Art. 4 
 
 
             Divieto di pratiche commerciali ingannevoli 
 
  1. Una pratica commerciale  e'  ingannevole,  in  conformita'  agli
articoli 21 e seguenti del codice del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  quando  contiene  indicazioni
che, anche attraverso diciture, immagini e simboli  grafici,  evocano
una specifica zona geografica di origine degli oli vergini  di  oliva
non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive. 
  2. E' altresi' ingannevole la pratica  commerciale  che,  omettendo
indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine  degli  oli
di oliva  vergini,  puo'  ingenerare  la  convinzione  che  le  olive
utilizzate  siano  di  provenienza  territoriale  diversa  da  quella
effettiva. 
  3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di
oliva diversi dagli oli extravergini e  comunque  indicare  attributi
positivi non previsti dall'allegato XII  in  materia  di  valutazione
organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE)
n. 2568/91 della  Commissione,  dell'11  luglio  1991,  e  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si trascrive il testo degli articoli 21, 22,  22-bis  e
          23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del consumo, a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio
          2003, n. 229), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre  2005,
          n. 235, S.O.: 
                "Art. 21. Azioni ingannevoli. 
                1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale
          che  contiene  informazioni  non  rispondenti  al  vero  o,
          seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo,  anche  nella
          sua  presentazione  complessiva,  induce  o  e'  idonea  ad
          indurre in errore il consumatore medio riguardo  ad  uno  o
          piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o  e'
          idonea a  indurlo  ad  assumere  una  decisione  di  natura
          commerciale che non avrebbe altrimenti preso: 
                  a) l'esistenza o la natura del prodotto; 
                  b)  le  caratteristiche  principali  del  prodotto,
          quali  la  sua  disponibilita',  i  vantaggi,   i   rischi,
          l'esecuzione, la composizione, gli accessori,  l'assistenza
          post-vendita al consumatore e il trattamento  dei  reclami,
          il metodo e la data di fabbricazione o  della  prestazione,
          la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita',
          la descrizione, l'origine  geografica  o  commerciale  o  i
          risultati che  si  possono  attendere  dal  suo  uso,  o  i
          risultati e le  caratteristiche  fondamentali  di  prove  e
          controlli effettuati sul prodotto; 
                  c) la portata degli impegni del  professionista,  i
          motivi della pratica commerciale e la natura  del  processo
          di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
          sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del
          professionista o del prodotto; 
                  d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o
          l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; 
                  e) la necessita'  di  una  manutenzione,  ricambio,
          sostituzione o riparazione; 
                  f)  la  natura,  le  qualifiche  e  i  diritti  del
          professionista o del  suo  agente,  quali  l'identita',  il
          patrimonio, le capacita',  lo  status,  il  riconoscimento,
          l'affiliazione o i collegamenti e i diritti  di  proprieta'
          industriale, commerciale o intellettuale  o  i  premi  e  i
          riconoscimenti; 
                  g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di
          sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo  130  del
          presente Codice. 
                2. E' altresi' considerata  ingannevole  una  pratica
          commerciale che, nella fattispecie concreta,  tenuto  conto
          di tutte le caratteristiche e circostanze del caso,  induce
          o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una
          decisione di natura commerciale che non avrebbe  altrimenti
          preso e comporti: 
                  a)     una      qualsivoglia      attivita'      di
          commercializzazione del prodotto  che  ingenera  confusione
          con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e  altri
          segni  distintivi  di  un  concorrente,  ivi  compresa   la
          pubblicita' comparativa illecita; 
                  b) il mancato rispetto da parte del  professionista
          degli impegni contenuti  nei  codici  di  condotta  che  il
          medesimo si e' impegnato a rispettare, ove si tratti di  un
          impegno fermo e verificabile, e il  professionista  indichi
          in una pratica commerciale che e' vincolato dal codice. 
                3. E' considerata scorretta  la  pratica  commerciale
          che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo
          la salute e la sicurezza dei consumatori, omette  di  darne
          notizia in modo da indurre i consumatori  a  trascurare  le
          normali regole di prudenza e vigilanza. 
                3-bis.   E'   considerata   scorretta   la    pratica
          commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un
          intermediario finanziario che, ai fini della stipula di  un
          contratto di mutuo, obbliga il cliente alla  sottoscrizione
          di una polizza assicurativa erogata dalla  medesima  banca,
          istituto o intermediario ovvero all'apertura  di  un  conto
          corrente   presso   la   medesima   banca,    istituto    o
          intermediario. 
                4. E' considerata,  altresi',  scorretta  la  pratica
          commerciale che,  in  quanto  suscettibile  di  raggiungere
          bambini  ed  adolescenti,   puo',   anche   indirettamente,
          minacciare la loro sicurezza. 
