Art. 7 Valutazione delle domande di registrazione 1. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione di una DOP o di una IGP la/le Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto della domanda di registrazione richiede al Ministero una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata. 2. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o in caso di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al precedente comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione da parte del soggetto richiedente ed il Ministero, ricevuto tale parere procede alla valutazione della richiesta di registrazione di una DOP o di una IGP. 3. In caso di mancata ricezione del parere di cui al precedente comma 2, il Ministero informa tramite e-mail o fax la/le Regione/i interessatale che procedera' alla valutazione della domanda di registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere, qualora lo stesso non pervenga al Ministero entro 30 giorni dalla data della comunicazione. 4. La domanda di registrazione e' valutata dal Ministero entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale. 5. Ai fini della valutazione della domanda di registrazione il Ministero accerta: a) la legittimazione del soggetto richiedente; b) la completezza della documentazione come individuata dal presente decreto nonche' la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal presente decreto; c) la rispondenza del disciplinare all'art. 3 al presente decreto; d) che la denominazione proposta per la registrazione non rientri in uno dei casi di cui all'art. 6, comma 5; e) che l'eventuale marchio proposto come logo della denominazione sia coerente con la normativa vigente. 6. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi della domanda di registrazione presentata sono comunicati al soggetto richiedente e alla/e Regione/i interessata/e. 7. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e adeguati elementi di risposta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6. In caso di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui al precedente comma 6 nel termine previsto il Ministero comunica con apposito atto al soggetto richiedente ed alla/e Regione/i interessata/e la chiusura del procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione. 8. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.