Art. 6 
 
 
                   Il risultato di amministrazione 
 
  1. Il risultato di amministrazione e' accertato con  l'approvazione
del rendiconto generale dell'ultimo esercizio chiuso, ed e'  pari  al
fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito  dei  residui
passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che  hanno
finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi  successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato  determinato  in  spesa
del  conto  del  bilancio.  Nel  caso  in   cui   il   risultato   di
amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere  le
quote  vincolate  ed  accantonate,  la  differenza  e'  iscritta  nel
bilancio di  previsione  annuale,  prima  di  tutte  le  spese,  come
disavanzo da recuperare. 
  2. Il Prospetto  dimostrativo  del  risultato  di  amministrazione,
allegato al rendiconto generale, evidenzia: 
    a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi  e  i  pagamenti
complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e  in
conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; 
    b) il  totale  complessivo  delle  somme  rimaste  da  riscuotere
(residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); 
    c) la consistenza  del  Fondo  pluriennale  vincolato  per  spese
correnti e per le spese in conto capitale; 
    d) il risultato finale di amministrazione. 
  3. Il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione  deve
tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi
destinati al  finanziamento  delle  spese  in  conto  capitale.  Tale
ripartizione e' illustrata in calce al prospetto  dimostrativo  della
situazione amministrativa. 
  4. Del presunto avanzo di amministrazione  se  ne  potra'  disporre
nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato, ad esclusione
della quota di avanzo costituita da fondi vincolati che  puo'  essere
applicata in sede di predisposizione del  bilancio  di  previsione  o
tramite  successive  variazioni  di  bilancio.  Nella  relazione   al
bilancio devono essere esplicitati i vincoli e i relativi utilizzi in
cui e' articolato il risultato di amministrazione. 
  5.  Del  presunto  disavanzo  di   amministrazione   deve   tenersi
obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del  bilancio  di
previsione al fine del relativo assorbimento e  l'organo  di  vertice
dell'amministrazione pubblica  deve,  nella  relativa  deliberazione,
illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.