Art. 4 
 
                        Soggetti legittimati 
 
  1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento  per
una DOP o IGP ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012  e'  il  gruppo
formato da produttori  e/o  trasformatori  ricadenti  nel  territorio
delimitato dal disciplinare  di  cui  al  precedente  art.  3  e  che
trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione. 
  2. Il gruppo di cui al comma 1: 
  a) e' costituito ai sensi di legge; 
  b) ha tra gli scopi sociali la registrazione del  prodotto  per  il
quale viene presentata la domanda,  o  ha  assunto  in  assemblea  la
delibera di presentare domanda  per  la  registrazione  del  prodotto
oggetto della domanda; 
  c) ha nell'atto costitutivo o  nello  statuto,  fermo  restando  lo
scopo sociale, la previsione  che  l'associazione  non  possa  essere
sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il  quale  e'  stata
costituita. 
  3. Una singola persona  fisica  o  giuridica  presenta  domanda  di
registrazione per una denominazione qualora sono soddisfatte entrambe
le seguenti condizioni: 
  a) la singola persona fisica o giuridica e' il solo produttore  e/o
trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare di
cui al precedente art. 3 che desideri presentare una domanda; 
  b)  la  zona  geografica  del  prodotto  oggetto  di  richiesta  di
registrazione e delimitata nel disciplinare di cui al precedente art.
3 possiede caratteristiche che differiscono  notevolmente  da  quelle
delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del  prodotto  oggetto
di domanda di registrazione sono differenti da  quelle  dei  prodotti
delle zone limitrofe. 
  L'onere della prova e' a carico  della  singola  persona  fisica  o
giuridica che presenta la domanda di registrazione. 
  4. La presentazione di una domanda di registrazione da parte di una
singola  persona  fisica  o  giuridica  non  puo'  avere  ad  oggetto
esclusivamente  l'aro  geografica  all'interno  della  quale   ricade
l'azienda della singola persona fisica o giuridica.