(( Art. 9-bis Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 170 e' aggiunto, infine, il seguente comma: «Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200»; b) l'articolo 199 e' sostituito dal seguente: «Art. 199. - (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo e' rapportata all'indennita' spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia. Tale misura e' pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita' a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed e' stabilita secondo la seguente parametrazione: a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento; b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento; c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento; d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento. 2. La parametrazione di cui al comma 1 puo' essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 e' corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante e' corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente e' trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione e' sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente e' trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota gia' pagata all'atto dell'assunzione di servizio e' recuperata a cura dell'Amministrazione. 4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilita' di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; c) l'articolo 200 e' abrogato; d) all'articolo 201, dopo la parola: «domestici» le parole: «nonche' per i trasporti di cui all'articolo 199» sono soppresse; e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: «domestici» le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti» sono soppresse. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014. 3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, come modificato dalla presente legge: "Articolo 170 (Assegni e indennita') Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri. Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364 Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200"; - l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O., abrogato dalla presente legge, recava: "Articolo 200 (Trasporto per aereo o automezzo)" - Si riporta il testo dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O., come modificato dalla presente legge: "Articolo 201 (Limiti di spesa) Al personale che sostenga per se', i familiari a carico e i domestici, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse e' corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo." - Si riporta il testo dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.: "Articolo 202 (Disposizioni amministrative e contabili) La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonche' dei familiari a carico e dei domestici e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero. Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, e della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni.