Art. 10 
 
 
(( Mutui per l'edilizia  scolastica  e  per  l'edilizia  residenziale
                universitaria e detrazioni fiscali )) 
 
  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
(( miglioramento, )) messa in sicurezza, (( adeguamento  antisismico,
)) efficientamento energetico  di  immobili  di  proprieta'  pubblica
adibiti all'istruzione (( scolastica e di immobili adibiti ad alloggi
e residenze per  studenti  universitari,  di  proprieta'  degli  enti
locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e
la realizzazione di palestre nelle scuole o di  interventi  volti  al
miglioramento  delle  palestre  scolastiche  esistenti,  ))  per   la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possono
essere autorizzate dal (( Ministero dell'economia e delle finanze, ))
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, (( dell'universita'  ))  e
della  ricerca  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, (( sulla  base  di
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, ))  con  oneri
di ammortamento a (( totale ))  carico  dello  Stato,  con  la  Banca
europea per gli investimenti, (( con la  Banca  ))  di  Sviluppo  del
Consiglio d'Europa, (( con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa,
))  e  con  i  soggetti  autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'
bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
(( Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono  pagate  agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato. )) A  tal  fine  sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40  milioni  annui  per  la
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere  dall'anno  2015.  Le
modalita' di attuazione della presente disposizione  e  del  comma  2
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro dell'istruzione, (( dell'universita' )) e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
(( da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  e  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  in  conformita'   ai   contenuti   dell'intesa,
sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto  2013,  tra
il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. )) 
  (( 1-bis. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  predispongono  congiuntamente  una
relazione da trasmettere  annualmente  alle  Camere  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai  sensi
del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18,  commi  da  8  a
8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato  dal
presente   articolo,   dell'articolo   11,   comma   4-sexies,    del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche'  con  riferimento  agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio
dello   Stato   ai   sensi   della   normativa   vigente.   Ai   fini
dell'elaborazione della predetta relazione  sono  altresi'  richiesti
elementi   informativi    alle    amministrazioni    territorialmente
competenti. 
  1-ter.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, nella definizione del decreto attuativo  di  cui  al  quarto
periodo del comma 1, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tiene  conto  dei  piani  di  edilizia  scolastica  presentati  dalle
regioni. )) 
  2. I  pagamenti  di  cui  al  comma  1  effettuati  dalle  Regioni,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono
esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni  per
l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 
  3. Al fine di promuovere iniziative di  sostegno  alle  istituzioni
scolastiche,  alle  istituzioni   dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando  quanto  gia'
previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera (( i-octies),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto )) del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ((  in  materia  di
detrazione per oneri, )) alla medesima lettera (( i-octies) )),  dopo
le parole: «successive modificazioni, » sono  inserite  le  seguenti:
«nonche' a favore delle istituzioni dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica e delle universita'», e dopo le parole «edilizia
scolastica»  sono  inserite  le  seguenti:  «e   universitaria».   Le
disposizioni del presente comma si applicano a partire  dall'anno  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  (( 3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «in relazione all'articolo 2, comma
329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» sono soppresse; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Capo  del
Dipartimento   della   protezione   civile,   sentito   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  definiti  le
modalita'  di  individuazione  delle  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'». 
    3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo le parole: «di cui al comma 8,»  sono  inserite  le
seguenti: «per gli interventi finanziati con le  risorse  di  cui  ai
commi 8 e 8-sexies, nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al
presente periodo,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  (Testo
          unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  75,  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005), pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 2004, n. 306, S.O.: 
              "75. Al fine  del  consolidamento  dei  conti  pubblici
          rilevanti per il  rispetto  degli  obiettivi  adottati  con
          l'adesione al patto di stabilita' e  crescita  le  rate  di
          ammortamento  dei  mutui  attivati  dalle  regioni,   dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali
          e dagli altri enti pubblici ad intero carico  del  bilancio
          dello  Stato  sono  pagate   agli   istituti   finanziatori
          direttamente dallo Stato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 11, commi da 4-bis  a
          4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese), pubblicato nella Gazz. Uff.  19  ottobre  2012,  n.
          245, S.O.: 
              "Art. 11. Libri e centri scolastici digitali 
              (Omissis). 
              4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del
          servizio scolastico  in  ambienti  adeguati  e  sicuri,  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza  unificata,
          definisce  le  priorita'  strategiche,  le  modalita'  e  i
          termini per la  predisposizione  e  per  l'approvazione  di
          appositi piani triennali, articolati in singole annualita',
          di interventi di edilizia scolastica,  nonche'  i  relativi
          finanziamenti. 
              4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali
          proprietari  degli  immobili  adibiti  all'uso   scolastico
          presentano, secondo quanto indicato nel decreto di  cui  al
          comma  4-bis,   domanda   alle   regioni   territorialmente
          competenti. 
              4-quater.  Ciascuna  regione  e   provincia   autonoma,
          valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
          decreto  di  cui  al  comma  4-bis  e  tenuto  conto  della
          programmazione dell'offerta formativa, approva e  trasmette
          al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  il  proprio  piano,  formulato  sulla  base  delle
          richieste pervenute.  La  mancata  trasmissione  dei  piani
          regionali  nei  termini  indicati  nel   decreto   medesimo
          comporta la decadenza  dai  finanziamenti  assegnabili  nel
          triennio di riferimento. 
              4-quinquies.     Il     Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  verificati  i   piani
          trasmessi dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  in
          assenza di osservazioni da formulare li approva  e  ne  da'
          loro comunicazione ai fini  della  relativa  pubblicazione,
          nei successivi trenta  giorni,  nei  rispettivi  Bollettini
          ufficiali. 
