Art. 4 
 
 
Contributi da  versare  alla  Cassa  Nazionale  del  Notariato  e  al
                  Consiglio Nazionale del Notariato 
 
  1. Il notaio e' tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato
e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali  degli  importi
di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi
degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991, n. 220. 
  2. Il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del  Notariato
Euro 2 per ciascun atto  iscritto  nei  repertori,  effettuandone  il
versamento nei modi previsti per i contributi di cui al primo comma. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  12  e  20  della
          Legge 27 giugno 1991, n. 220 (Modificazioni all'ordinamento
          della Cassa nazionale del notariato e  all'ordinamento  del
          Consiglio nazionale del notariato ): 
              "Art. 12. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio  dell'anno
          successivo alla scadenza  di  un  semestre  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, il notaio e' tenuto
          al  versamento  in  favore  della   Cassa   nazionale   del
          notariato,  per  gli  atti  soggetti  ad  annotamento   nei
          repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per  cento
          degli stessi. 
              2. La  percentuale  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          variata, su proposta del consiglio di amministrazione della
          Cassa nazionale  del  notariato  formulata  sulla  base  di
          bilancio tecnico, con decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  ogni
          quattro anni con effetto  dal  1°  gennaio  successivo.  La
          prima variazione puo' avvenire nel 1992 con effetto dal  1°
          gennaio 1993. 
              3. La quota di onorario di cui al comma 1 e'  liquidata
          dal   notaio   sul   totale   complessivo   degli   onorari
          repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo
          redatto   in   sostituzione    dell'indicazione    prevista
          dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n.
          1666  ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del
          distretto,  contemporaneamente  alla  presentazione   degli
          estratti mensili dei repertori. 
              4. Per la riscossione di tali quote e per  le  sanzioni
          per tardivo o mancato pagamento si applicano l'articolo  20
          del citato regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e le  norme
          in esso richiamate. 
              5. Con decreto del Ministro di grazia e  giustizia,  da
          emanarsi entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, verranno determinati i nuovi  modelli
          dei  repertori  idonei  alla  scritturazione  con  i  mezzi
          tradizionali  e  i  nuovi   modelli   idonei   ai   sistemi
          meccanografici ed informatici.". 
              "Art. 20. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio  dell'anno
          successivo alla scadenza  di  un  semestre  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Consiglio
          nazionale del notariato provvede  alle  spese  per  il  suo
          funzionamento mediante  contributi  versati  dai  notai  in
          esercizio. 
              2.  La   misura   dei   contributi   e'   fissata   con
          deliberazione del Consiglio nazionale stesso  entro  il  31
          ottobre di ciascun anno per l'anno  successivo,  in  misura
          ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli  atti
          soggetti ad annotamento  sui  repertori  e  secondo  quanto
          stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al
          2 per cento di detti onorari.".