Art. 4 
 
 
                         Principi contabili 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  2,  adeguano  la
propria gestione al principio  contabile  generale  della  competenza
finanziaria, contenuto nell'allegato n. 1, ed al principio  contabile
applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato  n.  2  al
presente decreto, nonche'  agli  altri  principi  contabili  generali
contenuti nell'allegato n. 1 del decreto legislativo 31 maggio  2011,
n. 91. 
  2. In attuazione del principio contabile applicato della competenza
finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  2  al  presente  decreto,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 istituiscono  nei  propri
bilanci  il  fondo  pluriennale  vincolato  costituito   da   risorse
accertate  destinate  al  finanziamento   di   obbligazioni   passive
giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello
in cui e' accertata l'entrata. La disciplina  del  fondo  pluriennale
vincolato e' definita nel principio contabile  applicato  concernente
la contabilita' finanziaria. 
  3. In attuazione del principio contabile applicato della competenza
finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  2  al  presente  decreto,  le
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  2,   ai   fini   della
sperimentazione, prima di inserire i residui  attivi  e  passivi  nel
rendiconto concernente gli esercizi 2014 e 2015, provvedono,  secondo
le modalita' di cui  all'art.  7,  al  riaccertamento  degli  stessi,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o
in parte dei residui. Possono essere conservate tra i residui  attivi
le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma  non
incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi  le  spese
impegnate, liquidate nel corso di tale esercizio, ma non  pagate.  Le
entrate accertate e le spese impegnate non  esigibili  nell'esercizio
considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono
esigibili. 
  4. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale  vincolato
necessarie alla re-imputazione  delle  entrate  riaccertate  e  delle
spese reimpegnate sono effettuate  con  provvedimento  amministrativo
dell'organo deliberante dell'amministrazione pubblica entro i termini
previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 
  5. Nel rispetto della disciplina vigente  gli  utilizzi  del  Fondo
vincolato pluriennale che determinano variazioni compensative possono
essere effettuate con provvedimento amministrativo  del  Responsabile
del Servizio Ragioneria.