Art. 2 
 
 
                           Tassa Archivio 
 
  1. Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere  all'Archivio
notarile del distretto una tassa per l'originale  di  ogni  atto  fra
vivi soggetto a registrazione e per ogni atto di ultima volonta'.  La
tassa e' dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell'Archivio. 
  2. La tassa corrisponde al dieci per cento  degli  importi  fissati
negli articoli 5 e 6 del presente decreto.