Art. 3 Disciplinare di produzione 1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: a) il nome da proteggere come DOP o IGP, quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; b) la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonche' le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto; c) la definizione della zona geografica delimitata; d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario della zona geografica delimitata; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonche', se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando e' richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualita', garantire l'origine o assicurare il controllo e purche' supportato da sufficienti motivazioni specifiche; f) gli elementi che stabiliscono: i) per le DOP, le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualita' o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico; ii) per le IGP, la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica; g) il nome e l'indirizzo dell'autorita' o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione; h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della DOP o IGP.