(( Art. 10-bis 
 
 
Disposizioni in materia di prevenzione degli  incendi  negli  edifici
                             scolastici 
 
  1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica  sono  attuate
entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno,  ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, tenendo  conto  della  normativa
sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11  e  12
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  20
marzo  2009,  n.  81,  sono  definite  e  articolate,  con   scadenze
differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n.   139   (Riassetto   delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
          della L. 29 luglio 2003, n. 229),. pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O. 
              "Art. 15. Norme tecniche e procedurali  di  prevenzione
          incendi. 
              (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1,
          comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli
          3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica  29  luglio
          1982, n. 577) 
              1.  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  sono
          adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con i Ministri interessati, sentito  il  Comitato  centrale
          tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.  Esse  sono
          fondate  su  presupposti  tecnico-scientifici  generali  in
          relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e
          specificano: 
              a)  le  misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a ridurre le  probabilita'  dell'insorgere
          degli incendi attraverso  dispositivi,  sistemi,  impianti,
          procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
          influire  sulle  sorgenti  di  ignizione,   sul   materiale
          combustibile e sull'agente ossidante; 
              b)  le  misure,  i  provvedimenti  e  gli  accorgimenti
          operativi intesi a limitare  le  conseguenze  dell'incendio
          attraverso   sistemi,   dispositivi    e    caratteristiche
          costruttive, sistemi per le  vie  di  esodo  di  emergenza,
          dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
          simili. 
              2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
          beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto  dei
          Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali. 
              3. Fino all'adozione delle norme di  cui  al  comma  1,
          alle attivita', costruzioni,  impianti,  apparecchiature  e
          prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
          applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
          e dai principi di  base  della  materia,  tenendo  presenti
          altresi'  le  esigenze  funzionali  e   costruttive   delle
          attivita' interessate.". 
              Si riportano i testi degli articoli 9, 10, 11 e 12  del
          regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, n. 81  (Norme  per
          la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
          efficace utilizzo delle  risorse  umane  della  scuola,  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133), Pubblicato nella Gazz. Uff. 2
          luglio 2009, n. 151: 
              "Art.   9.   Disposizioni    relative    alla    scuola
          dell'infanzia 
              1. Le scuole sono organizzate in modo da far  confluire
          in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli
          orario  di  funzionamento.  Al   fine   della   progressiva
          generalizzazione  del  servizio   le   eventuali   economie
          realizzate,   rispetto   alla    consistenza    complessiva
          dell'organico determinato per l'anno scolastico  2008-2009,
          sono totalmente utilizzate  per  ampliare  le  opportunita'
          educative offerte alle famiglie. 
              2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono  costituite,
          di norma, salvo il disposto di cui all'articolo 5, commi  2
          e 3, con un numero di bambini non  inferiore  a  18  e  non
          superiore a 26. 
              3. Ove non sia possibile ridistribuire  i  bambini  tra
          scuole viciniori, eventuali iscrizioni  in  eccedenza  sono
          ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola  senza
          superare, comunque, le 29 unita'  per  sezione,  escludendo
          dalla redistribuzione le sezioni che accolgono  alunni  con
          disabilita'.  Per  l'anno  scolastico   2009/2010   restano
          confermati i limiti massimi di alunni per sezione  previsti
          dall'articolo 14 del decreto del  Ministro  della  pubblica
          istruzione in data 24 luglio 1998,  n.  331,  e  successive
          modificazioni." 
              "Art. 10. Disposizioni relative alla scuola primaria 
              1. Salvo il disposto dell'articolo 5, commi 2 e  3,  le
          classi di scuola primaria sono di norma costituite  con  un
          numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore  a  26,
          elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi
          sono costituite da non meno di 8 e non piu' di  18  alunni.
          Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati  i
          limiti massimi di alunni per classe previsti  dall'articolo
          15 del decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  in
          data 24 luglio 1998, n. 331,  e  successive  modificazioni,
          per le istituzioni scolastiche individuate in  un  apposito
          piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica
          adottato dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, d'intesa con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              2.  Il  tempo  pieno  viene   confermato   nei   limiti
          dell'organico determinato per l'anno scolastico  2008/2009.
          Possono disporsi eventuali incrementi  subordinatamente  ad
          una   verifica   preventiva   da   parte   del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          anche  con  le  modalita'  previste  dal  comma  6,   della
          sussistenza di economie aggiuntive realizzate  per  effetto
          degli interventi definiti con il regolamento concernente la
          revisione  dell'assetto  ordinamentale,   organizzativo   e
          didattico del primo ciclo dell'istruzione,  fermi  restando
          gli  obiettivi  finanziari  di  cui  all'articolo  64   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              3. Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attivita'
          di tempo pieno,  il  numero  complessivo  delle  classi  e'
          determinato sulla base del totale  degli  alunni  iscritti.
          Successivamente si  procede  alla  definizione  del  numero
          delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle
          famiglie. Qualora il numero delle domande  di  tempo  pieno
          ecceda la ricettivita'  di  posti/alunno  delle  classi  da
          formare, spetta ai consigli di istituto  l'indicazione  dei
          criteri di ammissione. 
              4. Nelle scuole e nelle  sezioni  staccate  funzionanti
          nei comuni  montani,  nelle  piccole  isole  e  nelle  aree
          geografiche  abitate  da  minoranze  linguistiche   possono
          essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un
          numero di alunni inferiore al  numero  minimo  previsto  al
          comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni. 
