Art. 4 
 
 
             Consultazione e informazione del Parlamento 
 
  1. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il
Governo illustra alle Camere la posizione che  intende  assumere,  la
quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle  stesse  formulati.
Su loro richiesta,  esso  riferisce  altresi'  ai  competenti  organi
parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione  europea.
Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle  risultanze
delle riunioni del Consiglio  europeo  e  del  Consiglio  dell'Unione
europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
  2.  Il  Governo  informa  tempestivamente   i   competenti   organi
parlamentari su iniziative o  su  questioni  relative  alla  politica
estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea
o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo  a
quelle aventi implicazioni in materia di difesa. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro per
gli  affari  europei,  trasmette  tempestivamente  alle   Camere   le
relazioni e le  note  informative  predisposte  dalla  Rappresentanza
permanente d'Italia presso l'Unione europea con riferimento a: 
    a) riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'Unione  europea,
riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato  dei
rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, riunioni di comitati e  gruppi  di
lavoro del Consiglio; 
    b) riunioni dei triloghi  tra  Parlamento  europeo,  Consiglio  e
Commissione nell'ambito di procedure legislative; 
    c) atti o progetti di atti adottati dalle  istituzioni  o  organi
dell'Unione europea; 
    d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o  alle
politiche dell'Unione europea; 
    e)  procedure  di  precontenzioso  e  contenzioso   avviate   nei
confronti dell'Italia. 
  4.  Il  Governo  informa  e  consulta  periodicamente  le   Camere,
nell'ambito  delle  procedure  individuate   dalla   legge   di   cui
all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito  ai
sensi della legge costituzionale 20 aprile  2012,  n.  1,  e  con  le
modalita'  previste  dai  rispettivi  Regolamenti,   in   merito   al
coordinamento  delle  politiche  economiche  e  di  bilancio   e   al
funzionamento dei meccanismi  di  stabilizzazione  finanziaria,  come
disposti o perseguiti attraverso: 
    a) gli atti, i progetti di atti  e  i  documenti  adottati  dalle
istituzioni dell'Unione europea; 
    b) gli obiettivi individuati in sede di  cooperazione  rafforzata
ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea; 
    c) gli accordi e le ipotesi di accordi intergovernativi tra Stati
membri dell'Unione europea. 
  5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  per  gli
affari europei assicura il raccordo del Governo con il Parlamento  e,
in  particolare,  con  le  Commissioni  parlamentari  competenti  per
ciascuna materia, ai fini  del  tempestivo  ed  efficace  adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 1. 
  6. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle  informazioni
e dei documenti trasmessi. 
  7.  Gli  obblighi  di   segreto   professionale,   i   vincoli   di
inviolabilita' degli archivi e i regimi di  immunita'  delle  persone
non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di  informazione
e partecipazione del  Parlamento,  come  riconosciute  ai  sensi  del
titolo II del Protocollo n. 1  sul  ruolo  dei  parlamenti  nazionali
nell'Unione europea, allegato al  Trattato  sull'Unione  europea,  al
Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  al  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e dell'articolo
13  del  Trattato  sulla  stabilita',  sul  coordinamento   e   sulla
governance nell'Unione economica e  monetaria,  ratificato  ai  sensi
della legge 23 luglio 2012, n. 114. 
 
          Note all'art. 4: 
              - L'articolo 81 della Costituzione cosi' recita: 
              «Art.  81   (Testo   applicabile   fino   all'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2013). - Le Camere  approvano
          ogni anno i bilanci e il rendiconto  consuntivo  presentati
          dal Governo 
              L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere
          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori
          complessivamente a quattro mesi. 
              Con la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non  si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
              Ogni altra legge che importi  nuove  e  maggiori  spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.». 
              -  La  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.   1
          (Introduzione del principio del pareggio di bilancio  nella
          Carta  costituzionale)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95. 
              -  La  legge  23  luglio  2012,  n.  114  (Ratifica  ed
          esecuzione del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento
          e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il
          Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria,  il  Regno  di
          Danimarca,  la  Repubblica   federale   di   Germania,   la
          Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la  Repubblica  ellenica,
          il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  la  Repubblica
          italiana,  la  Repubblica  di  Cipro,  la   Repubblica   di
          Lettonia, la  Repubblica  di  Lituania,  il  Granducato  di
          Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei  Paesi  Bassi,
          la Repubblica  d'Austria,  la  Repubblica  di  Polonia,  la
          Repubblica  portoghese,  la  Romania,  la   Repubblica   di
          Slovenia,  la  Repubblica  slovacca,   la   Repubblica   di
          Finlandia e il Regno  di  Svezia,  con  Allegati,  fatto  a
          Bruxelles il 2 marzo 2012)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 2012, n. 175, S.O. 160/L.