Art. 16 
 
 
                 Formazione del personale scolastico 
 
  (( 1. Al fine di migliorare  il  rendimento  della  didattica,  con
particolare riferimento alle zone  in  cui  e'  maggiore  il  rischio
socio-educativo,  e  potenziare  le   capacita'   organizzative   del
personale scolastico, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro
10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di  finanziamenti
di programmi europei e internazionali, per attivita' di formazione  e
aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo: 
  a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di  ciascun
alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche
attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e
per  migliorare  gli  esiti  nelle   valutazioni   nazionali   svolte
dall'Istituto nazionale  di  valutazione  del  sistema  educativo  di
istruzione  e  formazione  (INVALSI)  e   degli   apprendimenti,   in
particolare nelle  scuole  in  cui  tali  esiti  presentano  maggiori
criticita'; 
  b) all'aumento  delle  competenze  per  potenziare  i  processi  di
integrazione a favore di alunni con disabilita' e  bisogni  educativi
speciali; 
  c) al potenziamento delle competenze nelle  aree  ad  alto  rischio
socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in
particolare le competenze relative all'integrazione scolastica,  alla
didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano  come  lingua
2; 
  d)   all'aumento   delle   competenze    relative    all'educazione
all'affettivita',  al  rispetto  delle  diversita'   e   delle   pari
opportunita' di genere e al superamento degli stereotipi  di  genere,
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119; 
  e) all'aumento delle capacita' nella gestione e programmazione  dei
sistemi scolastici; 
  f)  all'aumento  delle  competenze  relativamente  ai  processi  di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica; 
  g)  all'aumento  delle  competenze  per  favorire  i  percorsi   di
alternanza scuola-lavoro,  anche  attraverso  periodi  di  formazione
presso enti pubblici e imprese. )) 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definite le modalita' di organizzazione e gestione
delle attivita'  formative  di  cui  al  comma  1,  anche  attraverso
convenzioni  con  le  universita'  statali  e  non  statali   e   con
associazioni  professionali  di  docenti  accreditate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  che  possiedano
specifica esperienza in questo tipo di interventi, da individuare nel
rispetto dei principi di concorrenza e  trasparenza.  ((  Il  decreto
disciplina altresi' lo svolgimento delle iniziative di formazione  di
cui al comma 1, lettera g), all'interno del  contesto  aziendale,  al
fine di promuovere lo sviluppo professionale  specifico  dei  docenti
coinvolti,     attraverso     l'apprendimento     degli     strumenti
tecnico-laboratoriali piu' avanzati. )) 
  3. Al fine di promuovere  la  formazione  culturale  del  personale
docente della scuola (( di ruolo e con contratto a  termine,  ))  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  per
l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai  siti
di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in
via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti  del  Fondo  di  cui  al
periodo successivo. A tal fine e' istituito nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali  un  Fondo  per  il
recupero delle minori entrate per l'ingresso  gratuito  al  personale
docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni
per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui  al
precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al  primo  periodo
sono definite le modalita' di monitoraggio degli accessi  gratuiti  e
dei conseguenti oneri,  al  fine  di  eventuali  interventi  per  gli
esercizi successivi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          sicurezza e per il  contrasto  della  violenza  di  genere,
          nonche' in tema di protezione civile e di  commissariamento
          delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge
          15  ottobre  2013,  n.  119,  pubblicata   sulla   Gazzetta
          Ufficiale 15 ottobre 2013, n. 242 : 
              "Art.  5.  (Piano  d'azione  straordinario  contro   la
          violenza sessuale e di genere) 
              1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
          avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  elabora,
          con il contributo delle amministrazioni interessate,  delle
          associazioni di  donne  impegnate  nella  lotta  contro  la
          violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  "Piano  d'azione
          straordinario contro la violenza sessuale e di genere",  di
          seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto  in
          sinergia con la nuova  programmazione  dell'Unione  europea
          per il periodo 2014-2020. 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita': 
              a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
          attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione  della
          collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
          dei ragazzi nel processo  di  eliminazione  della  violenza
          contro  le  donne  e  nella  soluzione  dei  conflitti  nei
          rapporti interpersonali; 
              b) sensibilizzare gli operatori dei settori  dei  media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in  particolare,  della  figura  femminile  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
              c)  promuovere  un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
              d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle
          donne vittime  di  violenza  e  ai  loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
              e) garantire la formazione di tutte le professionalita'
          che entrano in contatto con fatti di violenza di  genere  o
          di stalking; 
              f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il
          rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni
          coinvolte; 
              g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto  il
          territorio nazionale,  di  azioni,  basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
              h) prevedere una raccolta strutturata e  periodicamente
          aggiornata,  con  cadenza  almeno  annuale,  dei  dati  del
          fenomeno,   ivi   compreso   il   censimento   dei   centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
              i) prevedere specifiche  azioni  positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
              l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'
          trasmette   annualmente   alle   Camere    una    relazione
          sull'attuazione del Piano. 
              4. Per il finanziamento del  Piano,  il  Fondo  per  le
          politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  e'
          incrementato di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. 
              5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma  4
          del medesimo articolo e dall'articolo  5-bis,  si  provvede
          mediante l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".