              5. L'insegnamento della lingua inglese e'  affidato  ad
          insegnanti di classe della scuola  primaria  specializzati.
          Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati
          a partecipare ad appositi  corsi  triennali  di  formazione
          linguistica, secondo le  modalita'  definite  dal  relativo
          piano di formazione.  I  docenti  dopo  il  primo  anno  di
          formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime  due
          classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi
          periodici di formazione linguistica e  metodologica,  anche
          col supporto di strumenti e  dotazioni  multimediali.  Fino
          alla conclusione del piano di formazione, e  comunque  fino
          all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso  di
          carenza di insegnanti specializzati, insegnanti  sempre  di
          scuola  primaria  specialisti  esterni  alle  classi,   per
          l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente
          CCNL. 
              6. L'istituzione delle classi secondo i  criteri  ed  i
          parametri di cui ai commi da 1 a 5 e' effettuata nel limite
          delle dotazioni organiche complessive  di  cui  all'annuale
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e del Ministro dell'economia e delle  finanze
          relativo alla determinazione delle dotazioni organiche  del
          personale docente. 
              7. In presenza di particolari ed eccezionali  esigenze,
          ove non  sia  possibile  procedere  all'aggregazione  delle
          diverse  frazioni  di  orario  tra  plessi  della  medesima
          istituzione scolastica, sono costituiti posti orario, anche
          per l'insegnamento del sostegno, di  consistenza  inferiore
          all'orario settimanale di insegnamento." 
              "Art.   11.   Disposizioni   relative    all'istruzione
          secondaria di primo grado 
              1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e
          delle relative sezioni staccate sono costituite, di  norma,
          con non meno di 18 e non piu' di 27 alunni, elevabili  fino
          a 28 qualora residuino eventuali  resti.  Si  procede  alla
          formazione di un'unica prima classe quando il numero  degli
          alunni iscritti non supera le 30 unita'. Per il  solo  anno
          scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di
          alunni per classe previsti dall'articolo 16 del decreto del
          Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio  1998,
          n. 331, e  successive  modificazioni,  per  le  istituzioni
          scolastiche individuate in un apposito  piano  generale  di
          riqualificazione  dell'edilizia  scolastica  adottato   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              2. Si costituisce un numero di classi seconde  e  terze
          pari  a  quello  delle  prime  e  seconde  di  provenienza,
          sempreche' il numero medio di alunni per classe sia pari  o
          superiore a 20 unita'. In caso contrario, si  procede  alla
          ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati nel
          comma 1. 
              3. Possono essere costituite classi, per  ciascun  anno
          di corso, con un  numero  di  alunni  inferiore  ai  valori
          minimi stabiliti dai commi 1 e 2 e comunque non al di sotto
          di 10, nelle scuole e nelle  sezioni  staccate  funzionanti
          nei  comuni  montani,  nelle  piccole  isole,  nelle   aree
          geografiche abitate da minoranze linguistiche. 
              4. Nelle scuole e nelle  sezioni  staccate  funzionanti
          nei  comuni  montani,  nelle  piccole  isole,  nelle   aree
          geografiche  abitate  da  minoranze  linguistiche   possono
          essere costituite classi anche con alunni iscritti ad  anni
          di corso diversi, qualora il numero degli alunni  obbligati
          alla frequenza dei  tre  anni  di  corso  non  consenta  la
          formazione di classi distinte.  In  tale  caso  gli  organi
          collegiali   competenti   stabiliscono   i    criteri    di
          composizione delle classi, che non possono  contenere  piu'
          di 18 alunni e programmano interventi didattici  funzionali
          al particolare modello organizzativo." 
              "Art.  12.  Classi  a  tempo  prolungato  nella  scuola
          secondaria di I grado 
              1. Le classi a tempo prolungato  sono  autorizzate  nei
          limiti  della  dotazione  organica  assegnata  a   ciascuna
          provincia  e  tenendo  conto   delle   esigenze   formative
          globalmente  accertate,  per  un  orario   settimanale   di
          insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale puo'
          essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo
          di 40 ore solo in presenza di una  richiesta  maggioritaria
          delle famiglie e in base a  quanto  previsto  al  comma  2.
          Possono   disporsi   eventuali   incrementi    di    posti,
          subordinatamente ad una verifica preventiva  da  parte  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          della sussistenza di  economie  aggiuntive  realizzate  per
          effetto  degli  interventi  definiti  con  il   regolamento
          concernente  la   revisione   dell'assetto   ordinamentale,
          organizzativo e didattico del primo ciclo  dell'istruzione,
          fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo
          64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              2. In  mancanza  di  servizi  e  strutture  idonee  che
          consentano lo svolgimento  di  attivita'  in  fasce  orarie
          pomeridiane di un corso intero, non sono autorizzate classi
          a tempo prolungato. 
              3. Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si
          svolgono anche attivita' di  tempo  prolungato,  il  numero
          complessivo delle classi si determina sulla base del totale
          degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo
          11. Successivamente  si  procede  alla  determinazione  del
          numero delle classi a tempo  prolungato  sulla  base  delle
          richieste delle famiglie. Qualora il numero  delle  domande
          di tempo prolungato ecceda la recettivita' di  posti/alunno
          delle classi da formare, e' rimessa ai consigli di istituto
          l'indicazione dei criteri di ammissione.".