Art. 2 Tassa Archivio 1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volonta'. La tassa e' dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio. 2. La tassa corrisponde al dieci per cento degli importi fissati negli articoli 5 e 6 del presente decreto.