Art. 9 Motivi di opposizione 1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di produzione, come approvato ai sensi del precedente art. 8, comma 5, il Ministero provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione. 2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l'opposizione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'. 3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene al Ministero nei tempi di cui al precedente comma 2 e se con adeguata documentazione: a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; b) dimostra che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012; d) fornisce elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico.