Art. 7 
 
Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di  commissioni
  mediche dell'amministrazione della pubblica  sicurezza,  di  lavoro
  carcerario, nonche' di interpretazione autentica. 
 
  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis) ad accedere, (( anche se non piu' sottoposti allo  speciale
programma di protezione, )) a  un  programma  di  assunzione  in  una
pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti  al
titolo di studio ed  alle  professionalita'  possedute,  fatte  salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  
  «2-bis. Alle assunzioni di cui  al  comma  1,  lettera  e-bis),  si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei  posti
vacanti nelle piante organiche delle  Amministrazioni  interessate  e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di  assunzioni,
sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le
Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai  testimoni  di
giustizia il diritto  al  collocamento  obbligatorio  con  precedenza
previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23  novembre  1998  n.
407, in materia  di  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai  sensi
dell'articolo 17-bis, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sentita la commissione centrale di cui  all'articolo
10, comma 2, sono stabilite  le  relative  modalita'  di  attuazione,
anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. ((
Con il medesimo decreto sono espressamente  stabiliti  i  criteri  di
riconoscimento del diritto  ai  soggetti  non  piu'  sottoposti  allo
speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed
entita' economica dei benefici  gia'  riconosciuti  e  alle  cause  e
modalita' della revoca del programma di protezione )) ». 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Al fine di assicurare la funzionalita'  e  la  razionalizzazione
della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero
dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter,  comma  1,
del  decreto-legge  31   marzo   2005,   n.   45,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,  n.  89,  a  stipulare,  a
condizioni di reciprocita', uno  o  piu'  convenzioni  anche  con  il
Ministero della  difesa  per  l'espletamento  delle  attivita'  delle
commissioni mediche ivi previste anche nei  confronti  del  personale
militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza. 
  4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo  1-ter
del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge  n.  89  del
2005, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e
le per le modalita' di funzionamento  delle  commissioni  di  cui  al
comma 1, di prima e di  seconda  istanza,  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V
del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  ferme  restando  le  funzioni  di
presidente della Commissione assunte  da  un  appartenente  ai  ruoli
professionali  dei  sanitari  della  Polizia   di   Stato,   di   cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334.  Ai
fini dell'applicazione del  presente  articolo,  i  riferimenti  alle
commissioni mediche interforze e alle commissioni  mediche  contenute
nei predetti  decreti,  nonche'  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  si  intendono  riferiti  alle
commissioni sanitarie di cui al comma 1  del  presente  articolo.  La
competenza territoriale delle commissioni,  nonche'  l'organizzazione
delle stesse  e  le  modalita'  per  l'avvio  delle  attivita',  sono
definite con decreto del capo  della  polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza,  anche  in  relazione  ai  contenuti  delle
convenzioni di cui al comma 1.»; 
  b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del  regolamento  di
cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del
decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,». 
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, (( strumentali )) e finanziarie delle  Amministrazioni
interessate, disponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  sulla  base
delle quote  e  dei  criteri  di  computo  previsti  dalla  normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata  secondo  la  legislazione  vigente.  All'esito   della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui  sopra,  ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere, a tempo  indeterminato,  un
numero  di  lavoratori  pari  alla  differenza  fra  il  numero  come
rideterminato e quello allo  stato  esistente.  La  disposizione  del
presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni  previsti  dalla
legislazione  vigente,  anche  nel  caso  in  cui   l'amministrazione
interessata  sia  in  situazione  di  soprannumerarieta'.  ((  Per  i
lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n.  68,  assunti  a  tempo  determinato  nel  rispetto
dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n.  68  del  1999,  si
applica  l'articolo  5,  commi  4-quater  e  4-sexies,  del   decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei
limiti della quota d'obbligo. )) 
  7. Il Dipartimento per la funzione  pubblica  e  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per   quanto   di   rispettiva
competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6. 
  8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese
che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni,
lavoratori detenuti o  internati,  anche  quelli  ammessi  al  lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354,  e  successive  modificazioni,  o  che  svolgono  effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e'  concesso  un  credito  di
imposta mensile nella misura massima  di  settecento  euro  per  ogni
lavoratore assunto.». 
