Art. 4 Contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato 1. Il notaio e' tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli importi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220. 2. Il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del Notariato Euro 2 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti per i contributi di cui al primo comma.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 12 e 20 della Legge 27 giugno 1991, n. 220 (Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato ): "Art. 12. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio e' tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi. 2. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere variata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattro anni con effetto dal 1° gennaio successivo. La prima variazione puo' avvenire nel 1992 con effetto dal 1° gennaio 1993. 3. La quota di onorario di cui al comma 1 e' liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori. 4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del citato regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e le norme in esso richiamate. 5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.". "Art. 20. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio. 2. La misura dei contributi e' fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.".