Art. 3 
 
                     Disciplinare di produzione 
 
  1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o
di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'art. 5  del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a  un
disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti: 
  a) il nome da proteggere come  DOP  o  IGP,  quale  utilizzato  nel
commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue  attualmente  o
storicamente utilizzate per descrivere il  prodotto  specifico  nella
zona geografica delimitata; 
  b) la descrizione del prodotto comprese, se del  caso,  le  materie
prime  nonche'  le  principali  caratteristiche  fisiche,   chimiche,
microbiologiche, organolettiche del prodotto; 
  c) la definizione della zona geografica delimitata; 
  d) gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario  della
zona geografica delimitata; 
  e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se  del
caso, dei metodi locali, leali e costanti nonche', se del  caso,  gli
elementi  relativi  al  confezionamento  del  prodotto   nella   zona
geografica  delimitata   quando   e'   richiesto   dal   gruppo   per
salvaguardare  la  qualita',  garantire  l'origine  o  assicurare  il
controllo e purche' supportato da sufficienti motivazioni specifiche; 
  f) gli elementi che stabiliscono: 
  i) per le DOP, le  cui  fasi  produttive  si  svolgono  nella  zona
geografica  di  riferimento,  il  legame  fra  la   qualita'   o   le
caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico; 
  ii) per le IGP, la cui produzione si svolge per  almeno  una  delle
sue fasi nella zona geografica delimitata, il  legame  fra  una  data
qualita', la reputazione o un'altra  caratteristica  del  prodotto  e
l'origine geografica; 
  g) il  nome  e  l'indirizzo  dell'autorita'  o  dell'organismo  che
verifica  il  rispetto  delle  disposizioni   del   disciplinare   di
produzione; 
  h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura  del  prodotto  e
l'eventuale logo della DOP o IGP.