                4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
          commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi  per  il
          completamento  di  una  transazione  elettronica   con   un
          fornitore di beni o servizi." 
                "Art. 22. Omissioni ingannevoli. 
                1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale
          che nella fattispecie concreta, tenuto conto  di  tutte  le
          caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei  limiti
          del mezzo di comunicazione impiegato,  omette  informazioni
          rilevanti di cui il consumatore medio ha  bisogno  in  tale
          contesto per prendere una decisione consapevole  di  natura
          commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo  il
          consumatore medio  ad  assumere  una  decisione  di  natura
          commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
                2. Una pratica commerciale  e'  altresi'  considerata
          un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o
          presenta  in  modo  oscuro,  incomprensibile,   ambiguo   o
          intempestivo le informazioni rilevanti di cui al  comma  1,
          tenendo conto degli aspetti di cui al detto  comma,  o  non
          indica l'intento commerciale della pratica  stessa  qualora
          questi non risultino gia'  evidente  dal  contesto  nonche'
          quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo
          a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di
          natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 
                3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la
          pratica  commerciale  imponga  restrizioni  in  termini  di
          spazio  o  di  tempo,  nel  decidere  se   vi   sia   stata
          un'omissione di  informazioni,  si  tiene  conto  di  dette
          restrizioni   e   di   qualunque   misura   adottata    dal
          professionista per rendere disponibili le  informazioni  ai
          consumatori con altri mezzi. 
                4.  Nel  caso  di   un   invito   all'acquisto   sono
          considerate  rilevanti,  ai   sensi   del   comma   1,   le
          informazioni seguenti, qualora non risultino gia'  evidenti
          dal contesto: 
                  a) le caratteristiche principali  del  prodotto  in
          misura adeguata al mezzo di  comunicazione  e  al  prodotto
          stesso; 
                  b)  l'indirizzo  geografico   e   l'identita'   del
          professionista, come la sua denominazione  sociale  e,  ove
          questa informazione sia pertinente, l'indirizzo  geografico
          e l'identita' del professionista per conto del  quale  egli
          agisce; 
                  c) il prezzo comprensivo delle  imposte  o,  se  la
          natura del prodotto comporta l'impossibilita' di  calcolare
          ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
          calcolo  del  prezzo  e,  se  del  caso,  tutte  le   spese
          aggiuntive  di  spedizione,  consegna  o  postali   oppure,
          qualora  tali  spese  non  possano  ragionevolmente  essere
          calcolate  in  anticipo,  l'indicazione  che   tali   spese
          potranno essere addebitate al consumatore; 
                  d) le modalita' di pagamento, consegna,  esecuzione
          e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli
          obblighi imposti dalla diligenza professionale; 
                  e)  l'esistenza  di  un  diritto   di   recesso   o
          scioglimento del contratto per i prodotti e  le  operazioni
          commerciali che comportino tale diritto. 
                5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma  1,
          gli  obblighi  di  informazione,   previsti   dal   diritto
          comunitario,  connessi  alle   comunicazioni   commerciali,
          compresa  la  pubblicita'  o  la  commercializzazione   del
          prodotto." 
                "Art. 22-bis. Pubblicita' ingannevole  delle  tariffe
          marittime. 
                1. E' considerata  ingannevole  la  pubblicita'  che,
          riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che
          operano  sul  territorio   italiano   direttamente   o   in
          code-sharing, reclamizzi il  prezzo  del  biglietto  dovuto
          alla  compagnia   marittima   separatamente   dagli   oneri
          accessori, dalle  tasse  portuali  e  da  tutti  gli  oneri
          comunque destinati a gravare sul  consumatore,  dovendo  la
          compagnia  marittima  pubblicizzare  un  unico  prezzo  che
          includa tutte queste voci." 
                "Art. 23. Pratiche commerciali  considerate  in  ogni
          caso ingannevoli. 
