Art. 7 
 
 
Riaccertamento   straordinario   dei    residui    all'avvio    della
                           sperimentazione 
 
  1. Ai fini della sperimentazione, onde adeguare i residui attivi  e
passivi  risultanti  al  1°  gennaio  2014  al  principio   contabile
applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n.  2,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, con delibera dell'organo
di vertice,  previo  parere  dell'organo  di  controllo,  provvedono,
contestualmente   all'approvazione   del    rendiconto    2013,    al
riaccertamento straordinario dei residui, consistente: 
    a) nella cancellazione dei residui  attivi  e  passivi,  cui  non
corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla  data  del  1°
gennaio 2014. Per ciascun residuo eliminato  in  quanto  non  scaduto
sono  indicati  gli  esercizi  nei   quali   l'obbligazione   diviene
esigibile, secondo i  criteri  individuati  nel  principio  contabile
applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2; 
    b)  nella   conseguente   rideterminazione   del   risultato   di
amministrazione al 1° gennaio 2014 a seguito del  riaccertamento  dei
residui di cui alla lettera  a)  e  della  determinazione  del  fondo
pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio secondo le
modalita' di cui all'art. 4 comma 2 del presente decreto; 
    c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2014,  del
bilancio pluriennale 2014-2016, in considerazione della cancellazione
dei residui di cui alla lettera a). In particolare  gli  stanziamenti
di entrata e di spesa degli esercizi 2014, 2015 e 2016 sono  adeguati
per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'iscrizione
del fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio di previsione
2014, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui
passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a); 
    d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate  in
attuazione della  lettera  a),  a  ciascuno  degli  esercizi  in  cui
l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i  criteri  individuati  nel
principio contabile applicato della  competenza  finanziaria  di  cui
all'allegato n. 2. La copertura finanziaria delle  spese  reimpegnate
cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo  esercizio  e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato; 
    e)  nell'accantonamento   di   una   quota   del   risultato   di
amministrazione al 1° gennaio 2014, rideterminato  in  attuazione  di
quanto previsto dalla lettera  b),  al  fondo  svalutazione  crediti.
L'importo di tale fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel
principio contabile applicato della  competenza  finanziaria  di  cui
all'allegato n. 2. Tale vincolo di destinazione  opera  anche  se  il
risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo
di amministrazione). 
  2. L'operazione di riaccertamento straordinario di cui al  comma  1
e' oggetto di un unico atto deliberativo dell'organo  di  vertice  al
quale sono allegati i prospetti riguardanti la  rideterminazione  del
risultato di  amministrazione  e  del  fondo  pluriennale  vincolato,
secondo lo schema di cui agli allegati n. 3 e n. 4 e' tempestivamente
trasmessa alle Amministrazioni vigilanti. 
  3. Ai fini della sperimentazione la quota libera del  risultato  di
amministrazione al 31 dicembre 2013 non e' applicata al  bilancio  di
previsione  2014  in  attesa  del  riaccertamento  straordinario  dei
residui di cui al comma 1.