Art. 4 Sostenibilita' del debito pubblico 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione. 2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea. 3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessita' di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti previsti dal medesimo ordinamento. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non e' consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al testo dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi nelle note all'articolo 3.