Art. 3 Ambito di applicazione (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005) 1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati lavori le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio; le medesime attivita' svolte da articolazioni diverse restano disciplinate dal regolamento generale. 2. Il presente regolamento disciplina anche i lavori sul territorio nazionale finanziati dalla NATO o da Paesi alleati ovvero da altre organizzazioni internazionali, e gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale, gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia e gli altri interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Per i lavori relativi alle infrastrutture in uso al Ministero della difesa per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, le attivita' tecnico-amministrative che il presente regolamento attribuisce a Geniodife sono di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Nei contratti misti, posti in essere da articolazioni della Difesa diverse da Geniodife, le attivita' di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori disciplinate dal presente titolo si svolgono sotto la vigilanza del Segretariato generale della difesa/DNA, ferma restando l'applicabilita' dell'art. 14 del codice anche ai fini della qualificazione del contratto.
Note all'art. 3: Per il citato decreto legislativo n. 208 del 2011, v. nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 14. (Contratti misti) - 1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. 2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono: a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione e' considerato un «appalto pubblico di forniture»; b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II e' considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto; c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e' considerato un «appalto pubblico di servizi»; 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto e' costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto. 4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.».