Art. 15 
 
 
Controllo  parlamentare  sulle  procedure  d'infrazione   riguardanti
                              l'Italia 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei comunica alle Camere, contestualmente  alla  ricezione
della relativa  notifica  da  parte  della  Commissione  europea,  le
decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una
procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e  260  del  Trattato
sul funzionamento  dell'Unione  europea.  Della  comunicazione  viene
informato il Ministro con competenza prevalente, nonche'  ogni  altro
soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso
o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo. 
  2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  1,  il
Ministro con competenza  prevalente  e'  tenuto  a  trasmettere  alle
Camere una relazione che illustra le ragioni  che  hanno  determinato
l'inadempimento  o  la  violazione  contestati   con   la   procedura
d'infrazione, indicando altresi' le attivita' svolte e le azioni  che
si intende assumere ai fini della positiva soluzione della  procedura
stessa. La relazione e' trasmessa contestualmente al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o al  Ministro  per  gli  affari  europei.  Le
Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune  deliberazioni
in conformita' ai rispettivi Regolamenti. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei informa senza ritardo le Camere e la Corte  dei  conti
di ogni sviluppo  significativo  relativo  a  procedure  d'infrazione
basate sull'articolo 260 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
  4. Alle comunicazioni di cui al presente  articolo  si  applica  il
comma 5 dell'articolo 14. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per  i  riferimenti  al  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.