  9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si
interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni  di  avvocati  dello
Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto  dei  limiti  di
spesa  di  €.  272.000,00  e  della  vigente  dotazione  organica,  a
decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di
avvocato dello Stato ai procuratori dello  Stato  con  anzianita'  di
servizio  di  otto  anni  nella   qualifica,   previo   giudizio   di
promovibilita' e secondo l'ordine di merito. 
  (( 9-bis. Al primo comma dell'articolo 83  della  legge  1o  aprile
1981, n. 121, le parole: «o comunque assoggettabili  ad  obblighi  di
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in quiescenza». 
  9-ter. Le funzioni  di  vigilanza  sugli  enti  e  associazioni  di
promozione sociale di cui alle leggi  21  agosto  1950,  n.  698,  13
aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458,  sono  esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica  e  ad  essa  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 
  9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma  2,  della
legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve  essere  adottato  entro  il  30
giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del  regolamento  di  cui  al
precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui  alla  legge
19 novembre 1987, n. 476, e  successive  modificazioni,  nonche'  gli
atti compiuti nella sua vigenza. 
  9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «nel
termine  di   quarantacinque   giorni   dalla   messa   in   servizio
dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla richiesta». 
  9-sexies. Le disposizioni di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  del
decreto-legge   1°   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71,  si  interpretano
nel senso che, a decorrere dalla  data  di  trasformazione  dell'ente
"Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano  alla
societa' Poste italiane Spa e a tutte  le  societa'  nelle  quali  la
medesima  detiene  una  partecipazione  azionaria  di  controllo,  ad
esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo  e
che svolgono attivita' di corriere espresso. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo  1991,  n.  82,  n.  14
          (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo  di
          estorsione e per la protezione dei testimoni di  giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia), pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 15 gennaio 1991, n. 12,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo 16-ter (Contenuto delle  speciali  misure  di
          protezione). 
              1.  I  testimoni  di  giustizia  cui  e'  applicato  lo
          speciale programma di protezione hanno diritto: 
              a)  a  misure  di  protezione   fino   alla   effettiva
          cessazione del pericolo per se' e per i familiari; 
              b) a misure di assistenza, anche  oltre  la  cessazione
          della protezione, volte  a  garantire  un  tenore  di  vita
          personale e familiare  non  inferiore  a  quello  esistente
          prima  dell'avvio  del  programma,  fino   a   quando   non
          riacquistano  la  possibilita'  di  godere  di  un  reddito
          proprio; 
              c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza,  in
          alternativa alla stessa; 
              d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di
          lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione
          dello Stato al cui  ruolo  appartengono,  in  attesa  della
          definitiva sistemazione anche presso altra  amministrazione
          dello Stato; 
              e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato
          guadagno, concordata con la  commissione,  derivante  dalla
          cessazione  dell'attivita'   lavorativa   propria   e   dei
          familiari nella localita' di provenienza,  sempre  che  non
          abbiano ricevuto un risarcimento  al  medesimo  titolo,  ai
          sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in
          quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13  della
          legge 23 febbraio 1999, n.  44,  e  il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato,
          quanto alle somme corrisposte al testimone di  giustizia  a
          titolo  di  mancato   guadagno,   nei   diritti   verso   i
          responsabili dei danni. Le somme  recuperate  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  in
          deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24
          dicembre 2007, n. 244; 
              e-bis) ad accedere, anche se non piu'  sottoposti  allo
          speciale  programma  di  protezione,  a  un  programma   di
          assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e
          funzioni  corrispondenti  al  titolo  di  studio  ed   alle
          professionalita'  possedute,   fatte   salve   quelle   che
          richiedono il possesso di specifici requisiti; 
              f) a mutui agevolati volti  al  completo  reinserimento
          proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 
              2.  Le  misure  previste  sono  mantenute   fino   alla
          effettiva cessazione del rischio,  indipendentemente  dallo
          stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
          relazione al quale  i  soggetti  destinatari  delle  misure
          hanno reso dichiarazioni. 
