Art. 13 
 
 
             Integrazione delle anagrafi degli studenti 
 
  1. Al fine di  realizzare  la  piena  e  immediata  operativita'  e
l'integrazione  delle  anagrafi  di  cui  all'art.  3   del   decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico  2013/2014
le anagrafi regionali degli studenti  e  l'anagrafe  nazionale  degli
studenti sono integrate nel sistema nazionale  delle  anagrafi  degli
studenti (( del sistema educativo  di  istruzione  e  di  formazione.
))br/> 
  2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 ((
del presente articolo )) e di  accesso  alle  stesse  sono  definite,
prevedendo   la   funzione    di    coordinamento    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'art. 3  comma  4,  del  decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per  la  protezione
dei dati personali. 
  (( 2-bis. In ottemperanza  all'articolo  10  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati  base
delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi  di
loro competenza nel rispetto della  normativa  sulla  protezione  dei
dati personali. 
  2-ter.  Al   fine   di   consentire   il   costante   miglioramento
dell'integrazione   scolastica   degli   alunni   disabili   mediante
l'assegnazione del personale  docente  di  sostegno,  le  istituzioni
scolastiche  trasmettono  per  via   telematica   alla   banca   dati
dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di  cui
al comma 5 dell'articolo 12 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
prive di  elementi  identificativi  degli  alunni.  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definiti, previo parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali, i criteri e le modalita' concernenti la  possibilita'
di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e  la
sicurezza  dei  medesimi,   assicurando   nell'ambito   dell'Anagrafe
nazionale degli studenti la separazione tra la partizione  contenente
le diagnosi funzionali e gli altri dati. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle  norme
          generali   sul   diritto-dovere   all'istruzione   e   alla
          formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera  c),
          della L. 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazz. Uff.
          5 maggio 2005, n. 103: 
              "Art.  3.  Sistema  nazionale  delle   anagrafi   degli
          studenti. 
              1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e  nel  rispetto
          delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196,  l'anagrafe  nazionale  degli  studenti  presso  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          opera il trattamento  dei  dati  sui  percorsi  scolastici,
          formativi e in apprendistato dei  singoli  studenti  e  dei
          dati relativi alla valutazione degli  studenti,  a  partire
          dal primo anno della  scuola  primaria,  avvalendosi  delle
          dotazioni umane e strumentali del  medesimo  Ministero.  Il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          acquisisce  dalle   istituzioni   scolastiche   statali   e
          paritarie i dati personali, sensibili  e  giudiziari  degli
          studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto
          della dispersione scolastica. 
              2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo,  gia'
          costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17  maggio
          1999, n. 144, e successive modificazioni, sono  trasformate
          in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati
          sui percorsi scolastici, formativi e in  apprendistato  dei
          singoli studenti a partire  dal  primo  anno  della  scuola
          primaria. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi  regionali
          degli studenti con le anagrafi comunali della  popolazione,
          anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4  e  5
          del presente  decreto,  nonche'  il  coordinamento  con  le
          funzioni svolte dalle Province  attraverso  i  servizi  per
          l'impiego  in  materia  di  orientamento,  informazione   e
          tutorato. 
              4.   Con   apposito   accordo    tra    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede  di
          Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  e'  assicurata  l'integrazione  delle
          anagrafi di cui ai commi 1, 2 e  3  nel  Sistema  nazionale
          delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede
          a: 
              a) definire gli standard tecnici  per  lo  scambio  dei
          flussi informativi; 
              b) assicurare l'interoperabilita' delle anagrafi; 
              c) definire l'insieme delle informazioni che permettano
          la tracciabilita' dei percorsi scolastici e  formativi  dei
          singoli studenti. 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221  (Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.: 
              "Art. 10. Anagrafe nazionale  degli  studenti  e  altre
          misure in materia scolastica 
              1. Al fine di accelerare  il  processo  di  automazione
          amministrativa e migliorare i  servizi  per  gli  studenti,
          riducendone i costi connessi, le universita' statali e  non
          statali  legalmente  riconosciute,  a  decorrere  dall'anno
          accademico   2013-2014,    costituiscono    il    fascicolo
          elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti,
          gli atti e i dati  inerenti  la  carriera  dello  studente,
          compresi i periodi di studio all'estero  per  mobilita',  e
          che   alimentano   il   diploma   supplement,   a   partire
          dall'immatricolazione o dall'avvio di  una  nuova  carriera
          fino al conseguimento del titolo. 
