Art. 14 
 
 
Informazione  al  Parlamento  su  procedure  giurisdizionali   e   di
                pre-contenzioso riguardanti l'Italia 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari  europei,  sulla  base  delle  informazioni   ricevute   dalle
amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla
Corte dei conti, alle regioni e alle  province  autonome  un  elenco,
articolato per settore e materia: 
    a) delle sentenze della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea
relative a giudizi di cui l'Italia sia  stata  parte  o  che  abbiano
rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; 
    b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi  dell'articolo  267
del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea   da   organi
giurisdizionali italiani; 
    c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia
ai sensi degli articoli 258 e  260  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo
stato  del  procedimento  nonche'  sulla   natura   delle   eventuali
violazioni contestate all'Italia; 
    d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione
europea  nei  confronti  dell'Italia  ai  sensi  dell'articolo   108,
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro per gli affari europei, trasmette ogni sei mesi alle  Camere
e alla Corte dei conti informazioni sulle  eventuali  conseguenze  di
carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. 
  3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma  1  e'
posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa  governativa,  di
un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al
parere parlamentare, nonche', in ogni altro caso, su richiesta di una
delle due Camere, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
Ministro per gli affari europei comunica alle Camere le  informazioni
o i documenti relativi a tali atti. 
  4. Le informazioni e i documenti di cui al presente  articolo  sono
trasmessi avvalendosi di modalita' informatiche. 
  5. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle  informazioni
e dei documenti trasmessi.