Art. 10 
 
      Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013 
 
  1. Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1,  comma
253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante  riprogrammazione
dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e  la  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500  milioni
di euro ((da  destinare))  al  rifinanziamento  degli  ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65  e  66,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi  tra  le  Regioni  tenendo
conto delle risorse da destinarsi  per  le  medesime  finalita'  alle
Regioni interessate dalla procedura di  cui  al  citato  articolo  1,
comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le  quali  concorrono
in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga nelle predette Regioni. 
  2. Le risorse del Fondo di cui ((al secondo periodo  del  comma  68
dell'articolo 1)) della legge 24 dicembre  2007,  n.  247  decorrenti
dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1,  ((comma
249, della legge)) 24 dicembre 2012,  n.  228,  si  riferiscono  allo
sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto  articolo  1  da
riconoscere con riferimento alle quote  di  retribuzione  di  cui  al
medesimo comma  67  corrisposte  nell'anno  precedente.  A  decorrere
dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto  comma
68 dell'articolo 1 della citata legge n.  247  del  2007  e'  emanato
entro il mese di febbraio,  ai  fini  di  disciplinare,  nei  termini
stabiliti dallo stesso  comma  68,  il  riconoscimento  dei  benefici
contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al  comma  67
corrisposte nell'anno precedente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
          Comma 1. 
              - Si riporta il testo del comma 253,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              "253. La riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati
          dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
          e   coesione   puo'   prevedere   il    finanziamento    di
          ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi  a
          misure  di  politica  attiva  e  ad  azioni  innovative   e
          sperimentali di tutela dell'occupazione.  In  tal  caso  il
          Fondo sociale per l'occupazione  e  la  formazione  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per  l'occupazione,
          di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013,  della  parte  di
          risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da
          cui i fondi provengono,  degli  ammortizzatori  sociali  in
          deroga.  La  parte  di  risorse  relative  alle  misure  di
          politica attiva e' gestita dalle Regioni interessate. Dalla
          attuazione delle disposizioni di cui al presente comma  non
          derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              - Si riporta il testo del comma 7, dell'articolo 1, del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
              "7. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo." 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 18 del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              "1. In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri." 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  64,  65   e   66,
          dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92: 
              "64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.". 
          Comma 2. 
              - Si riporta il testo  del  comma  68  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247: 
              "68. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma  67
          e con la modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello." 
              - Si riporta il testo del comma 249,  dell'articolo  1,
          della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              "249. Conseguentemente,  il  Fondo  di  cui  all'ultimo
          periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24  dicembre
          2007, n. 247, e' ridotto di 32 milioni di euro  per  l'anno
          2013, 43 milioni di euro per l'anno  2014,  51  milioni  di
          euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per  l'anno  2016,
          88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di curo  per
          l'anno 2018, 106 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  121
          milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2022." 
              - Si riporta il testo del comma  67,  dell'articolo  1,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 247: 
              "67. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  e'  abrogato
          l'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  un  Fondo
          per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
          la  contrattazione  di  secondo   livello   con   dotazione
          finanziaria pari a 650 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2008-2010. E'  concesso,  a  domanda  da  parte  delle
          imprese, nel limite delle risorse del predetto  Fondo,  uno
          sgravio contributivo relativo alla  quota  di  retribuzione
          imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
          30  aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle   erogazioni
          previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
          ovvero di secondo livello,  delle  quali  sono  incerti  la
          corresponsione  o  l'ammontare  e  la  cui  struttura   sia
          correlata   dal   contratto   collettivo   medesimo    alla
          misurazione di  incrementi  di  produttivita',  qualita'  e
          altri elementi di competitivita'  assunti  come  indicatori
          dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
          Il predetto sgravio e' concesso  sulla  base  dei  seguenti
          criteri: 
              a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di  cui
          al presente comma ammesse allo sgravio e'  stabilito  entro
          il limite  massimo  del  5  per  cento  della  retribuzione
          contrattuale percepita; 
              b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
          lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e' fissato nella misura  di  25  punti
          percentuali; 
              c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
          lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali  dovuti
          dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali  a  loro
          carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
          a)."