Art. 7 Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche' di interpretazione autentica. 1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) ad accedere, (( anche se non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, )) a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalita' di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. (( Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del programma di protezione )) ». 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Al fine di assicurare la funzionalita' e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno e' autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocita', uno o piu' convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attivita' delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e le per le modalita' di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonche' l'organizzazione delle stesse e le modalita' per l'avvio delle attivita', sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.»; b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,». 5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, (( strumentali )) e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione e' obbligata ad assumere, a tempo indeterminato, un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarieta'. (( Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo. )) 7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6. 8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.». 9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianita' di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilita' e secondo l'ordine di merito. (( 9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «o in quiescenza». 9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonche' gli atti compiuti nella sua vigenza. 9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta». 9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano alla societa' Poste italiane Spa e a tutte le societa' nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attivita' di corriere espresso. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, n. 14 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1991, n. 12, come modificato dalla presente legge: "Articolo 16-ter (Contenuto delle speciali misure di protezione). 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto: a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per se' e per i familiari; b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilita' di godere di un reddito proprio; c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa; d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato; e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei familiari nella localita' di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni. 2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalita' di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del programma di protezione 3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra localita', il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e' curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza." - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125, come modificato dalla presente legge: "Articolo 1-ter (Commissioni sanitarie). 1. Al fine di un piu' razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di: a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui e' prevista la collegialita' del giudizio; b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 2. Per la composizione e le per le modalita' di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonche' quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonche' l'organizzazione delle stesse e le modalita' per l'avvio delle attivita', sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1. 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.: "Articolo 1 (Collocamento dei disabili). 1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. 3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. 4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e' ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL. 6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'." - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.: "Articolo 7 (Modalita' delle assunzioni obbligatorie). (omissis) 2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. (omissis)." - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235: "Articolo 5 (Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti). (omissis) 4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. (omissis) 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro." - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti), pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2000, n. 162, come modificato dalla presente legge: "Articolo 3. 1.Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. (omissis)." - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: "Articolo 1. (omissis) 34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013. (omissis)." - Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 1, della legge 1º aprile 1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 83 (Sindacati della Polizia di Stato). I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attivita' di servizio o in quiescenza, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi. (omissis)." - Si riporta l'epigrafe della legge 21 agosto 1950, n. 698, pubblicata nella Gazz. Uff. 9 settembre 1950, n. 207: "Legge 21 agosto 1950, n. 698. Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti". - Si riporta l'epigrafe della legge 13 aprile 1953, n. 337, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1953, n. 109: "Legge 13 aprile 1953, n. 337. Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio". - Si riporta l'epigrafe della legge 23 aprile 1965, n. 458, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1965, n. 128: "Legge 23 aprile 1965, n. 458. Attribuzione di personalita' giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili". - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1998, n. 297: "Articolo 5 (Disposizioni per il coordinamento con le finalita' del Fondo nazionale per le politiche sociali). (omissis) 2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' ripartito secondo i criteri definiti con regolamento, adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti principi: a) previsione di requisiti soggettivi delle associazioni tali da garantirne l'effettiva presenza sul territorio nazionale e da assicurare la piu' ampia partecipazione degli associati; b) assegnazione del finanziamento in base al programma di attivita' predisposto dalle associazioni ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta; c) garanzia di un sistema di controlli tale da consentire la verifica delle attivita' svolte a favore degli associati; d) previsione della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarieta' sociale relativa al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle associazioni destinatarie del finanziamento. La relazione da' conto: 1) dei contributi pubblici concessi a ciascuna associazione; 2) dei risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente; 3) dei progetti e delle attivita' svolte da ciascuna associazione a favore degli associati. (omissis)." - Si riporta l'epigrafe della legge 19 novembre 1987, n. 476, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1987, n. 275: "Legge 19 novembre 1987, n. 476. Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche". - Si riporta il testo dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 254, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 71 (Obblighi del datore di lavoro). (omissis) 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita' di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (omissis)." - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1993, n. 283: "Articolo 6 (Rapporti giuridici). (omissis) 8. L'ente "Poste Italiane" dal 1 agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo e' maggiorato del 2,50 per cento. (omissis)."