Art. 9 
 
                        Motivi di opposizione 
 
  1. Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di  produzione,
come approvato ai sensi del precedente art. 8, comma 5, il  Ministero
provvede alla pubblicazione dello  stesso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana affinche' ogni persona fisica  o  giuridica
avente un interesse legittimo e residente  sul  territorio  nazionale
possa fare opposizione alla domanda di registrazione. 
  2. Il soggetto che intende presentare opposizione fa  pervenire  al
Ministero l'opposizione entro e non oltre 30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a pena di irricevibilita'. 
  3. L'opposizione e' ricevibile solo se perviene  al  Ministero  nei
tempi di cui al precedente comma 2 e se con adeguata documentazione: 
  a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui  all'art.
5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  b) dimostra che la registrazione del  nome  proposto  e'  contraria
all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  c) dimostra  che  la  registrazione  del  nome  proposto  danneggia
l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un
marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul
mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di
cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera  a)  del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012; 
  d) fornisce elementi sulla cui base si puo' concludere che il  nome
di cui si chiede la registrazione e' un termine generico.