Art. 11 
 
 
                 Applicazione della misura cautelare 
                       ai fini della consegna 
 
  1. Quando la richiesta della Corte  penale  internazionale  ha  per
oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale e' stato
emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello  statuto
ovvero una sentenza di condanna  a  pena  detentiva,  il  procuratore
generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede
alla medesima  corte  d'appello  l'applicazione  della  misura  della
custodia  cautelare  nei  confronti  della  persona  della  quale  e'
richiesta la consegna. 
  2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui e'
ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del  codice
di  procedura  penale.  Il  ricorso  per  cassazione   non   sospende
l'esecuzione del provvedimento. 
  3. Qualora la persona nei cui confronti e' stata eseguita la misura
chieda  la  concessione   della   liberta'   provvisoria   ai   sensi
dell'articolo  59,  paragrafo  3,  dello  statuto,  la  Corte  penale
internazionale e' informata di tale richiesta con le modalita' di cui
al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge  ai
fini di quanto previsto dal paragrafo 5  del  medesimo  articolo  59.
Sulla richiesta di concessione della  liberta'  provvisoria,  nonche'
sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello
di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del  codice
di procedura penale. Con il provvedimento  con  cui  e'  concessa  la
liberta' provvisoria la corte d'appello di Roma puo' imporre,  tenuto
conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario  al
fine di assicurare la  consegna  della  persona,  il  rispetto  delle
prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e  283  del  codice  di
procedura penale. La misura della custodia in carcere puo' essere  in
ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute. 
  4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al  piu'  presto  e
comunque entro tre  giorni  dall'esecuzione  della  misura,  provvede
all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso
alla  consegna,  facendone  menzione  nel  verbale.  Il  verbale  che
documenta il consenso e' trasmesso al procuratore generale presso  la
medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro  al  Ministro  della
giustizia.  Si  applica  l'articolo  717,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  719  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 719 (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle
          misure cautelari). - 1. Copia dei provvedimenti emessi  dal
          presidente della corte di appello o dalla corte di  appello
          a  norma  degli  articoli  precedenti   e'   comunicata   e
          notificata,  dopo  la  loro  esecuzione,   al   procuratore
          generale  presso  la  corte  di   appello,   alla   persona
          interessata e al suo difensore, i  quali  possono  proporre
          ricorso per cassazione per violazione di legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 59, della citata  legge
          12 luglio 1999, n. 232: 
              «Art.  59  (Procedura  di  arresto   nello   Stato   di
          detenzione preventiva). - 1. Lo Stato Parte che ha ricevuto
          una richiesta di fermo, o di arresto e di  consegna  prende
          immediatamente provvedimenti per fare arrestare la  persona
          di  cui  trattasi,  secondo  la  sua  legislazione   e   le
          disposizioni del capitolo IX del presente statuto. 
              2. Ogni persona arrestata  e'  senza  indugio  deferita
          giudiziaria  competente  dello  Stato  di  detenzione,  che
          accerta, secondo la legislazione di tale Stato: 
                a)  che  il  mandato  concerne  effettivamente   tale
          persona; 
                b) che questa persona e' stata arrestata secondo  una
          procedura regolare; 
                c) che i suoi diritti sono stati rispettati. 
              3.  La  persona  arrestata  ha  diritto   di   chiedere
          all'autorita'  competente   dello   Stato   di   detenzione
          preventiva la liberta' provvisoria,  in  attesa  di  essere
          consegnata. 
              4. Nel  pronunciarsi  su  questa  domanda,  l'autorita'
          competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se,
          in  considerazione  della  gravita'  dei  reati   allegati,
          sussistano  circostanze  urgenti  ed  eccezionali  tali  da
          giustificare la liberta' provvisoria  e  se  sussistono  le
          garanzie  che  permettono  allo  Stato  di  detenzione   di
          adempiere al suo obbligo  di  consegnare  la  persona  alla
          Corte. L'autorita' competente dello Stato di detenzione non
          e' abilitata a verificare se il mandato d'arresto e'  stato
          regolarmente rilasciato secondo i capoversi  a)  e  b)  del
          paragrafo 1 dell'art. 58. 
              5. La Camera  preliminare  e'  informata  di  qualsiasi
          richiesta di liberta' provvisoria e formula raccomandazioni
          all'autorita' competente dello Stato di  detenzione.  Prima
          di  pronunciare  la  sua  decisione,   quest'ultima   tiene
          pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se  del
          caso,  quelle  vertenti  sulle  misure  atte  ad   impedire
          l'evasione della persona. 
              6. Se e' concessa la liberta'  provvisoria,  la  Camera
          preliminare puo' chiedere rapporti periodici sul regime  di
          liberta' provvisoria. 
              7. Dopo l'ordine di consegna da parte  dello  Stato  di
          detenzione, la persona e' al piu'  presto  consegnata  alla
          Corte.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 281, 282 ,  283  e
          717 del codice di procedura penale: 
              «Art.  281  (Divieto  di  espatrio).  -   1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  espatrio,  il
          giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio
          nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede. 
              2.  Il  giudice  da'  le  disposizioni  necessarie  per
          assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di
          impedire  l'utilizzazione  del  passaporto  e  degli  altri
          documenti di identita' validi per l'espatrio. 
              2-bis. Con l'ordinanza  che  applica  una  delle  altre
          misure coercitive previste dal presente  capo,  il  giudice
          dispone in ogni caso il divieto di espatrio.». 
              «Art.  282  (Obbligo  di  presentazione  alla   polizia
          giudiziaria).  -  1.  Con  il  provvedimento  che   dispone
          l'obbligo di presentazione  alla  polizia  giudiziaria,  il
          giudice  prescrive  all'imputato  di   presentarsi   a   un
          determinato ufficio di polizia giudiziaria. 
              2. Il giudice fissa i giorni e le ore di  presentazione
          tenendo conto dell'attivita'  lavorativa  e  del  luogo  di
          abitazione dell'imputato.». 
              «Art. 283 (Divieto e obbligo di dimora). -  1.  Con  il
          provvedimento che dispone il divieto di dimora, il  giudice
          prescrive all'imputato di non dimorare  in  un  determinato
          luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
          che procede. 
              2.  Con  il  provvedimento  che  dispone  l'obbligo  di
          dimora,  il   giudice   prescrive   all'imputato   di   non
          allontanarsi,  senza  l'autorizzazione  del   giudice   che
          procede, dal  territorio  del  comune  di  dimora  abituale
          ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo  o
          quando il comune di dimora abituale non e' sede di  ufficio
          di polizia, dal territorio di  una  frazione  del  predetto
          comune o dal territorio di un comune  viciniore  ovvero  di
          una frazione di quest'ultimo. Se per  la  personalita'  del
          soggetto o per le condizioni ambientali  la  permanenza  in
          tali  luoghi  non  garantisce  adeguatamente  le   esigenze
          cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora  puo'
          essere  disposto  nel  territorio  di  un  altro  comune  o
          frazione  di  esso,  preferibilmente  nella   provincia   e
          comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune
          di abituale dimora. 
              3. Quando  dispone  l'obbligo  di  dimora,  il  giudice
          indica l'autorita' di polizia alla  quale  l'imputato  deve
          presentarsi  senza  ritardo  e  dichiarare  il  luogo   ove
          fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere
          all'imputato di dichiarare  all'autorita'  di  polizia  gli
          orari e i luoghi in cui  sara'  quotidianamente  reperibile
          per  i  necessari  controlli,  con  obbligo  di  comunicare
          preventivamente  alla   stessa   autorita'   le   eventuali
          variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 
              4. Il giudice puo', anche con  separato  provvedimento,
          prescrivere    all'imputato     di     non     allontanarsi
          dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
          per le normali esigenze di lavoro. 
              5.  Nel  determinare  i   limiti   territoriali   delle
          prescrizioni,  il  giudice   considera,   per   quanto   e'
          possibile,  le  esigenze  di  alloggio,  di  lavoro  e   di
          assistenza  dell'imputato.  Quando  si  tratta  di  persona
          tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso  un
          programma  terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di   una
          struttura autorizzata, il giudice  stabilisce  i  controlli
          necessari  per  accertare  che  il  programma  di  recupero
          prosegua. 
              6. Dei provvedimenti del giudice e' data in  ogni  caso
          immediata   comunicazione    all'autorita'    di    polizia
          competente, che ne vigila l'osservanza  e  fa  rapporto  al
          pubblico ministero di ogni infrazione.». 
              «Art. 717 (Audizione della  persona  sottoposta  a  una
          misura coercitiva). - 1.  Quando  e'  stata  applicata  una
          misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il
          presidente  della  corte  di  appello,  al  piu'  presto  e
          comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della  misura
          ovvero dalla convalida prevista  dall'art.  716,  provvede,
          all'identificazione   della   persona   e   ne    raccoglie
          l'eventuale consenso  all'estradizione  facendone  menzione
          nel verbale. 
              2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti  dal
          comma 1,  il  presidente  della  corte  di  appello  invita
          l'interessato  a   nominare   un   difensore   di   fiducia
          designando, in difetto di  tale  nomina,  un  difensore  di
          ufficio a norma dell'art. 97 comma  3.  Il  difensore  deve
          essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della  data
          fissata  per  i  predetti  adempimenti  e  ha  diritto   di
          assistervi.».