Art. 13 Procedura per la consegna 1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza. 2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto. 3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi: a) non e' stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della liberta' personale o una sentenza definitiva di condanna; b) non vi e' corrispondenza tra l'identita' della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna; c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto. 4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non puo' essere eccepito ne' ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna. 5. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo. 6. La Corte penale internazionale puo' assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante. 7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso della persona la cui consegna e' richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale: «Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 91 della citata legge 12 luglio 1999, n. 232: «Art. 91 (Contenuto della richiesta di arresto e di consegna). - 1. Una richiesta di arresto e di consegna deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza essa puo' essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo le modalita' previste all'art. 87, paragrafo 1, capoverso a). 2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'art. 58, essa deve contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi: a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova; b) una copia del mandato d'arresto; c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello Stato richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono essere piu' onerose in questo caso rispetto alle richieste d'estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi, se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte. 3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di una persona che e' gia' stata riconosciuta colpevole, essa contiene o e' accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi: a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo a tale persona; b) una copia della sentenza; c) informazioni attestanti che la persona ricercata e' effettivamente quella indicata nella sentenza; d) se la persona ricercata e' stata condannata ad una pena, una copia della condanna assieme a, nel caso di una pena di detenzione, l'indicazione della parte di pena che e' gia' stata scontata e della parte che resta da scontare. 4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest'ultima, sia in generale, sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso c). Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della sua legislazione.». - Si riporta il testo dell'art. 709 del codice di procedura penale: «Art. 709 (Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero). - 1. L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalita'. 2. Il Ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.».