Art. 9 Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarieta' e di proporzionalita', allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. 2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.