Art. 10 
 
 
                    Riserva di esame parlamentare 
 
  1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di
atti di cui all'articolo  6,  comma  1,  puo'  chiedere  al  Governo,
informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre  in  sede  di
Consiglio dell'Unione europea la riserva di  esame  parlamentare  sul
progetto o atto in corso di  esame.  In  tal  caso  il  Governo  puo'
procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione  dei
relativi atti dell'Unione europea  soltanto  a  conclusione  di  tale
esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3  del  presente
articolo. 
  2. In casi di particolare importanza politica, economica e  sociale
di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo puo'
apporre, in sede di Consiglio dell'Unione  europea,  una  riserva  di
esame parlamentare sul testo o su una o piu' parti di  esso.  In  tal
caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione,
affinche' su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio  dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di
aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede  di  Consiglio
dell'Unione europea.  Decorso  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
predetta comunicazione, il  Governo  puo'  procedere  alle  attivita'
dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione  europea  anche
in mancanza della pronuncia parlamentare. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.