(( Art. 10-ter 
 
 
                  Interventi di edilizia scolastica 
 
  1. Le convenzioni relative ai programmi  straordinari  stralcio  di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati  alla  messa
in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali,  degli  edifici
scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010,  pubblicata
nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n.  215  del
14 settembre 2010, e n. 6  del  20  gennaio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14  aprile  2012,  in  deroga  a  quanto
disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30  giugno
2014. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La  deliberazione  13  maggio  2010,   n.   32   (Piano
          straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio
          scolastico. Assegnazione a carico delle risorse di  cui  al
          punto 1 della delibera CIPE n. 3/2009), e' stata pubblicata
          nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n.
          215 del 14 settembre 2010. 
              La deliberazione 20 gennaio 2012, n. 6  (Fondo  per  lo
          sviluppo e la  coesione.  Imputazione  delle  riduzioni  di
          spesa  disposte  per  legge.  Revisione   della   pregressa
          programmazione  e  assegnazione  di   risorse,   ai   sensi
          dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011), e'
          stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14  aprile
          2012. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  15,  comma  2-bis,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241 
              (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192: 
              "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni. 
              (Omissis). 
              2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.".