Art. 6 Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale 1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilita' previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore. 2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilita' previste dall'articolo 1. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 e' rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La dichiarazione e' resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e determinano la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno. 5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilita' previste da altre disposizioni di legge.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, si veda la nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O: «Art. 11. (Commissari straordinari del Governo). 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.». - Per il testo dell'art. 665 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 3.