Art. 6 
 
 
Disposizioni  in  materia   di   controllo   aeroportuale   e   sulle
                     concessionarie autostradali 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.  217,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere  altresi'
affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC: 
  a) il servizio di controllo  del  personale  aeroportuale  e  degli
equipaggi, compresi gli oggetti  trasportati  ed  il  possesso  delle
previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le
aerostazioni passeggeri; 
  b) il controllo del personale aeroportuale, e  di  qualunque  altro
soggetto, compresi gli  oggetti  trasportati  ed  il  possesso  delle
previste autorizzazioni, che, attraverso  varchi  diversi  da  quelli
interni alle aerostazioni, accedono alle  aree  sterili,  nonche'  il
controllo dei veicoli  che,  muniti  delle  previste  autorizzazioni,
debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui
accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli. 
  4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono  svolti  secondo  le
procedure  indicate  dal  Programma  nazionale   per   la   sicurezza
dell'aviazione civile, con la supervisione  della  forza  di  polizia
prevista dal locale dispositivo di sicurezza. 
  4-quinquies. La supervisione sui servizi di  controllo  di  cui  al
comma 4-ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e  con  le
modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza  Aeroportuali,  con  il
concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo
di sicurezza.». 
  2. Dall'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma  1,  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il nono periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Al  fine  di
assicurare   la   continuita'   dell'attivita'   di   vigilanza   sui
concessionari della rete autostradale,  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
presente comma non si  applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta
unita'  di  personale,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita';
alla copertura del relativo onere si provvede mediante  l'attivazione
della  procedura  per   l'individuazione   delle   risorse   di   cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».  
  (( 3-bis. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Per  le
finalita' di  cui  al  presente  comma,  la  dotazione  organica  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata: 
  a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al  numero  di
unita' di personale individuato nella predetta area dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo; 
  b)  per  l'area  dirigenziale  di  prima  e   di   seconda   fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato
dal predetto decreto». )) 
  4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
seguente: «a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'  e
dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro  per
l'anno 2013 e 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2013-2015, nell'ambito del programma »Fondi di  riserva  e  speciali«
della missione »Fondi da ripartire« dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita'
di  regolazione  dei  trasporti,   ((   l'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato )) anticipa, nei limiti di stanziamento del
proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli  oneri
derivanti  dall'istituzione   dell'Autorita'   di   regolazione   dei
trasporti e (( dal suo funzionamento )), nella misura di 1,5  milioni
di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014.  Le
somme anticipate  sono  restituite  ((  all'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato )) a valere sulle risorse di cui  al  primo
periodo della presente lettera. Fino all'attivazione  del  contributo
di cui alla lettera b), l'(( Autorita' garante  della  concorrenza  e
del  mercato,  nell'ambito  delle  predette  risorse   )),   assicura
all'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti,   tramite   apposita
convenzione,  il  necessario  supporto  ((  operativo-logistico,   ))
economico  e  finanziario  per   lo   svolgimento   delle   attivita'
strumentali   all'implementazione   della   struttura   organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;». 
  ((  4-bis.  All'articolo  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo  le  parole:
«di cui al medesimo comma 5» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alle
altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di  concedente
di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, pari a dieci unita' per  l'area  funzionale  e  due  per  l'area
dirigenziale  di  seconda  fascia.  Conseguentemente,  la   dotazione
organica del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
incrementata di due posizioni  per  l'area  dirigenziale  di  seconda
fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle  unita'  di
personale trasferito». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1992, n. 217  (Disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento degli organici delle forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  nonche'  per  il
          potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e  delle
          attrezzature delle  forze  di  polizia),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 20 gennaio 1992, n. 15,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo  5  (Servizi   in   aree   aeroportuali   non
          richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia). 
              1.  Ferme  restando  le  attribuzioni   e   i   compiti
          dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  e   dell'autorita'
          doganale, nonche' i poteri di polizia  e  di  coordinamento
          attribuiti dalle disposizioni vigenti  agli  organi  locali
          dell'Amministrazione della navigazione aerea, e' consentito
          l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo
          esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento
          non  e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o
          l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. 
