Art. 6 
 
 
Ipotesi di reato  connesse  alla  fallace  indicazione  nell'uso  del
                               marchio 
 
  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  dopo  il
comma 49-ter e' inserito il seguente: 
    «49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e  fatte
salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del  decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre  2009,  n.  166,  la  fallace  indicazione  nell'uso  del
marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per  oggetto
oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma 49, della L.  24
          dicembre 2003 n. 350, come modificato dalla presente legge. 
              "Art. 4. Finanziamento agli investimenti. 
              (Omissis). 
              49.  L'importazione  e   l'esportazione   a   fini   di
          commercializzazione  ovvero  la  commercializzazione  o  la
          commissione di atti  diretti  in  modo  non  equivoco  alla
          commercializzazione di prodotti  recanti  false  o  fallaci
          indicazioni di provenienza o di origine  costituisce  reato
          ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice  penale.
          Costituisce falsa indicazione la  stampigliatura  «made  in
          Italy» su prodotti e merci  non  originari  dall'Italia  ai
          sensi della  normativa  europea  sull'origine;  costituisce
          fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e
          la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso  di
          segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a
          ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
          incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi  aziendali  ai
          sensi   della   disciplina   sulle   pratiche   commerciali
          ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma  49-bis.
          Le fattispecie sono commesse sin  dalla  presentazione  dei
          prodotti o  delle  merci  in  dogana  per  l'immissione  in
          consumo  o  in  libera  pratica  e  sino  alla  vendita  al
          dettaglio. La fallace indicazione delle merci  puo'  essere
          sanata sul piano amministrativo con l'asportazione  a  cura
          ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
          quant'altro induca a ritenere che si tratti di un  prodotto
          di origine italiana. La falsa  indicazione  sull'origine  o
          sulla provenienza di prodotti o merci  puo'  essere  sanata
          sul piano amministrativo  attraverso  l'esatta  indicazione
          dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in
          Italy» . 
              49-bis.  Costituisce  fallace  indicazione  l'uso   del
          marchio, da parte del titolare  o  del  licenziatario,  con
          modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che  il
          prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi  della
          normativa europea sull'origine, senza che gli stessi  siano
          accompagnati   da   indicazioni   precise    ed    evidenti
          sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad
          evitare   qualsiasi   fraintendimento    del    consumatore
          sull'effettiva origine del prodotto,  ovvero  senza  essere
          accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare  o
          del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a
          sua cura, verranno  rese  in  fase  di  commercializzazione
          sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti
          alimentari, per effettiva origine si intende  il  luogo  di
          coltivazione o di allevamento della materia prima  agricola
          utilizzata  nella  produzione  e  nella  preparazione   dei
          prodotti e il luogo in cui e'  avvenuta  la  trasformazione
          sostanziale. Il contravventore e' punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 . 
              49-ter. E' sempre disposta la  confisca  amministrativa
          del prodotto o della merce di cui al  comma  49-bis,  salvo
          che le indicazioni ivi previste siano  apposte,  a  cura  e
          spese  del  titolare  o  del   licenziatario   responsabile
          dell'illecito,  sul  prodotto  o  sulla  confezione  o  sui
          documenti di corredo per il consumatore . 
              49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter
          e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma  4,
          del decreto-legge 25 settembre 2009,  n.  135,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la
          fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui  al  comma
          49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto  oli  di  oliva
          vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. 
              49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato
          ed  agricoltura  territorialmente  competenti  ricevono  il
          rapporto di cui all'articolo 17  della  legge  24  novembre
          1981, n.  689,  ai  fini  dell'irrogazione  delle  sanzioni
          pecuniarie  amministrative  di  cui  al  precedente   comma
          49-bis.".