Art. 5 
 
 
Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e  valutazione
                          della performance 
 
  (( 1.- 2. (Soppressi). 
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre  2012,
n.  190,  la  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza   e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la  denominazione
di Autorita' nazionale anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.). 
  4. (Soppresso). 
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente  e  da
quattro componenti scelti tra esperti  di  elevata  professionalita',
anche estranei  all'amministrazione,  con  comprovate  competenze  in
Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello  privato,
di  notoria  indipendenza  e  comprovata  esperienza  in  materia  di
contrasto  alla  corruzione,  di  management  e   misurazione   della
performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del  personale.  Il
presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto  del  principio
delle pari opportunita' di genere, con decreto del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti  espresso
a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato
su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro dell'interno; i componenti sono  nominati  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione.  Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti
tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in
partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che   abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la  nomina
e, in ogni caso, non devono avere interessi di  qualsiasi  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono  nominati
per un periodo di sei anni e  non  possono  essere  confermati  nella
carica ». )) 
  6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, sono abrogati. 
  7.  Il  Presidente  e  i  componenti  della  Commissione   di   cui
all'articolo 13  del  decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  gia'
insediati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e  dei  nuovi
componenti. Le proposte di nomina del  Presidente  e  dei  componenti
devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente, senza oneri a carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'    nella    pubblica     amministrazione),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265: 
              "Articolo 1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). 
              (omissis) 
              2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,
          n.150, e successive modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
              a) collabora con i paritetici organismi stranieri,  con
          le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
              b)   approva   il   Piano   nazionale    anticorruzione
          predisposto dal Dipartimento della  funzione  pubblica,  di
          cui al comma 4, lettera c); 
              c) analizza le cause e i  fattori  della  corruzione  e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
              d) esprime parere obbligatorio sugli atti di  direttiva
          e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
          conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
          alla legge, ai codici  di  comportamento  e  ai  contratti,
          collettivi e individuali, regolanti il rapporto  di  lavoro
          pubblico; 
              e)   esprime   pareri   facoltativi   in   materia   di
          autorizzazioni,  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.165,   e    successive
          modificazioni, allo svolgimento  di  incarichi  esterni  da
          parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
          pubblici    nazionali,    con    particolare    riferimento
          all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
          lettera l), del presente articolo; 
              f) esercita la vigilanza e il controllo  sull'effettiva
          applicazione e sull'efficacia delle misure  adottate  dalle
          pubbliche amministrazioni ai sensi dei  commi  4  e  5  del
          presente  articolo  e  sul  rispetto  delle  regole   sulla
          trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste   dai
          commi da 15 a  36  del  presente  articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
              g) riferisce al Parlamento, presentando  una  relazione
          entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  sull'attivita'  di
          contrasto  della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione    e    sull'efficacia    delle
          disposizioni vigenti in materia. 
              (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  3,  del
          decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  (Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo  13  (Commissione  per  la  valutazione,   la
          trasparenza   e    l'integrita'    delle    amministrazioni
          pubbliche). 
              (omissis) 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione, di management  e  misurazione
          della performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del
          personale. Il presidente  e  i  componenti  sono  nominati,
          tenuto conto  del  principio  delle  pari  opportunita'  di
          genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  previo  parere
          favorevole  delle   Commissioni   parlamentari   competenti
          espresso a maggioranza dei due  terzi  dei  componenti.  Il
          presidente e' nominato su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
          i componenti sono nominati su proposta del Ministro per  la
          pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione.   Il
          presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
          scelti  tra  persone  che  rivestono   incarichi   pubblici
          elettivi o cariche in partiti politici o in  organizzazioni
          sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e  cariche
          nei tre anni precedenti la nomina  e,  in  ogni  caso,  non
          devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
          le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati  per
          un periodo di sei anni  e  non  possono  essere  confermati
          nella carica. 
              (omissis)." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   34-bis   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 34-bis (Autorita' nazionale anticorruzione). 
              1. (abrogato) 
              2. La Commissione di cui al comma 1  si  avvale,  sulla
          base di  intese  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i  poteri
          di indagine ad essa attribuiti ai fini  degli  accertamenti
          relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta  sui
          redditi. La Commissione, agli stessi fini, puo'  richiedere
          indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica. 
