Art. 5
Regole sulla spesa
1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle
amministrazioni pubbliche, al netto delle poste indicate dalla
normativa dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di crescita di cui
al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per
il triennio di riferimento, il livello della spesa delle
amministrazioni pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della
collaborazione delle amministrazioni interessate, provvede al
monitoraggio del rispetto del livello di cui al comma 2. Il Governo,
qualora preveda il superamento di tale livello, trasmette una
relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da
adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
programmatici.