Art. 6 Il risultato di amministrazione 1. Il risultato di amministrazione e' accertato con l'approvazione del rendiconto generale dell'ultimo esercizio chiuso, ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate ed accantonate, la differenza e' iscritta nel bilancio di previsione annuale, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. 2. Il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato al rendiconto generale, evidenzia: a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio; b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); c) la consistenza del Fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per le spese in conto capitale; d) il risultato finale di amministrazione. 3. Il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione deve tener distinti i fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa. 4. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potra' disporre nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato, ad esclusione della quota di avanzo costituita da fondi vincolati che puo' essere applicata in sede di predisposizione del bilancio di previsione o tramite successive variazioni di bilancio. Nella relazione al bilancio devono essere esplicitati i vincoli e i relativi utilizzi in cui e' articolato il risultato di amministrazione. 5. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.