Art. 9 Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero 1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti: «12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato gia' collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo' essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unita' di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.». (( 2. (Soppresso). 2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «negli Stati nei quali hanno sede» sono aggiunte le seguenti: «e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; b) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto». 2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «addetto presso istituto italiano di cultura» sono inserite le seguenti: «, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente». )) 3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. (( All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.: «12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato gia' collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo' essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unita' di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.»; - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante "Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302: «1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana negli Stati nei quali hanno sede e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria e' soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei Conti. 3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalita' della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attivita' svolta. 4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio. 5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali citta' degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero. 6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori. 7. Presso ogni Istituto e' istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale e' disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli Istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilita' iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilita' che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: «Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attivita' degli Istituti di cultura». Le modalita' di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1, della citata legge 22 dicembre 1990, n. 401: «1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto. 2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3 e 4. 3. Il personale in servizio presso gli Istituti non puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di sei anni consecutivi. 4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere svolto anche in posizione di comando presso universita', istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgano attivita' connesse con le finalita' della presente legge.». - Si riporta il testo del quadro D della Tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.: «Addetto presso istituto italiano di cultura, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente».