Art. 13 
 
 
                      Procedura per la consegna 
 
  1. Il procuratore  generale  presso  la  corte  d'appello  di  Roma
presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La
requisitoria e'  depositata  nella  cancelleria  della  stessa  corte
d'appello  unitamente  agli  atti.  Dell'avvenuto  deposito  e'  data
comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza. 
  2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127
del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria  del
difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della
documentazione di cui all'articolo 91,  paragrafo  2,  capoverso  c),
dello statuto. 
  3. La corte d'appello di  Roma  pronuncia  sentenza  con  la  quale
dichiara che non sussistono le condizioni per  la  consegna  solo  se
ricorre una delle seguenti ipotesi: 
  a) non  e'  stato  emesso  dalla  Corte  penale  internazionale  un
provvedimento restrittivo della liberta'  personale  o  una  sentenza
definitiva di condanna; 
  b) non vi e' corrispondenza tra l'identita' della persona richiesta
e quella della persona oggetto della procedura di consegna; 
  c)  la  richiesta  contiene  disposizioni  contrarie  ai   principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
  d) per lo stesso fatto e nei  confronti  della  stessa  persona  e'
stata pronunciata nello Stato italiano sentenza  irrevocabile,  fatto
salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto. 
  4. Qualora sia eccepito il difetto  di  giurisdizione  della  Corte
penale internazionale, la corte d'appello di  Roma,  ove  l'eccezione
non  sia  manifestamente  infondata,  sospende   con   ordinanza   il
procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale  e
trasmette gli  atti  al  Ministro  della  giustizia  per  l'ulteriore
inoltro alla stessa. Il difetto  di  giurisdizione  non  puo'  essere
eccepito ne' ritenuto quando si  tratta  di  sentenza  definitiva  di
condanna. 
  5.  Il  ricorso  per  cassazione  puo'  essere  proposto  anche  in
riferimento alle condizioni precisate nel comma 3.  Esso  ha  effetto
sospensivo. 
  6. La Corte penale internazionale puo'  assistere  all'udienza  per
mezzo di un proprio rappresentante. 
  7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta
di consegna entro venti giorni dalla ricezione del  verbale  che  da'
atto del consenso della persona la cui consegna e' richiesta,  ovvero
dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al
comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di  cassazione,  e
prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo,  il
luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'articolo 709, comma
1, del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  127  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio).  -  1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o il presidente del collegio fissa la data  dell'udienza  e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se l'imputato e' privo di difensore,  l'avviso  e'  dato  a
          quello di ufficio. 
              2. Fino a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono
          essere presentate memorie in cancelleria. 
              3.  Il  pubblico  ministero,  gli   altri   destinatari
          dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se  compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori della circoscrizione del giudice e ne  fa  richiesta,
          deve essere sentito  prima  del  giorno  dell'udienza,  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo. 
              4. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di essere sentito personalmente e che non  sia  detenuto  o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice. 
              5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste  a
          pena di nullita'. 
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma  1,
          che possono proporre ricorso per cassazione. 
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato. 
              9.  L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 
              10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 91 della  citata  legge
          12 luglio 1999, n. 232: 
              «Art. 91 (Contenuto della richiesta  di  arresto  e  di
          consegna). - 1. Una richiesta di arresto e di consegna deve
          essere effettuata per iscritto. In caso di  emergenza  essa
          puo' essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta
          scritta, a condizione  di  essere  convalidata  secondo  le
          modalita' previste all'art. 87, paragrafo 1, capoverso a). 
              2. Se la domanda concerne l'arresto e  la  consegna  di
          una persona oggetto  di  un  mandato  d'arresto  rilasciato
          dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'art. 58,
          essa deve contenere o essere accompagnata da  un  fascicolo
          contenente i seguenti documenti giustificativi: 
                a)  dati   segnaletici   della   persona   ricercata,
          sufficienti ad identificarla e le informazioni relative  al
          luogo dove probabilmente si trova; 
                b) una copia del mandato d'arresto; 
                c) i documenti,  dichiarazioni  ed  informazioni  che
          possono essere pretesi nello Stato richiesto per  procedere
          alla consegna; tuttavia le esigenze dello  Stato  richiesto
          non devono essere piu' onerose in questo caso rispetto alle
          richieste  d'estradizione  presentate  in  applicazione  di
          trattati o di intese concluse fra  lo  Stato  richiesto  ed
          altri Stati e dovrebbero anzi,  se  possibile,  esserlo  di
          meno, in considerazione  del  carattere  particolare  della
          Corte. 
              3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna  di
          una persona che e' gia' stata riconosciuta colpevole,  essa
          contiene o e' accompagnata da  un  fascicolo  contenente  i
          seguenti documenti giustificativi: 
                a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto  relativo
          a tale persona; 
                b) una copia della sentenza; 
                c) informazioni attestanti che la  persona  ricercata
          e' effettivamente quella indicata nella sentenza; 
                d) se la persona ricercata e' stata condannata ad una
          pena, una copia della condanna assieme a, nel caso  di  una
          pena di detenzione, l'indicazione della parte di  pena  che
          e' gia' stata scontata e della parte che resta da scontare. 
              4.  Su  richiesta  della   Corte,   uno   Stato   parte
          intrattiene  con  quest'ultima,  sia  in  generale,  sia  a
          proposito di una particolare questione, consultazioni sulle
          condizioni previste  dalla  sua  legislazione  interna  che
          potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso c).
          Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la
          Corte delle particolari esigenze della sua legislazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  709  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art.  709  (Sospensione   della   consegna.   Consegna
          temporanea.  Esecuzione  all'estero).  -  1.   L'esecuzione
          dell'estradizione e' sospesa se  l'estradando  deve  essere
          giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una
          pena per reati commessi prima o dopo quello  per  il  quale
          l'estradizione e' stata concessa. Tuttavia il  Ministro  di
          grazia  e  giustizia,   sentita   l'autorita'   giudiziaria
          competente per il procedimento in corso nello Stato  o  per
          l'esecuzione  della  pena,  puo'  procedere  alla  consegna
          temporanea  allo  Stato  richiedente   della   persona   da
          estradare ivi imputata, concordandone termini e modalita'. 
              2. Il Ministro puo' inoltre, osservate le  disposizioni
          del capo II  del  titolo  IV,  convenire  che  la  pena  da
          scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.».