              2. La mobilita' nazionale degli  studenti  si  realizza
          mediante lo scambio telematico  del  fascicolo  elettronico
          dello studente. 
              3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la
          mobilita' internazionale degli studenti  in  entrata  e  in
          uscita, contiene i titoli di studio conseguiti  e  supporta
          gli  standard  di  interoperabilita'  definiti  a   livello
          internazionale. 
              4. Per gli  studenti  diplomati  in  Italia  a  partire
          dall'anno solare  2012,  il  fascicolo  dello  studente  e'
          alimentato,  per  i  dati  di   competenza,   dall'anagrafe
          nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del  decreto
          legislativo  15  aprile   2005,   n.   76,   e   successive
          modificazioni. 
              5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e  in  relazione  a
          quanto previsto dall'articolo 15 della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, in materia  di  certificati  e  dichiarazioni
          sostitutive, le universita' possono accedere  in  modalita'
          telematica  alle  informazioni  disponibili   nell'anagrafe
          nazionale degli studenti e dei laureati  delle  universita'
          di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio  2003,
          n. 105,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          luglio 2003, n. 170. 
              6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              7. All'articolo  5-bis,  comma  1-bis,  della  legge  2
          agosto 1999, n. 264, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Per  i  medesimi  fini,  le  universita'  possono
          altresi' accedere in modalita' telematica alle banche  dati
          dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  secondo
          le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, per la consultazione dell'indicatore  della  situazione
          economica equivalente (ISEE) e degli altri  dati  necessari
          al  calcolo  dell'indicatore  della  situazione   economica
          equivalente per l'universita' (ISEEU)». 
              8. Al fine di evitare la duplicazione  di  banche  dati
          contenenti informazioni similari, nell'ottica  di  limitare
          l'impiego di  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,
          l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui all'articolo  3
          del decreto legislativo 15  aprile  2005,  n.  76,  nonche'
          quella degli studenti e dei laureati delle  universita'  di
          cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.
          105, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  luglio
          2003, n. 170, rappresentano banche dati a livello nazionale
          realizzate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti
          locali  ciascuno  in  relazione  alle  proprie   competenze
          istituzionali. All'anagrafe degli studenti e  dei  laureati
          accedono anche le universita'. L'anagrafe  nazionale  degli
          studenti di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  15
          aprile 2005, n. 76 e' altresi' alimentata dai dati relativi
          agli iscritti alla scuola dell'infanzia. 
              9.  A  decorrere  dal  1°  marzo  2013  i  procedimenti
          relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto  di
          lavoro del personale del comparto  Scuola  sono  effettuati
          esclusivamente con modalita'  informatiche  e  telematiche,
          ivi incluse la presentazione delle domande, lo  scambio  di
          documenti,  dati  e  informazioni  tra  le  amministrazioni
          interessate, comprese le istituzioni  scolastiche,  nonche'
          il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. 
              10.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali per quanto concerne le  attribuzioni  dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  da  adottare  entro
          sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto-legge,  sono  definite  le
          modalita' per  l'attuazione  del  comma  9,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito  delle
          risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. ". 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 12  della
          legge  5  febbraio  1992,  n.  104   (Legge   -quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate). 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio  1992,  n.  39,
          S.O.: 
              "Art. 12. (Diritto all'educazione e all'istruzione). 
              (Omissis). 
              5.   All'individuazione   dell'alunno   come    persona
          handicappata  ed  all'acquisizione   della   documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un  piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente, con la collaborazione  dei  genitori  della
          persona handicappata, gli operatori delle unita'  sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante  operatore   psico-pedagogico   individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione. Il profilo indica le  caratteristiche  fisiche,
          psichiche e sociali ed  affettive  dell'alunno  e  pone  in
          rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
          alla situazione di handicap e le possibilita' di  recupero,
          sia le capacita' possedute  che  devono  essere  sostenute,
          sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate  nel
          rispetto delle scelte culturali della persona  handicappata
          . 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.  214,
          S.O. 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).".