Art. 5 Pluralita' di richieste per un'unica denominazione 1. Nel caso in cui siano presentate piu' istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, laddove non sia possibile l'aggregazione dei diversi soggetti proponenti, il Ministero convoca una riunione con la/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione e provvede ad individuare il soggetto di cui al precedente art. 4 che rappresenti il numero delle imprese aderenti prevalente rispetto alle altre Associazioni, al momento della presentazione della domanda. In caso di parita' di numero di imprese aderenti alle diverse Associazioni, prevarra' l'Associazione che rappresenta anche la maggiore percentuale di produzione al momento della presentazione della domanda.