              2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  dei
          trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con
          proprio  decreto  stabilisce  le  condizioni,  gli   ambiti
          funzionali,  gli  ambiti  funzionali  e  le  modalita'  per
          l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  predetti,   i
          requisiti dei soggetti  concessionari,  le  caratteristiche
          funzionali  delle  attrezzature  tecniche  di   rilevazione
          eventualmente adoperate, nonche'  ogni  altra  prescrizione
          ritenuta necessaria per assicurare il regolare  svolgimento
          delle attivita' aeroportuali. 
              3. Il Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto,
          determina  altresi'  gli  importi  dovuti  all'erario   dal
          concessionario  e  quelli  posti  a  carico  dell'utenza  a
          copertura dei costi  e  quale  corrispettivo  del  servizio
          reso. 
              4.  In  caso  di  necessita'  l'autorita'  di  pubblica
          sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono  richiedere
          che siano attuate da parte del  concessionario  particolari
          misure di controllo. 
              4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989,  n.
          425 (a), le parole: "(Francia e Svizzera)" sono  sostituite
          dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)" . 
              4-ter.  Nel  rispetto  dei  principi  europei,  possono
          essere altresi' affidati al gestore aeroportuale, da  parte
          dell'ENAC: 
              a) il servizio di controllo del personale  aeroportuale
          e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati  ed  il
          possesso delle previste autorizzazioni, che  accedono  alle
          aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri; 
              b)  il  controllo  del  personale  aeroportuale,  e  di
          qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti  trasportati
          ed  il  possesso  delle   previste   autorizzazioni,   che,
          attraverso  varchi   diversi   da   quelli   interni   alle
          aerostazioni,  accedono  alle  aree  sterili,  nonche'   il
          controllo  dei   veicoli   che,   muniti   delle   previste
          autorizzazioni, debbano  recarsi  in  un'area  sterile  del
          sedime  aeroportuale  per  il  cui  accesso  e'   richiesta
          l'effettuazione di specifici controlli. 
              4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter  sono  svolti
          secondo le procedure indicate dal Programma  nazionale  per
          la sicurezza dell'aviazione  civile,  con  la  supervisione
          della forza di polizia prevista dal locale  dispositivo  di
          sicurezza. 
              4-quinquies. La supervisione sui servizi  di  controllo
          di cui al comma  4  ter  puo'  essere  svolta,  secondo  le
          esigenze locali e con le modalita' stabilite  dai  Comitati
          di Sicurezza Aeroportuali,  con  il  concorso  delle  altre
          forze  di  polizia  previste  dal  locale  dispositivo   di
          sicurezza." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), pubblicato nella Gazz.  Uff.  31
          maggio 2010, n. 125, S.O., come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Articolo 9 (Contenimento delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico). 
              (omissis) 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la spesa per personale relativa a contratti  di  formazione
          lavoro, ad altri rapporti formativi, alla  somministrazione
          di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo
          70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo   10
          settembre 2003,  n.  276,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento  di
          quella sostenuta  per  le  rispettive  finalita'  nell'anno
          2009.  Le   disposizioni   di   cui   al   presente   comma
          costituiscono principi generali ai fini  del  coordinamento
          della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,  le
          province autonome, gli enti locali e gli enti del  Servizio
          sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione
          di cui all'articolo 36 del decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n.  118,  per  l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai
          precedenti periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa
          sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013  gli  enti  locali
          possono superare  il  predetto  limite  per  le  assunzioni
          strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio   delle
          funzioni di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale nonche'  per  le  spese  sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai  sensi  dell'art.11,  comma  5,
          secondo periodo,  del  decreto-legge  n.216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25,  comma  1,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n.  144,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 25 (Misure urgenti di settore in  materia  di
          infrastrutture e trasporti). 
