Art. 7 Riaccertamento straordinario dei residui all'avvio della sperimentazione 1. Ai fini della sperimentazione, onde adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2014 al principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, con delibera dell'organo di vertice, previo parere dell'organo di controllo, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2014. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2; b) nella conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a) e della determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio secondo le modalita' di cui all'art. 4 comma 2 del presente decreto; c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2014, del bilancio pluriennale 2014-2016, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2014, 2015 e 2016 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio di previsione 2014, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a); d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i criteri individuati nel principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo svalutazione crediti. L'importo di tale fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o e' negativo (disavanzo di amministrazione). 2. L'operazione di riaccertamento straordinario di cui al comma 1 e' oggetto di un unico atto deliberativo dell'organo di vertice al quale sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, secondo lo schema di cui agli allegati n. 3 e n. 4 e' tempestivamente trasmessa alle Amministrazioni vigilanti. 3. Ai fini della sperimentazione la quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 non e' applicata al bilancio di previsione 2014 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 1.