Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
              (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005) 
 
  1. Ai fini del presente regolamento,  sono  considerati  lavori  le
attivita' di costruzione,  demolizione,  recupero,  ristrutturazione,
restauro  e  manutenzione  di  infrastrutture  in  uso   o   comunque
d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio;  le
medesime  attivita'   svolte   da   articolazioni   diverse   restano
disciplinate dal regolamento generale. 
  2. Il presente regolamento disciplina anche i lavori sul territorio
nazionale finanziati dalla NATO o da Paesi alleati  ovvero  da  altre
organizzazioni internazionali, e gli interventi eseguiti dalle  Forze
armate  fuori  del  territorio  nazionale,  diversi  da  quelli   che
rientrano nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  15
novembre 2011, n. 208. 
  3.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento, e rientrano nell'ambito di applicazione del  regolamento
generale, gli interventi per lo  sviluppo  e  l'ammodernamento  delle
strutture dell'Arma  dei  carabinieri  nelle  funzioni  di  forza  di
polizia e gli altri interventi  di  competenza  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Per i lavori relativi alle infrastrutture in  uso  al  Ministero
della difesa per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, le  attivita'
tecnico-amministrative che  il  presente  regolamento  attribuisce  a
Geniodife sono di  competenza  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  5. Nei contratti misti, posti  in  essere  da  articolazioni  della
Difesa  diverse  da  Geniodife,  le   attivita'   di   progettazione,
esecuzione e collaudo dei lavori disciplinate dal presente titolo  si
svolgono  sotto  la  vigilanza  del   Segretariato   generale   della
difesa/DNA, ferma restando l'applicabilita' dell'art. 14  del  codice
anche ai fini della qualificazione del contratto. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il citato decreto legislativo n. 208 del  2011,  v.
          nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'art.  14  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
                «Art. 14. (Contratti misti) - 1.  I  contratti  misti
          sono  contratti  pubblici  aventi  per  oggetto:  lavori  e
          forniture; lavori e servizi; lavori, servizi  e  forniture;
          servizi e forniture. 
              2. I contratti misti sono considerati appalti  pubblici
          di lavori, o di servizi, o di forniture, o  concessioni  di
          lavori, secondo le disposizioni che seguono: 
                a)  un  contratto  pubblico  avente  per  oggetto  la
          fornitura di prodotti e, a  titolo  accessorio,  lavori  di
          posa in opera e di installazione e' considerato un «appalto
          pubblico di forniture»; 
                b) un contratto pubblico avente per oggetto  prodotti
          e servizi di cui all'allegato II e' considerato un «appalto
          pubblico di servizi» quando il valore  dei  servizi  supera
          quello dei prodotti oggetto dell'appalto; 
                c) un  contratto  pubblico  avente  per  oggetto  dei
          servizi di cui all'allegato II e che preveda  attivita'  ai
          sensi dell'allegato I solo  a  titolo  accessorio  rispetto
          all'oggetto principale  del  contratto  e'  considerato  un
          «appalto pubblico di servizi»; 
              3. Ai fini dell'applicazione  del  comma  2,  l'oggetto
          principale  del  contratto  e'  costituito  dai  lavori  se
          l'importo dei lavori assume rilievo superiore al  cinquanta
          per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche
          dell'appalto,  i   lavori   abbiano   carattere   meramente
          accessorio  rispetto  ai  servizi  o  alle  forniture,  che
          costituiscano l'oggetto principale del contratto. 
              4. L'affidamento  di  un  contratto  misto  secondo  il
          presente  articolo  non  deve  avere  come  conseguenza  di
          limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti  norme
          comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori,  servizi
          o  forniture,  anche   se   non   costituiscono   l'oggetto
          principale del contratto, ovvero di limitare  o  distorcere
          la concorrenza.».