              2-bis. Alle assunzioni  di  cui  al  comma  1,  lettera
          e-bis),  si  provvede  per  chiamata  diretta   nominativa,
          nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui  all'articolo  2,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni, nei limiti  dei  posti  vacanti
          nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate  e
          nel rispetto delle disposizioni limitative  in  materia  di
          assunzioni, sulla  base  delle  intese  conseguite  fra  il
          Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate.  A
          tal fine, si applica ai testimoni di giustizia  il  diritto
          al  collocamento  obbligatorio  con   precedenza   previsto
          dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre  1998  n.
          407,  in  materia  di  vittime  del  terrorismo   e   della
          criminalita'  organizzata.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, emanato ai  sensi  dell'articolo  17-bis,  di
          concerto con il Ministro per la  pubblica  amministrazione,
          sentita la commissione centrale  di  cui  all'articolo  10,
          comma  2,  sono  stabilite   le   relative   modalita'   di
          attuazione, anche al fine di garantire la  sicurezza  delle
          persone  interessate.  Con   il   medesimo   decreto   sono
          espressamente stabiliti i  criteri  di  riconoscimento  del
          diritto ai  soggetti  non  piu'  sottoposti  allo  speciale
          programma di protezione, anche in relazione  alla  qualita'
          ed entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e  alle
          cause e modalita' della revoca del programma di protezione 
              3. Se lo speciale programma di  protezione  include  il
          definitivo trasferimento in altra localita',  il  testimone
          di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
          immobili dei quali  e'  proprietario  al  patrimonio  dello
          Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in  denaro  a
          prezzo di  mercato.  Il  trasferimento  degli  immobili  e'
          curato da un amministratore, nominato dal  direttore  della
          sezione per i testimoni di giustizia del Servizio  centrale
          di  protezione  tra  avvocati  o   dottori   commercialisti
          iscritti nei rispettivi albi professionali,  di  comprovata
          esperienza." 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-ter   del
          decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  31   maggio   2005,   n.   89
          (Disposizioni     urgenti     per     la      funzionalita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle  Forze
          di polizia e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2005,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 1-ter (Commissioni sanitarie). 
              1. Al fine di un piu' razionale impiego delle  risorse,
          l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a
          stipulare, senza oneri aggiuntivi  per  il  bilancio  dello
          Stato,  convenzioni  con  altre   Forze   di   polizia   ad
          ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco per la prestazione di servizi sanitari  comuni  anche
          attraverso l'istituzione di  apposite  commissioni  mediche
          incaricate dell'espletamento, nei confronti del  rispettivo
          personale, dei compiti di: 
              a) accertamento dei requisiti psicofisici nei  casi  in
          cui e' prevista la collegialita' del giudizio; 
              b)  accertamento  sanitario  relativo  ai  procedimenti
          previsti dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 
              2. Per  la  composizione  e  le  per  le  modalita'  di
          funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima
          e di seconda istanza, si applicano, in quanto  compatibili,
          le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle  di  cui
          al  titolo  V  del  libro  I  del  codice  dell'ordinamento
          militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
          66,  ferme  restando  le  funzioni  di   presidente   della
          Commissione   assunte   da   un   appartenente   ai   ruoli
          professionali dei sanitari della Polizia di Stato,  di  cui
          all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334. Ai fini dell'applicazione  del  presente  articolo,  i
          riferimenti alle  commissioni  mediche  interforze  e  alle
          commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonche'
          nel decreto del Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
          1973, n.  1092,  si  intendono  riferiti  alle  commissioni
          sanitarie di cui al  comma  1  del  presente  articolo.  La
          competenza   territoriale   delle   commissioni,    nonche'
          l'organizzazione delle stesse e le  modalita'  per  l'avvio
          delle attivita', sono definite con decreto del  capo  della
          polizia -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,
          anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al
          comma 1. 
              3. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma  2,
          ultimo periodo, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  12
          marzo 1999, n. 68 (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili), pubblicato nella Gazz. Uff. 23  marzo  1999,  n.
