Art. 4 Principi contabili 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, adeguano la propria gestione al principio contabile generale della competenza finanziaria, contenuto nell'allegato n. 1, ed al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2 al presente decreto, nonche' agli altri principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. In attuazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2 al presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 istituiscono nei propri bilanci il fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. La disciplina del fondo pluriennale vincolato e' definita nel principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria. 3. In attuazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2 al presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, ai fini della sperimentazione, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto concernente gli esercizi 2014 e 2015, provvedono, secondo le modalita' di cui all'art. 7, al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate accertate e le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. 4. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla re-imputazione delle entrate riaccertate e delle spese reimpegnate sono effettuate con provvedimento amministrativo dell'organo deliberante dell'amministrazione pubblica entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 5. Nel rispetto della disciplina vigente gli utilizzi del Fondo vincolato pluriennale che determinano variazioni compensative possono essere effettuate con provvedimento amministrativo del Responsabile del Servizio Ragioneria.