Art. 8 Riunione di pubblico accertamento 1. A seguito della valutazione positiva della domanda di registrazione di cui al precedente art. 7, il Ministero convoca, d'intesa con la/le Regione/i interessata/e, la riunione di pubblico accertamento alla quale partecipano almeno due funzionari del Ministero, la/le Regione/i interessata/e ed il soggetto richiedente il quale e' tenuto ad invitare a partecipare alla riunione i comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati. 2. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento UE 1151/2012. 3. Il soggetto richiedente assicura con evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione sono tali da investire tutto il territorio all'interno del quale ricade la produzione oggetto di domanda di registrazione. Il soggetto richiedente predispone un foglio firme e rende disponibile ai partecipanti alla riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare oggetto della discussione che e' pubblicato a cura del Ministero, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. E' compito dei funzionari del Ministero accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute recepibili in tale sede, nonche' procedere alla verbalizzazione della riunione. I rappresentanti del Ministero informano i presenti che il disciplinare di produzione, ad esito della riunione di pubblico accertamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per consentire lo svolgimento della eventuale procedura nazionale di opposizione. 5. Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento, e' trasmesso dal Ministero al soggetto richiedente che lo approva con apposita lettera e lo restituisce firmato al Ministero e alla/e Regione/i, unitamente alla lettera di approvazione, entro dieci giorni dalla trasmissione da parte del Ministero per consentire la pubblicazione di cui al precedente comma 4.