          68, S.O.: 
              "Articolo 1 (Collocamento dei disabili). 
              1. La presente legge ha come  finalita'  la  promozione
          dell'inserimento  e  della  integrazione  lavorativa  delle
          persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di
          sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: 
              a)  alle  persone  in  eta'   lavorativa   affette   da
          minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai  portatori
          di handicap  intellettivo,  che  comportino  una  riduzione
          della capacita'  lavorativa  superiore  al  45  per  cento,
          accertata   dalle    competenti    commissioni    per    il
          riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita'  alla
          tabella indicativa delle  percentuali  di  invalidita'  per
          minorazioni e  malattie  invalidanti  approvata,  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 23  novembre  1988,
          n. 509,  dal  Ministero  della  sanita'  sulla  base  della
          classificazione internazionale delle menomazioni  elaborata
          dalla Organizzazione mondiale della sanita; 
              b) alle persone invalide del lavoro  con  un  grado  di
          invalidita'  superiore   al   33   per   cento,   accertata
          dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in
          base alle disposizioni vigenti; 
              c) alle persone non vedenti o sordomute,  di  cui  alle
          leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e
          26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; 
              d) alle persone invalide di guerra, invalide civili  di
          guerra e invalide per  servizio  con  minorazioni  ascritte
          dalla  prima  all'ottava  categoria  di  cui  alle  tabelle
          annesse al testo unico delle norme in materia  di  pensioni
          di guerra,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  dicembre  1978,  n.   915,   e   successive
          modificazioni. 
              2. Agli effetti della presente legge si  intendono  per
          non vedenti coloro che sono colpiti da cecita'  assoluta  o
          hanno un residuo visivo  non  superiore  ad  un  decimo  ad
          entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si  intendono
          per sordomuti coloro che sono  colpiti  da  sordita'  dalla
          nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 
              3.  Restano  ferme  le  norme   per   i   centralinisti
          telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n.
          594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778,  5
          marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno  1971,
          n.  397,  e  29  marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per   i
          massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle
          leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403,  le
          norme per i terapisti della riabilitazione non  vedenti  di
          cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme  per  gli
          insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61  della  legge
          20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione  obbligatoria  dei
          sordomuti restano altresi' ferme  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. 
              4. L'accertamento delle condizioni  di  disabilita'  di
          cui al presente articolo, che danno diritto di accedere  al
          sistema  per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili,  e'
          effettuato dalle commissioni di cui  all'articolo  4  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i  criteri  indicati
          nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  entro  centoventi
          giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1.  Con  il
          medesimo atto vengono stabiliti i criteri  e  le  modalita'
          per l'effettuazione delle  visite  sanitarie  di  controllo
          della permanenza dello stato invalidante. 
              5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
          testo  unico   delle   disposizioni   per   l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali, approvato con decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
          verifica della residua capacita'  lavorativa  derivante  da
          infortunio sul lavoro e  malattia  professionale,  ai  fini
          dell'accertamento  delle  condizioni  di   disabilita'   e'
          ritenuta sufficiente  la  presentazione  di  certificazione
          rilasciata dall'INAIL. 
              6. Per i soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
          l'accertamento delle condizioni di  disabilita'  che  danno
          diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
          dei disabili continua ad essere effettuato ai  sensi  delle
          disposizioni del testo unico  delle  norme  in  materia  di
          pensioni di guerra, approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978,  n.  915,  e  successive
          modificazioni. 
              7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono  tenuti
          a garantire la conservazione del posto  di  lavoro  a  quei
          soggetti   che,   non   essendo   disabili    al    momento
          dell'assunzione,  abbiano  acquisito  per  infortunio   sul
          lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma  2,  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  lavoro
          dei disabili), pubblicato nella Gazz. Uff. 23  marzo  1999,
          n. 68, S.O.: 
              "Articolo 7 (Modalita' delle assunzioni obbligatorie). 
