Art. 6 Domanda di registrazione l. La domanda di registrazione di una DOP o di una IGP e' avanzata dai soggetti legittimati di cui al precedente art. 4 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione. 2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata a mezzo PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni, firmata dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre l'indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente. 3. La domanda e' accompagnata dai seguenti allegati: a) atto costitutivo e/o statuto dell'associazione; b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto; c) disciplinare di produzione di cui all'art. 3; d) nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell'autorita' o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione. Tale indicazione e' fornita al Ministero dal soggetto richiedente entro la data fissata per la riunione di pubblico accertamento di cui al successivo art. 8; e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonche' l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione; f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni: quantita' prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili; numero imprese coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali); g) relazione tecnica dalla quale si evince in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalita' tra la zona geografica e la qualita' o le caratteristiche del prodotto (in caso di DOP) o una qualita' specifica o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (in caso di IGP). La relazione evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all'interno dei confini indicati si ottengono e si mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualita' o le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto di domanda di registrazione. Dalla relazione tecnica risulta altresi' che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I contenuti della relazione sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione; h) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini, ove non ci si riferisce a confini amministrativi; i) documento unico contenente gli elementi seguenti: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche per il confezionamento e l'etichettatura piu' stringenti rispetto alla normativa comunitaria, una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame. 4. L'istanza puo' contenere un marchio gia' registrato e proposto come logo della denominazione da inserire nel disciplinare di produzione a condizione dell'esplicita rinuncia scritta a titolo gratuito del suo titolare, a far data dalla registrazione della DOP/IGP interessata. 5. La decisione in merito a termini generici, a termini in conflitto con il nome di una varieta' vegetale o di una razza animale che possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto, termini in tutto o in parte omonimi di una denominazione gia' iscritta nel registro, nomi omonimi che inducano erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, termini che sono tali da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identita' del prodotto e' competenza del Ministero e della/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione.