(( Art. 8-bis Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale 1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato; b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: «espressamente indicate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi dell'articolo 13»; c) all'articolo 13: 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.»; 2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo. 3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7»; 3) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-ter»; d) all'articolo 16: 1) al comma 1, dopo le parole: «ed affini,» sono inserite le seguenti: «con esperienza internazionale, »; 2) al comma 2, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166». 2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2013, nonche' l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2013. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. ))
Riferimenti normativi - Il d.lgs. settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222: - Si riporta il testo del al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, comma 2, d.lgs. settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222, come modificato dalla presente legge: "7. (Obbligo di fornire dati statistici) 1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13 con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.. 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi previsto"; - Si riporta il testo dell'articolo 13 del d.lgs. settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222, come modificato dalla presente legge: "Articolo 13 (Programma statistico nazionale) 1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale. 2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita' di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale. 3. Il programma statistico nazionale e' predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE. 3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo. 3-ter. Al fine di attuare i principi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo e' approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articol o 7 . 4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui ai commi 3 e 3-ter. 4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonche' sui servizi pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attivita', dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita' percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione" - Si riporta il testo dell'articolo 16 del d.lgs. settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 16 della L. 23 agosto 1988, n. 400), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222: "Articolo 16 (Presidente) 1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini con esperienza internazionale, e' nominato, ai sensi dell'art.3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo e' sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina e' subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Egli ha la legale rappresentanza. 2. Il presidente puo' adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 nei casi di urgente necessita', salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento. 3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, puo' delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio. 4. (abrogato) 5. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennita' di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro";