Art. 3 Tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti 1. La tassa di iscrizione di cui all'articolo 10 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' dovuta dalle parti nella misura del venti per cento dell'importo fissato negli articoli 5 e 6 del presente decreto per ogni atto per il quale e' disposta l'iscrizione.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 25 maggio1981, n. 307 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972): "Art. 10. - La presente Convenzione non pregiudica norme, che in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validita' dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.".