Art. 11 Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna 1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale e' stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale e' richiesta la consegna. 2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 3. Qualora la persona nei cui confronti e' stata eseguita la misura chieda la concessione della liberta' provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale e' informata di tale richiesta con le modalita' di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59. Sulla richiesta di concessione della liberta' provvisoria, nonche' sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui e' concessa la liberta' provvisoria la corte d'appello di Roma puo' imporre, tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere puo' essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute. 4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al piu' presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso e' trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 719 del codice di procedura penale: «Art. 719 (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari). - 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.». - Si riporta il testo dell'art. 59, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232: «Art. 59 (Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva). - 1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente statuto. 2. Ogni persona arrestata e' senza indugio deferita giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato: a) che il mandato concerne effettivamente tale persona; b) che questa persona e' stata arrestata secondo una procedura regolare; c) che i suoi diritti sono stati rispettati. 3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorita' competente dello Stato di detenzione preventiva la liberta' provvisoria, in attesa di essere consegnata. 4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorita' competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se, in considerazione della gravita' dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la liberta' provvisoria e se sussistono le garanzie che permettono allo Stato di detenzione di adempiere al suo obbligo di consegnare la persona alla Corte. L'autorita' competente dello Stato di detenzione non e' abilitata a verificare se il mandato d'arresto e' stato regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b) del paragrafo 1 dell'art. 58. 5. La Camera preliminare e' informata di qualsiasi richiesta di liberta' provvisoria e formula raccomandazioni all'autorita' competente dello Stato di detenzione. Prima di pronunciare la sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire l'evasione della persona. 6. Se e' concessa la liberta' provvisoria, la Camera preliminare puo' chiedere rapporti periodici sul regime di liberta' provvisoria. 7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di detenzione, la persona e' al piu' presto consegnata alla Corte.». - Si riporta il testo degli articoli 281, 282 , 283 e 717 del codice di procedura penale: «Art. 281 (Divieto di espatrio). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede. 2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio. 2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.». «Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.». «Art. 283 (Divieto e obbligo di dimora). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. 2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalita' del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo' essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune di abituale dimora. 3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorita' di polizia gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorita' le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 4. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. 5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto e' possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua. 6. Dei provvedimenti del giudice e' data in ogni caso immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.». «Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). - 1. Quando e' stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede, all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale. 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.».