Art. 17 
 
 
                        Dirigenti scolastici 
 
  1. Al  fine  di  garantire  continuita'  e  uniformita'  a  livello
nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 29. - (Reclutamento dei  dirigenti  scolastici).  -  1.  Il
reclutamento  dei   dirigenti   scolastici   si   realizza   mediante
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per
tutti i posti vacanti, il cui  numero  e'  comunicato  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e  alla
Scuola   nazionale   dell'amministrazione,   sentito   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   e   fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,   n.   449   e   successive
modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati  in
numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale  massima
del venti per  cento,  determinata  dal  decreto  di  cui  all'ultimo
periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso puo' partecipare
il personale docente ed educativo delle  istituzioni  scolastiche  ed
educative statali, in possesso del  relativo  diploma  di  laurea  ((
magistrale  ovvero  di  laurea  conseguita  in  base  al   previgente
ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva  nel  ruolo
di appartenenza )) di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di
un contributo, da parte dei candidati, per le spese  della  procedura
concorsuale. Il concorso puo' comprendere una  prova  preselettiva  e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che
superano (( l'eventuale preselezione, )) e una  prova  orale,  a  cui
segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si  svolge  presso
la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni  e  orari  e  con
metodi didattici compatibili con (( l'attivita' didattica svolta  dai
)) partecipanti, con  eventuale  riduzione  ((  del  loro  carico  ))
didattico.  Le  spese  di  viaggio  e  alloggio  sono  a  carico  dei
partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono  definite  le   modalita'   di   svolgimento   delle   procedure
concorsuali, la durata del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei
candidati ammessi al corso.». 
  (( 1-bis.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  del  concorso  a
dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  56
del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386  posti  complessivi,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di  tali
graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e  degli
idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima  dell'indizione  del
nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo  sostituito  dal  comma  1  del
presente articolo. E' fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni. 
  1-ter. Contestualmente  al  concorso  nazionale  viene  bandito  il
corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della  regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia. Esso  viene  bandito  dall'ufficio  scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di
almeno un modulo in  lingua  slovena  e  deve  essere  integrato  con
contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in  lingua
slovena e bilingue.  Nella  relativa  commissione  giudicatrice  deve
essere presente almeno un membro con piena  conoscenza  della  lingua
slovena. La prova selettiva e' prevista solo in presenza di  un  alto
numero di candidati e comprende almeno una prova  scritta  in  lingua
slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui
segue la valutazione  dei  titoli.  Dal  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
  2. Il  decreto  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal  precedente
comma 1, e' adottato entro quattro mesi (( dalla data di  entrata  ))
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Le risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il reclutamento
e la formazione iniziale dei  dirigenti  scolastici  sono  trasferite
alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite  di
spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1. 
  (( 4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per  il
reclutamento dei dirigenti  scolastici  gia'  banditi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n.  296
del 2006 e del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal  comma
8 del presente articolo. )) 
  5. In deroga a quanto previsto dai parametri  di  cui  all'articolo
459, commi 2 e 3, (( del testo unico di cui al decreto legislativo ))
16 aprile 1994, n. 297,(( a decorrere )) dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico  2013/2014,
nelle regioni nelle quali uno  dei  concorsi  a  posti  di  dirigente
scolastico  banditi  rispettivamente  con  decreto  direttoriale   22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale,   4a   serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto  direttoriale  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie  speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011, non si e' ancora concluso con la definitiva
approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a  quello
dei posti banditi con (( i suddetti decreti direttoriali, ))  vacanti
e disponibili, con  priorita'  per  le  istituzioni  scolastiche  con
maggior  numero  di  studenti  e  per  quelle  situate   nelle   aree
caratterizzate da specificita' linguistiche,  i  docenti  di  cui  al
comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria  attivita'
d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate
a dirigenti scolastici con incarico  a  tempo  indeterminato  o  alla
conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art.  1-sexies  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31  marzo  2005,  n.  43,  ma  conferite  in  reggenza  a
dirigenti  aventi  incarico  presso  altra   istituzione   scolastica
autonoma,    possono    ottenere     l'autorizzazione     all'esonero
dall'insegnamento, (( anche in deroga a quanto previsto )) dai  commi
2 e 3 dell'articolo 459 suddetto. 
  (( 5-bis. In attesa di un nuovo  corso-concorso  di  cui  al  comma
1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche  alle
istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena  o
bilingue  sloveno-italiano   sprovviste   di   dirigente   scolastico
titolare. )) 
  6. Gli incarichi  di  reggenza  ai  dirigenti  scolastici  titolari
presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento,
conferiti  nelle  scuole  individuate  al  comma  5,   cessano   alla
conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale  per
il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  indetta   con   decreto
direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale,
4ª serie speciale, n.94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con
decreto  direttoriale  13  luglio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina
in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite
delle assunzioni gia' autorizzate,  ovvero  alla  assegnazione,  alle
predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico  a
tempo indeterminato. 
