((Art. 11-bis 
 
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
               in materia di trattamenti pensionistici 
 
   1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214,  e  successive  modificazioni,  dopo  la  lettera  e-bis)  e'
aggiunta la seguente: 
  «e-ter) ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,  risultano
essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive
modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33,
comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive
modificazioni,  i  quali  perfezionino  i  requisiti   anagrafici   e
contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza  del   trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese  successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Il  trattamento
pensionistico non puo'  avere  decorrenza  anteriore  al  1º  gennaio
2014». 
  2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel  limite  di
2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23  milioni  di  euro
per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9  milioni
di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di  2
milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  L'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle  domande  di
pensionamento inoltrate  dai  lavoratori  di  cui  al  comma  1,  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento  del  diritto  al
primo  trattamento  pensionistico  utile.  Qualora  dal  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del primo periodo del  presente  comma,
l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di
cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di
euro per l'anno 2014, a 17 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  a  9
milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno  2017
e a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e  formazione,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  4. All'articolo 1,  comma  235,  quarto  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «delle ulteriori modifiche apportate al  comma  2-ter
dell'articolo  6  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14»
sono sostituite dalle seguenti: «delle ulteriori modifiche  apportate
al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»; 
  b) le parole: «1.110 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro  per  l'anno
2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017,  a  1.527  milioni  di
euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.133  milioni
di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno  2015,  a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
          Comma 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma  14,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
          2011; 
              c) ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,
          comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
              d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4
          dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
              e) ai lavoratori che alla  data  del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
              e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
          di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo
          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni; 
              e-ter) ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014." 
          Comma 2. 
              - Il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  recante:
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici",   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. 
          Comma 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
              "7. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo." 
              - Si riporta il testo del comma  1,  dell'articolo  18,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: 
              "1. In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.  6-quinquies
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di
          risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria,  per  le
          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione
          tecnologica  e  le  infrastrutture   strategiche   per   la
          mobilita'; 
              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri." 
          Comma 4. 
              - Il testo del comma 235, dell'articolo 1, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,  come
          modificato  dalla   presente   legge   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 11.