Art. 4 
 
 
                 Sostenibilita' del debito pubblico 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  ad  assicurare   la
sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo  97,  primo
comma, della Costituzione. 
  2.  I  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di   bilancio
stabiliscono obiettivi relativi al rapporto  tra  debito  pubblico  e
prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto  dall'ordinamento
dell'Unione europea. 
  3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno
lordo superi  il  valore  di  riferimento  definito  dall'ordinamento
dell'Unione europea, in sede di definizione degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 3, comma 3, si tiene conto della necessita' di garantire
una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in  coerenza  con
il criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti  previsti
dal medesimo ordinamento. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,  comma  6,  non  e'
consentito il ricorso  all'indebitamento  per  realizzare  operazioni
relative alle partite finanziarie. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento al testo  dell'articolo  97  della
          Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi  nelle  note
          all'articolo 3.