  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si
procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata  e'
individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma  6.  Alla
relativa spesa si da' copertura a valere sulle facolta'  assunzionali
relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni gia'
autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte
sul Fondo unico nazionale per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti  scolastici.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto,  ad  apportare  le
necessarie variazioni di bilancio. 
  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali  ((  di
cui al decreto del Direttore generale del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 13  luglio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio  2011,  ))
per  il  reclutamento  dei  dirigenti  scolastici   in   seguito   ad
annullamento giurisdizionale, al fine  di  assicurare  la  tempestiva
conclusione delle operazioni, qualora il numero dei  concorrenti  sia
superiore alle 300 unita', la composizione della commissione ((  puo'
essere integrata, )) per ogni gruppo di 300  o  frazione  di  300  ((
candidati, )) con altri componenti in numero sufficiente a costituire
sottocommissioni, a ciascuna delle quali e'  preposto  un  presidente
aggiunto ed e' assegnato un segretario aggiunto. Il presidente  della
commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni.  Anche  nel
caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna  delle  sottocommissioni
non puo' comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a
cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro  100.000  nell'anno
2013 e di euro 400.000 (( nell'anno 2014. )) 
  ((  8-bis.  All'articolo  10,  comma  1,  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole:  «il
processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono
aggiunte le seguenti: «, e il processo  in  materia  di  integrazione
scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per  la  garanzia
del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano i testi dei commi 3 e 3-bis, dell'articolo
          39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicata  sulla
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: 
              "Art. 39. (Disposizioni in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time). 
              1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
          di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
              (Omissis). 
              3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 618  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 296 del 2006, abrogato dalla  presente  legge,  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.
          299, S.O. 
              Il Decreto del Presidente della Repubblica n.  140  del
          10 luglio 2008 (Regolamento recante la  disciplina  per  il
          reclutamento  dei   dirigenti   scolastici   ,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 618, della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296), abrogato dalla presente legge, e' pubblicato sulla
          Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2008, n. 211. 
              Si riportano i testi dei commi 2 e 3 dell'articolo  459
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile
          1994,  n.  297  (  Approvazione  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),  pubblicato
          sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: 
              "Art. 459. (Esoneri e semiesoneri  per  i  docenti  con
          funzioni vicarie). 
              1. Nei confronti di uno  dei  docenti  individuati  dal
          dirigente scolastico per attivita' di collaborazione  nello
          svolgimento  delle  proprie   funzioni   organizzative   ed
          amministrative, a norma  dell'articolo  25,  comma  5,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  dell'articolo
          31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
          personale del comparto scuola, di cui  all'accordo  del  24
          luglio 2003,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003,  puo'  essere
          disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla
          base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5. 
              2. I docenti  di  scuola  dell'infanzia  ed  elementare
          possono ottenere l'esonero  quando  si  tratti  di  circolo
          didattico con almeno ottanta classi. 
              3. I docenti di scuola media, di istituti  comprensivi,
          di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e  di
          istituti  comprensivi  di  scuole  di  tutti  i  gradi   di
          istruzione possono ottenere l'esonero quando si  tratti  di
          istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi,  o  il
          semiesonero quando si  tratti  di  istituti  e  scuole  con
          almeno quaranta classi. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-sexies   del
          decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  (Disposizioni  urgenti
          per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43, pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  1
          aprile 2005, n. 75: 
              "Art. 1-sexies. (Incarichi di presidenza). 
              1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non  sono
          piu' conferiti nuovi incarichi di presidenza,  fatta  salva
          la conferma degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti
          di dirigente scolastico  sono  conferiti  con  incarico  di
          reggenza. I posti  vacanti  all'inizio  del  predetto  anno
          scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria  in
          vigore in  materia  di  programmazione  del  fabbisogno  di
          personale di cui all'articolo 39 della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli
          di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni
          previsti dalla normativa vigente,  sono  riservati  in  via
          prioritaria ad un apposito corso-concorso  per  coloro  che
          abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno
          un anno di incarico di presidenza.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1 del testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia, di  cui  al  DPR  30  maggio
          2002, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 giugno
          2002, n. 139, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Esenzioni) 
              1. Non e' soggetto al contributo unificato il  processo
          gia' esente, secondo previsione legislativa e senza  limiti
          di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da  ogni
          spesa, tassa  o  diritto  di  qualsiasi  specie  e  natura,
          nonche' il processo di rettificazione di stato  civile,  il
          processo  in  materia  tavolare,   il   processo   di   cui
          all'articolo 3, della legge 24 marzo  2001,  n.  89,  e  il
          processo   in   materia   di    integrazione    scolastica,
          relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del
          sostegno agli alunni con handicap fisici o  sensoriali,  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104. 
              (Omissis).".