              4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da  4-bis  a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
              4-septies. Nell'assegnazione  delle  risorse  si  tiene
          conto della capacita' di spesa dimostrata dagli enti locali
          in   ragione   della   tempestivita',   dell'efficienza   e
          dell'esaustivita'   dell'utilizzo   delle   risorse    loro
          conferite nell'annualita' precedente, con l'attribuzione, a
          livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al
          20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente  spettato  in
          sede di riparto. 
              4-octies.  Per  gli   edifici   scolastici   di   nuova
          edificazione gli  enti  locali  responsabili  dell'edilizia
          scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete
          internet tra le opere edilizie necessarie. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  18,  commi  da  8  a
          8-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n.  144,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge. 
              "Art.  18.  Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni 
              (Omissis). 
              8. Per innalzare il livello di sicurezza degli  edifici
          scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli
          investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego  dei
          fondi disponibili di cui all'articolo  65  della  legge  30
          aprile 1969, n. 153, e  successive  modificazioni,  destina
          fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
          al 2016 a un piano di  interventi  di  messa  in  sicurezza
          degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi  edifici
          scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo  53,
          comma  5,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, secondo un programma concordato  tra  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri e i  Ministeri  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e delle  infrastrutture  e
          dei trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni. 
              8-bis. Al fine di predisporre  il  piano  di  messa  in
          sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma  8,  e'
          autorizzata la spesa di 3,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016  per  l'individuazione  di  un
          modello unico di rilevamento e potenziamento della rete  di
          monitoraggio e di  prevenzione  del  rischio  sismico.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
          delle attivita' di cui al periodo  precedente  nonche'  gli
          istituti cui sono  affidate  tali  attivita'.  Al  relativo
          onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2014, 2015 e  2016,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2013,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              8-ter. Al fine di attuare misure urgenti in materia  di
          riqualificazione e di messa in sicurezza delle  istituzioni
          scolastiche statali, con particolare riferimento  a  quelle
          in cui e' stata censita la presenza di amianto, nonche'  di
          garantire il regolare svolgimento del servizio  scolastico,
          ferma restando  la  procedura  prevista  dall'articolo  11,
          commi da 4-bis a 4-octies,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, per le altre  risorse  destinate  al
          Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo
          11 e nelle more  della  completa  attuazione  della  stessa
          procedura, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa  di  150
          milioni di euro. Per le  suddette  finalita',  nonche'  per
          quelle di cui al comma 8, per gli interventi finanziati con
          le risorse di cui ai  commi  8  e  8-sexies,  nella  misura
          definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al 31
          dicembre 2014, i sindaci  e  i  presidenti  delle  province
          interessati operano in qualita' di commissari  governativi,
          con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente,  che
          saranno definiti con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze.  Ai  relativi  oneri   si
          provvede ai sensi del comma 8-sexies. 
              8-quater. Le risorse  previste  dal  comma  8-ter  sono
          ripartite a livello regionale  per  essere  assegnate  agli
          enti locali  proprietari  degli  immobili  adibiti  all'uso
          scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e
          degli  alunni  presenti  in  ciascuna   regione   e   della
          situazione del  patrimonio  edilizio  scolastico  ai  sensi
          della tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote
          imputate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
          rese indisponibili in  attuazione  dell'articolo  2,  comma
          109, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  L'assegnazione
          agli enti locali e' effettuata  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
          30 ottobre 2013 sulla  base  delle  graduatorie  presentate
          dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A  tale  fine,  gli
          enti locali presentano alle regioni entro il  15  settembre
          2013  progetti  esecutivi  immediatamente  cantierabili  di
          messa  in  sicurezza,   ristrutturazione   e   manutenzione
          straordinaria  degli   edifici   scolastici.   La   mancata
          trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro
          il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza  dall'assegnazione
          dei   finanziamenti   assegnabili.   Le   risorse    resesi
          disponibili sono ripartite in misura proporzionale  tra  le
          altre regioni. L'assegnazione  del  finanziamento  prevista
          dal medesimo decreto autorizza gli enti locali  ad  avviare
          le procedure  di  gara  con  pubblicazione  delle  medesime
          ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  comunica
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze  l'elenco  dei
          finanziamenti assegnati agli enti locali  e  semestralmente
          lo  stato  di  attuazione  degli   interventi,   che   sono
          pubblicati nel sito internet dei due Ministeri. 
              8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori  di  cui
          al comma 8-quater entro il 28  febbraio  2014  comporta  la
          revoca dei finanziamenti. Le eventuali  economie  di  spesa
          che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui
          al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti  dalle
          revoche dei finanziamenti sono  riassegnate  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  alle
          richieste che seguono  nell'ordine  della  graduatoria.  Lo
          stesso Ministero provvede al  trasferimento  delle  risorse
          agli enti locali per permettere i  pagamenti  entro  il  31
          dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei  lavori
          debitamente certificati. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  4-sexies,
          del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese).  .
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. : 
              "Art. 11. Libri e centri scolastici digitali 
              (Omissis) 
              4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da  4-bis  a
          4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il  Fondo
          unico per l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono
          tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque
          destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 , comma 1, lettera
          i-octies) del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
          legge. 
              "Art. 15. Detrazione per oneri 
              (Omissis). 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica   euniversitaria   e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti  dall'
          articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              (Omissis).".