Art. 3 
 
 
       Tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti 
 
  1. La tassa di iscrizione di cui all'articolo  10  della  legge  25
maggio 1981, n. 307, e' dovuta dalle parti nella misura del venti per
cento dell'importo fissato negli articoli 5 e 6 del presente  decreto
per ogni atto per il quale e' disposta l'iscrizione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  10  della  legge  25
          maggio1981,  n.   307   (Ratifica   ed   esecuzione   della
          convenzione relativa alla  istituzione  di  un  sistema  di
          registrazione dei  testamenti,  firmata  a  Basilea  il  16
          maggio 1972): 
              "Art. 10. -  La  presente  Convenzione  non  pregiudica
          norme, che in ciascuno degli Stati  contraenti,  riguardano
          la validita' dei testamenti e gli altri atti previsti dalla
          presente Convenzione.".