Art. 12 
 
 
                  Meccanismo del freno d'emergenza 
 
  1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli
articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo  3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, colui che rappresenta
l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea e' tenuto a  chiedere  che
la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo, ove  entrambe
le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo  2,  del  Trattato
sull'Unione europea, colui che  rappresenta  l'Italia  nel  Consiglio
dell'Unione europea  e'  tenuto  ad  opporsi  ad  una  decisione  per
specificati e vitali motivi di politica  nazionale  ove  entrambe  le
Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1  e  2  il  Governo  trasmette
tempestivamente  alle  Camere  le  proposte   presentate   ai   sensi
dell'articolo 31, paragrafo 2, del  Trattato  sull'Unione  europea  e
degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3,
del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea.  Decorso  il
termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo puo'
esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in  mancanza  della
pronuncia parlamentare. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.