                1. Sono  considerate  in  ogni  caso  ingannevoli  le
          seguenti pratiche commerciali: 
                  a) affermazione non rispondente al vero,  da  parte
          di un professionista, di essere firmatario di un codice  di
          condotta; 
                  b) esibire un marchio di  fiducia,  un  marchio  di
          qualita' o un marchio equivalente senza  aver  ottenuto  la
          necessaria autorizzazione; 
                  c) asserire, contrariamente al vero, che un  codice
          di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di
          altra natura; 
                  d)  asserire,  contrariamente  al  vero,   che   un
          professionista,  le  sue  pratiche  commerciali  o  un  suo
          prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati,  da
          un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate
          le  condizioni  dell'autorizzazione,  dell'accettazione   o
          dell'approvazione ricevuta; 
                  e)  invitare  all'acquisto  di   prodotti   ad   un
          determinato   prezzo   senza   rivelare   l'esistenza    di
          ragionevoli motivi che il  professionista  puo'  avere  per
          ritenere che non sara' in grado di fornire o di far fornire
          da  un  altro  professionista  quei  prodotti  o   prodotti
          equivalenti a quel prezzo entro un periodo e  in  quantita'
          ragionevoli in  rapporto  al  prodotto,  all'entita'  della
          pubblicita' fatta del prodotto e al prezzo offerti; 
                  f)  invitare  all'acquisto  di   prodotti   ad   un
          determinato prezzo e successivamente: 
                    1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato
          ai consumatori, oppure 
                    2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o
          di consegnarlo  entro  un  periodo  di  tempo  ragionevole,
          oppure 
                    3) fare la  dimostrazione  dell'articolo  con  un
          campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro
          prodotto; 
                  g)  dichiarare,  contrariamente  al  vero,  che  il
          prodotto  sara'  disponibile  solo  per  un  periodo  molto
          limitato  o  che  sara'  disponibile  solo   a   condizioni
          particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo
          da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori
          della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere una
          decisione consapevole; 
                  h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a
          consumatori con i quali  il  professionista  ha  comunicato
          prima dell'operazione commerciale  in  una  lingua  diversa
          dalla  lingua  ufficiale  dello  Stato  membro  in  cui  il
          professionista e' stabilito  e  poi  offrire  concretamente
          tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo
          sia chiaramente comunicato al  consumatore  prima  del  suo
          impegno a concludere l'operazione; 
                  i) affermare, contrariamente al  vero,  o  generare
          comunque l'impressione  che  la  vendita  del  prodotto  e'
          lecita; 
                  l) presentare i diritti  conferiti  ai  consumatori
          dalla legge come una  caratteristica  propria  dell'offerta
          fatta dal professionista; 
                  m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
          luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,  impiegare
          contenuti  redazionali  nei  mezzi  di  comunicazione   per
          promuovere un prodotto, qualora i costi di tale  promozione
          siano stati sostenuti dal  professionista  senza  che  cio'
          emerga dai contenuti o  da  immagini  o  suoni  chiaramente
          individuabili per il consumatore; 
                  n) formulare affermazioni  di  fatto  inesatte  per
          quanto riguarda la natura e la portata dei  rischi  per  la
          sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se
          egli non acquistasse il prodotto; 
                  o)  promuovere  un   prodotto   simile   a   quello
          fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare
          deliberatamente  il  consumatore  inducendolo  a  ritenere,
          contrariamente al vero, che il prodotto e' fabbricato dallo
          stesso produttore; 
                  p) avviare, gestire  o  promuovere  un  sistema  di
          promozione a carattere piramidale nel quale il  consumatore
          fornisce un contributo  in  cambio  della  possibilita'  di
          ricevere   un   corrispettivo   derivante    principalmente
          dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che
          dalla vendita o dal consumo di prodotti; 
                  q)  affermare,  contrariamente  al  vero,  che   il
          professionista e' in  procinto  di  cessare  l'attivita'  o
          traslocare; 
                  r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare
          la vincita in giochi basati sulla sorte; 
                  s)  affermare,  contrariamente  al  vero,  che   un
          prodotto ha la capacita' di curare malattie, disfunzioni  o
          malformazioni; 
                  t)   comunicare   informazioni    inesatte    sulle
          condizioni di mercato o sulla possibilita' di  ottenere  il
          prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a
          condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; 
                  u) affermare in  una  pratica  commerciale  che  si
          organizzano concorsi o promozioni a premi senza  attribuire
          i premi descritti o un equivalente ragionevole; 
                  v) descrivere un prodotto  come  gratuito  o  senza
          alcun onere, se il consumatore deve pagare  un  supplemento
          di  prezzo  rispetto  al  normale  costo   necessario   per
          rispondere alla pratica  commerciale  e  ritirare  o  farsi
          recapitare il prodotto; 
                  z) includere nel materiale promozionale una fattura
          o analoga  richiesta  di  pagamento  che  lasci  intendere,
          contrariamente  al  vero,  al  consumatore  di  aver   gia'
          ordinato il prodotto; 
                  aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente
          al vero, che il professionista non agisce nel quadro  della
          sua  attivita'  commerciale,  industriale,  artigianale   o
          professionale, o presentarsi, contrariamente al vero,  come
          consumatore; 
                  bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che
          i  servizi  post-vendita  relativi  a  un  prodotto   siano
          disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui e'
          venduto il prodotto.". 
              Per  i   riferimenti   all'allegato   XII   al   citato
          Regolamento (CEE) della Commissione  n.  2568/91,  si  veda
          nelle note all'art. 1.