Art. 5 
 
         Pluralita' di richieste per un'unica denominazione 
 
  1. Nel caso in cui siano presentate  piu'  istanze  per  lo  stesso
prodotto/denominazione  o  per  prodotti/denominazioni  assimilabili,
laddove  non  sia  possibile  l'aggregazione  dei  diversi   soggetti
proponenti, il Ministero convoca una riunione con la/e Regione/i  nel
cui  territorio  ricade  la  produzione  oggetto  di   richiesta   di
registrazione e  provvede  ad  individuare  il  soggetto  di  cui  al
precedente art. 4 che rappresenti il numero  delle  imprese  aderenti
prevalente  rispetto  alle  altre  Associazioni,  al  momento   della
presentazione della domanda. In caso di parita' di numero di  imprese
aderenti alle  diverse  Associazioni,  prevarra'  l'Associazione  che
rappresenta anche la maggiore percentuale di  produzione  al  momento
della presentazione della domanda.