              3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              4. (abrogato)". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni),  pubblicato
          nella Gazz. Uff.  31  ottobre  2009,  n.  254,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Articolo  13  (Commissione  per  la  valutazione,   la
          trasparenza   e    l'integrita'    delle    amministrazioni
          pubbliche). 
              1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera  f),
          della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'   istituita   la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  "Commissione",  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione, di management  e  misurazione
          della performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del
          personale. Il presidente  e  i  componenti  sono  nominati,
          tenuto conto  del  principio  delle  pari  opportunita'  di
          genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  previo  parere
          favorevole  delle   Commissioni   parlamentari   competenti
          espresso a maggioranza dei due  terzi  dei  componenti.  Il
          presidente e' nominato su  proposta  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno;
          i componenti sono nominati su proposta del Ministro per  la
          pubblica   amministrazione   e   la   semplificazione.   Il
          presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere
          scelti  tra  persone  che  rivestono   incarichi   pubblici
          elettivi o cariche in partiti politici o in  organizzazioni
          sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e  cariche
          nei tre anni precedenti la nomina  e,  in  ogni  caso,  non
          devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
          le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati  per
          un periodo di sei anni  e  non  possono  essere  confermati
          nella carica. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17,  comma
          14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  o  mediante
          personale con contratto a  tempo  determinato.  Nei  limiti
          delle  disponibilita'  di  bilancio  la  Commissione   puo'
          avvalersi  di  non  piu'   di   10   esperti   di   elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
          della valutazione della performance e della  prevenzione  e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. La Commissione,  previo
          accordo  con  il  Presidente   dell'ARAN,   puo'   altresi'
          avvalersi del personale e delle strutture  dell'ARAN.  Puo'
          inoltre  richiedere  indagini,  accertamenti  e   relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
              a)  promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati   al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
              b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
              c) confronta le  performance  rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
              d)  favorisce,  nella  pubblica   amministrazione,   la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
              e) favorisce la cultura  delle  pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
              a)   fornisce   supporto   tecnico    e    metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
              b) definisce la struttura e le modalita'  di  redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10; 
              c) verifica la corretta  predisposizione  del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
              d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
          Sistema di misurazione e valutazione della  performance  di
          cui   all'articolo   7   in   termini   di   efficienza   e
          produttivita'; 
              e) adotta le linee guida  per  la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'articolo 11, comma 8, lettera a); 
              f) adotta le  linee  guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
              g) definisce i requisiti per la nomina  dei  componenti
          dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   di   cui
          all'articolo 14; 
              h) promuove analisi comparate della  performance  delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
              i)  redige  la   graduatoria   di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui  all'articolo   40,   comma   3-quater,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001; a tale  fine  svolge  adeguata
          attivita'    istruttoria    e    puo'    richiedere    alle
          amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; 
              l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
          imprese e  le  relative  associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
          14  e  quelli  di  controllo  interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
              m)  definisce  un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
              n) predispone una relazione annuale  sulla  performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
              o) sviluppa ed intrattiene rapporti  di  collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
              p) realizza e gestisce, in collaborazione con il  CNIPA
          il portale della trasparenza che  contiene  i  piani  e  le
          relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche. 
              7.  La  Commissione  provvede  al   coordinamento,   al
          supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
          all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
          decreto. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e  la  trasparenza  di  cui  articolo  11,  ne
          verifica l'effettiva adozione e vigila sul  rispetto  degli
          obblighi in materia di trasparenza  da  parte  di  ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. Il  sistema  di  valutazione  delle
          attivita' amministrative delle universita' e degli enti  di
          ricerca di  cui  al  Capo  I  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di
          valutazione  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
          (ANVUR)  nel  rispetto  dei  principi   generali   di   cui
          all'articolo 3 e in  conformita'  ai  poteri  di  indirizzo
          della Commissione di cui al comma 5. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
          3,  primo  periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito   dell'autorizzazione   di   spesa    di    cui
          all'articolo 4, comma 3, secondo  periodo,  della  legge  4
          marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse  da  destinare
          alle  altre  finalita'  di  cui   al   medesimo   comma   3
          dell'articolo 4."