Art. 5 
 
 
                         Documenti contabili 
 
  1. Negli esercizi 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche  di  cui
all'art.  2  adottano,  unitamente  agli  schemi  di  bilancio  e  di
rendiconto previsti dalle discipline contabili  vigenti,  i  seguenti
schemi di bilancio: 
    a) bilancio di previsione annuale, redatto secondo lo  schema  di
cui all'allegato n. 3; 
    b) rendiconto della gestione, redatto secondo lo  schema  di  cui
all'allegato n. 4. 
  2. Il bilancio di previsione annuale di cui al comma 1 e'  composto
da: 
    a) il preventivo finanziario; 
    b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 
  Al bilancio di previsione annuale sono allegati : 
    1) il documento unico di programmazione; 
    2) il bilancio di previsione pluriennale  autorizzatorio  redatto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 contenente in allegato  il
piano finanziario dei pagamenti; 
    3) il prospetto, sia per le entrate che per le spese, riguardante
la composizione del fondo pluriennale vincolato; 
    4)  la   tabella   dimostrativa   del   presunto   risultato   di
amministrazione; 
    5) la nota illustrativa; 
    6) l'allegato tecnico; 
    7) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
    8) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale. 
  3. Il rendiconto generale e' composta da: 
    a) il conto di bilancio; 
    b) il conto economico; 
    c) lo stato patrimoniale; 
    d) la nota integrativa. 
  Al rendiconto generale sono allegati: 
    1) il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
    2) il prospetto degli accertamenti e degli impegni pluriennali; 
    3) la relazione sulla gestione; 
    4) il rapporto sui risultati; 
    5) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale. 
  4. Le relazioni del collegio dei revisori  dei  conti  o  sindacale
delle  amministrazioni  pubbliche  interessate  alla  sperimentazione
contengono anche una specifica sezione dedicata a tale attivita'. 
  5. Il documento unico di programmazione (DUP), redatto entro il  15
ottobre di ciascun anno dall'organo di  vertice,  descrive  le  linee
strategiche  dell'amministrazione   pubblica   da   intraprendere   o
sviluppare in un arco temporale definito (normalmente coincidente con
la durata del mandato); le  strategie  devono  essere  opportunamente
coordinate  con  le  direttive  e  le   scelte   pluriennali   e   di
programmazione del Paese. Il documento unico di programmazione  (DUP)
espone il quadro economico generale, indica gli indirizzi di  governo
e dimostra le coerenze e le compatibilita'  tra  le  richieste  e  le
aspettative   degli   utilizzatori   e   le   specifiche    finalita'
dell'amministrazione pubblica. Il documento unico  di  programmazione
(DUP) ha carattere generale e descrive le linee politiche e sociali a
cui  debbono  uniformarsi  le  decisioni   operative   degli   organi
amministrativi.  In  questo   documento   gli   organi   di   vertice
dell'amministrazione   pubblica   descrivono   sia    le    finalita'
istituzionali che quelle innovative, coerentemente  alle  missioni  e
programmi predeterminati, precisando le risorse umane, strumentali  e
finanziarie necessarie per realizzarle, a  legislazione  vigente.  In
esso, inoltre, gli organi di vertice motivano le eventuali variazioni
intervenute  rispetto  al  documento  unico  di  programmazione   del
precedente anno. In una apposita sezione  del  DUP  e'  contenuto  il
programma  triennale  delle  opere  pubbliche,  nonche'  i   relativi
aggiornamenti annuali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute
nell'art. 128 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni. 
  6.  Le  missioni  -  funzioni  principali  e  obiettivi  strategici
perseguiti con la spesa ai sensi dell'art. 11, comma 1,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91 - sono definite in base allo  scopo
istituzionale dell'amministrazione pubblica, come  individuato  dalla
legge e dallo statuto, in modo da fornire la  rappresentazione  delle
singole funzioni politico-istituzionali  perseguite  con  le  risorse
finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili.  Le  missioni  sono
elaborate nel rispetto delle linee guida  generali  definite  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012  e
secondo le indicazioni della circolare n. 23 del 13 maggio  2013  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.