              (omissis) 
              2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
          in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,
          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
          modificato  dall'articolo  22,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 31 marzo  1998,  n.  80,  salva  l'applicazione
          delle disposizioni di cui all'articolo  11  della  presente
          legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,  comma  1,
          lettera a), del predetto  decreto  legislativo  n.  29  del
          1993, e successive  modificazioni,  i  lavoratori  disabili
          iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,  della
          presente legge hanno diritto alla  riserva  dei  posti  nei
          limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo  e   fino   al
          cinquanta per cento dei posti messi a concorso. 
              (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 4-quater e
          4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368
          (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo determinato concluso  dall'UNICE,
          dal CEEP e dal CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9  ottobre
          2001, n. 235: 
              "Articolo  5   (Scadenza   del   termine   e   sanzioni
          Successione dei contratti). 
              (omissis) 
              4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di  uno  o
          piu' contratti a termine presso la  stessa  azienda,  abbia
          prestato attivita' lavorativa per un  periodo  superiore  a
          sei mesi ha diritto  di  precedenza,  fatte  salve  diverse
          disposizioni di contratti collettivi  stipulati  a  livello
          nazionale, territoriale o aziendale con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale,   nelle   assunzioni   a   tempo   indeterminato
          effettuate dal datore di lavoro entro i  successivi  dodici
          mesi  con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei rapporti a termine. 
              (omissis) 
              4-sexies. Il diritto di  precedenza  di  cui  ai  commi
          4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a  condizione
          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria
          volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
          e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto  stesso  e
          si estingue entro un anno  dalla  data  di  cessazione  del
          rapporto di lavoro." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  della
          legge  22  giugno  2000,  n.  193   (Norme   per   favorire
          l'attivita'  lavorativa  dei  detenuti),  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 luglio 2000, n. 162,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo 3. 
              1.Alle imprese che assumono, per un  periodo  di  tempo
          non inferiore  ai  trenta  giorni,  lavoratori  detenuti  o
          internati, anche quelli ammessi al  lavoro  all'esterno  ai
          sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.  354,
          e successive modificazioni, o che  svolgono  effettivamente
          attivita' formative nei  loro  confronti,  e'  concesso  un
          credito  di  imposta  mensile  nella  misura   massima   di
          settecento euro per ogni lavoratore assunto. 
              (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013), pubblicato nella Gazz. Uff.  29
          dicembre 2012, n. 302, S.O.: 
              "Articolo 1. 
              (omissis) 
              34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di
          rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo  35
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad  effettuare,  in
          aggiunta  alle   facolta'   assunzionali   previste   dalla
          normativa vigente, ulteriori assunzioni di  Avvocati  dello
          Stato, entro il limite di  spesa  pari  a  euro  272.000  a
          decorrere dall'anno 2013. 
              (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 1,  della
          legge     1º     aprile     1981     (Nuovo     ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),  pubblicato
          nella Gazz.  Uff.  10  aprile  1981,  n.  100,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 83 (Sindacati della Polizia di Stato). 
              I sindacati del personale della Polizia di  Stato  sono
          formati,  diretti  e  rappresentati  da  appartenenti  alla
          Polizia di Stato, in attivita' di servizio o in quiescenza,
          e  ne  tutelano  gli  interessi,  senza  interferire  nella
          direzione dei servizi o nei compiti operativi. 
              (omissis)." 
              - Si riporta l'epigrafe della legge 21 agosto 1950,  n.
          698, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 settembre 1950, n. 207: 
              "Legge 21 agosto 1950, n. 698. Norme per la  protezione
          e l'assistenza dei sordomuti". 
              - Si riporta l'epigrafe della legge 13 aprile 1953,  n.
          337, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1953, n. 109: 
              "Legge 13 aprile 1953, n. 337.  Disposizioni  a  favore
          dell'Unione nazionale mutilati per servizio". 
              - Si riporta l'epigrafe della legge 23 aprile 1965,  n.
          458, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1965, n. 128: 
              "Legge  23  aprile  1965,  n.  458.   Attribuzione   di
          personalita'   giuridica   pubblica   all'Unione   generale
          invalidi civili". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma  2,  della
          legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore
          delle  associazioni  nazionali  di   promozione   sociale),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1998, n. 297: 
              "Articolo 5 (Disposizioni per il coordinamento  con  le
          finalita' del Fondo nazionale per le politiche sociali). 