              1. Al fine di assicurare la continuita'  dell'attivita'
          di vigilanza sui concessionari della rete  autostradale  da
          parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
          attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
          per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  si
          procede  alla  individuazione  delle  unita'  di  personale
          trasferito  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione
          del  personale  trasferito  con  quello   appartenente   al
          comparto Ministeri e all'Area  I  della  dirigenza  nonche'
          alla individuazione delle spese di  funzionamento  relative
          all'attivita' di vigilanza e  controllo  sui  concessionari
          autostradali. Il personale trasferito,  cui  si  applicano,
          per quanto non espressamente previsto, le  disposizioni  di
          cui all'articolo 36, comma 5, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111,  mantiene  la  posizione  assicurativa
          gia'  costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria, ovvero delle forme  sostitutive  o  esclusive
          dell'assicurazione stessa.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente comma, la dotazione organica del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e' incrementata: 
              a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al
          numero di unita' di personale  individuato  nella  predetta
          area dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          di cui al primo periodo; 
              b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia
          rispettivamente di una e dodici unita' di  personale,  come
          individuato dal predetto decreto. 
              (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 37,  comma  6,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., come  modificato  dalla
          presente legge: 
              Articolo  37.   (Liberalizzazione   del   settore   dei
          trasporti). 
              (omissis) 
              6. Alle attivita'  di  cui  al  comma  3  del  presente
          articolo si provvede come segue: 
              a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
          e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5  milioni
          di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di  euro  per  l'anno
          2014, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2013,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  degli  affari  esteri.  Al  fine  di
          assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e  del
          mercato anticipa, nei limiti di  stanziamento  del  proprio
          bilancio, le risorse  necessarie  per  la  copertura  degli
          oneri   derivanti   dall'istituzione   dell'Autorita'    di
          regolazione dei trasporti e dal  suo  funzionamento,  nella
          misura di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  2,5
          milioni di euro per l'anno 2014. Le somme  anticipate  sono
          restituite all'Autorita' garante per la concorrenza  ed  il
          mercato a valere sulle risorse  di  cui  al  primo  periodo
          della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
          di  cui  alla  lettera  b),  l'Autorita'  garante  per   la
          concorrenza  ed  il  mercato,  nell'ambito  delle  predette
          risorse,  assicura   all'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti,  tramite  apposita  convenzione,  il  necessario
          supporto operativo-logistico, economico e  finanziario  per
          lo     svolgimento     delle     attivita'      strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
              b) mediante un contributo  versato  dai  gestori  delle
          infrastrutture  e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non
          superiore  all'uno  per  mille  del   fatturato   derivanti
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
          esercizio. Il contributo  e'  determinato  annualmente  con
          atto dell'Autorita', sottoposto ad  approvazione  da  parte
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  termine  di
          trenta giorni dalla  ricezione  dell'atto,  possono  essere
          formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma;  in  assenza
          di rilievi nel termine l'atto si intende approvato. 
              b-bis) ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
          di   termini   previsti   da   disposizioni   legislative),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Articolo  11  (Proroga  di  termini  in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). 
              (omissis) 
              5.  Fino  alla   data   di   adozione   dello   statuto
          dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
          e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e  i
          compiti ad essa trasferiti ai sensi  dell'articolo  36  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni, continuano ad essere  svolti  dai
          competenti  uffici  delle  Amministrazioni  dello  Stato  e
          dall'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
          autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a..  In  caso
          di mancata  adozione,  entro  il  predetto  termine,  dello
          statuto e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo  periodo,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal  1°  ottobre
          2012,  che   rimane   titolare   delle   risorse   previste
          dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le
          risorse   finanziarie   umane   e   strumentali    relative
          all'Ispettorato   di   vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali di cui al medesimo comma 5 nonche' alle  altre
          strutture  dell'Anas  spa  che  svolgono  le  funzioni   di
          concedente  di  cui   all'articolo   36,   comma   2,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pari  a
          dieci  unita'  per  l'area  funzionale  e  due  per  l'area
          dirigenziale  di  seconda  fascia.   Conseguentemente,   la
          dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti e'  incrementata  di  due  posizioni  per  l'area
          dirigenziale di seconda fascia, nonche'  di  un  numero  di
          posti corrispondente alle unita' di personale trasferito. 
              (omissis)."