Art. 7 
 
             Valutazione delle domande di registrazione 
 
  1. Entro 60  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  domanda  di
registrazione di una DOP  o  di  una  IGP  la/le  Regione/i  nel  cui
territorio  ricade   la   produzione   oggetto   della   domanda   di
registrazione richiede al Ministero una riunione  per  l'esame  delle
problematiche legate all'istanza presentata. 
  2. A seguito della riunione di cui al comma precedente, o  in  caso
di mancata richiesta della riunione nel termine di cui al  precedente
comma, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il  proprio  parere
entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione della domanda di
registrazione da parte del  soggetto  richiedente  ed  il  Ministero,
ricevuto tale parere procede  alla  valutazione  della  richiesta  di
registrazione di una DOP o di una IGP. 
  3. In caso di mancata ricezione del parere  di  cui  al  precedente
comma 2, il Ministero informa tramite e-mail o  fax  la/le  Regione/i
interessatale  che  procedera'  alla  valutazione  della  domanda  di
registrazione ai sensi dei seguenti commi anche in assenza di parere,
qualora lo stesso non pervenga al Ministero  entro  30  giorni  dalla
data della comunicazione. 
  4. La domanda di registrazione e' valutata dal Ministero  entro  90
(novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del  parere  regionale  o
dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale. 
  5. Ai fini della valutazione  della  domanda  di  registrazione  il
Ministero accerta: 
  a) la legittimazione del soggetto richiedente; 
  b)  la  completezza  della  documentazione  come  individuata   dal
presente  decreto  nonche'  la  rispondenza  ai  requisiti  ed   alle
condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal  presente
decreto; 
  c) la rispondenza del disciplinare all'art. 3 al presente decreto; 
  d) che la denominazione proposta per la registrazione  non  rientri
in uno dei casi di cui all'art. 6, comma 5; 
  e) che l'eventuale marchio proposto come logo  della  denominazione
sia coerente con la normativa vigente. 
  6. Eventuali osservazioni e/o rilievi derivanti dall'analisi  della
domanda di  registrazione  presentata  sono  comunicati  al  soggetto
richiedente e alla/e Regione/i interessata/e. 
  7. Il soggetto richiedente fornisce al Ministero e alla/e Regione/i
interessata/e adeguati elementi  di  risposta  entro  60  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6. In caso
di mancata risposta ovvero in caso di mancata rimozione  delle  cause
sulle quali si fondano i rilievi di cui al  precedente  comma  6  nel
termine previsto il Ministero comunica con apposito atto al  soggetto
richiedente  ed  alla/e  Regione/i  interessata/e  la  chiusura   del
procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione. 
  8. In caso di valutazione positiva della domanda di  registrazione,
il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al  soggetto
richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.