Art. 6 
 
                      Domanda di registrazione 
 
  l. La domanda di registrazione di una DOP o di una IGP e'  avanzata
dai soggetti legittimati di cui al precedente  art.  4  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione  generale
per la promozione della qualita' agroalimentare ed  alla/e  Regione/i
nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione. 
  2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata  a  mezzo  PEC  o  in
formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui  al  Decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642  recante
disciplina  dell'imposta  di   bollo   e   successive   modifiche   e
integrazioni, firmata dal legale rappresentante. La domanda  contiene
inoltre l'indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente. 
  3. La domanda e' accompagnata dai seguenti allegati: 
  a) atto costitutivo e/o statuto dell'associazione; 
  b)  delibera  assembleare  dalla  quale  risulti  la  volonta'  dei
produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP
qualora tale previsione non sia  contenuta  nell'atto  costitutivo  o
nello statuto; 
    c) disciplinare di produzione di cui all'art. 3; 
    d)  nome,  indirizzo  e  recapiti  del  soggetto  legittimato   e
dell'autorita'  o  dell'organismo  che  verifica  il  rispetto  delle
disposizioni di cui al disciplinare di produzione.  Tale  indicazione
e' fornita al  Ministero  dal  soggetto  richiedente  entro  la  data
fissata per la riunione di pubblico accertamento di cui al successivo
art. 8; 
    e) relazione storica,  corredata  di  riferimenti  bibliografici,
atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche  se
non  continuativi  del   prodotto   in   questione,   nonche'   l'uso
consolidato, nel commercio o nel  linguaggio  comune,  del  nome  del
quale si richiede la registrazione; 
    f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni: 
      quantita' prodotta con riferimento alle ultime  tre  annate  di
produzione disponibili; 
      numero imprese coinvolte distinte per  singolo  segmento  della
filiera (attuali e potenziali); 
    g) relazione tecnica dalla quale si evince in maniera  chiara  il
legame con il territorio, inteso come nesso di causalita' tra la zona
geografica e la qualita' o le caratteristiche del prodotto  (in  caso
di  DOP)  o  una  qualita'  specifica  o  la  reputazione   o   altra
caratteristica del prodotto (in caso di IGP). La relazione  evidenzia
inoltre le ragioni per cui solo all'interno dei confini  indicati  si
ottengono e si mantengono  in  un  preciso  rapporto  causale  e  per
effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualita' o le
caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto  di
domanda di registrazione. Dalla relazione  tecnica  risulta  altresi'
che il prodotto per il quale si richiede  la  registrazione  presenta
almeno  una  caratteristica  qualitativa  che  lo  differenzia  dallo
standard qualitativo di  prodotti  della  stessa  tipologia  ottenuti
fuori dalla zona di produzione.  I  contenuti  della  relazione  sono
supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico  del
soggetto richiedente la registrazione; 
    h) cartografia in scala adeguata  a  consentire  l'individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini, ove  non  ci  si
riferisce a confini amministrativi; 
    i) documento unico contenente gli elementi seguenti: 
      la  denominazione,  la  descrizione   del   prodotto,   incluse
eventualmente  le  norme  specifiche   per   il   confezionamento   e
l'etichettatura piu' stringenti rispetto alla normativa  comunitaria,
una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; 
      la  descrizione  del  legame  del   prodotto   con   l'ambiente
geografico o con l'origine geografica,  inclusi,  eventualmente,  gli
elementi specifici della descrizione del prodotto  o  del  metodo  di
ottenimento che giustifica il legame. 
  4. L'istanza puo' contenere un marchio gia' registrato  e  proposto
come  logo  della  denominazione  da  inserire  nel  disciplinare  di
produzione a condizione  dell'esplicita  rinuncia  scritta  a  titolo
gratuito del suo titolare,  a  far  data  dalla  registrazione  della
DOP/IGP interessata. 
  5. La  decisione  in  merito  a  termini  generici,  a  termini  in
conflitto con il nome di una varieta' vegetale o di una razza animale
che possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine
del  prodotto,  termini  in  tutto  o  in  parte   omonimi   di   una
denominazione gia' iscritta nel registro, nomi omonimi  che  inducano
erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano  originari
di un altro territorio, termini che sono tali da indurre in errore il
consumatore quanto alla vera identita' del prodotto e' competenza del
Ministero e della/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione
oggetto di richiesta di registrazione.