              (omissis) 
              2. Il finanziamento di cui  al  comma  1  e'  ripartito
          secondo i criteri definiti con regolamento, adottato  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi: 
              a)   previsione   di   requisiti    soggettivi    delle
          associazioni tali da garantirne  l'effettiva  presenza  sul
          territorio  nazionale  e  da  assicurare  la   piu'   ampia
          partecipazione degli associati; 
              b) assegnazione del finanziamento in base al  programma
          di attivita' predisposto dalle associazioni ed in relazione
          alla funzione sociale effettivamente svolta; 
              c)  garanzia  di  un  sistema  di  controlli  tale   da
          consentire la verifica  delle  attivita'  svolte  a  favore
          degli associati; 
              d)  previsione  della  trasmissione  di  una  relazione
          annuale  al  Parlamento  da  parte  del  Ministro  per   la
          solidarieta' sociale relativa  al  perseguimento  dei  fini
          istituzionali da parte delle associazioni destinatarie  del
          finanziamento. La relazione da' conto: 
              1)  dei  contributi  pubblici   concessi   a   ciascuna
          associazione; 
              2) dei risultati conseguiti  da  ciascuna  associazione
          nella gestione finanziaria precedente; 
              3) dei progetti e delle attivita'  svolte  da  ciascuna
          associazione a favore degli associati. 
              (omissis)." 
              - Si riporta l'epigrafe della legge 19  novembre  1987,
          n. 476, pubblicata nella Gazz. Uff. 24  novembre  1987,  n.
          275: 
              "Legge 19 novembre 1987, n. 476. Nuova  disciplina  del
          sostegno alle attivita' di promozione sociale e  contributi
          alle associazioni combattentistiche". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 71, comma  11,  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008,  n.
          254, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro). 
              (omissis) 
              11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il  datore  di
          lavoro  sottopone  le  attrezzature  di  lavoro   riportate
          nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a  valutarne
          l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai  fini
          di  sicurezza,  con  la  frequenza  indicata  nel  medesimo
          allegato. Per la prima verifica  il  datore  di  lavoro  si
          avvale  dell'INAIL,  che  vi  provvede   nel   termine   di
          quarantacinque giorni dalla richiesta.  Una  volta  decorso
          inutilmente  il  termine  di  quarantacinque  giorni  sopra
          indicato, il datore di lavoro  puo'  avvalersi,  a  propria
          scelta, di altri  soggetti  pubblici  o  privati  abilitati
          secondo le modalita' di cui  al  comma  13.  Le  successive
          verifiche sono effettuate su libera scelta  del  datore  di
          lavoro dalle  ASL  o,  ove  cio'  sia  previsto  con  legge
          regionale, dall'ARPA, o  da  soggetti  pubblici  o  privati
          abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui  al
          comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL  puo'
          avvalersi del  supporto  di  soggetti  pubblici  o  privati
          abilitati. I verbali redatti all'esito delle  verifiche  di
          cui al presente comma devono essere conservati e  tenuti  a
          disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di  cui
          al presente comma sono effettuate a  titolo  oneroso  e  le
          spese per la loro effettuazione sono  poste  a  carico  del
          datore di lavoro. 
              (omissis)." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  8,  del
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio   1994,   n.   71
          (Trasformazione dell'Amministrazione delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   in   ente    pubblico    economico    e
          riorganizzazione del  Ministero),  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 2 dicembre 1993, n. 283: 
              "Articolo 6 (Rapporti giuridici). 
              (omissis) 
              8. L'ente "Poste Italiane" dal 1 agosto  1994,  per  il
          personale in servizio, versa all'Istituto  postelegrafonici
          i  contributi  a  proprio  carico  nella  misura  stabilita
          dall'ordinamento  dell'Istituto  medesimo.  Ai   fini   del
          trattamento di quiescenza il contributo e'  maggiorato  del
          2,50 per cento. 
              (omissis)."