Art. 6 
 
 
            Parametri per tasse e contributi determinati 
                           in misura fissa 
 
  1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse
e dei  contributi  indicati  nel  presente  Capo  e'  costituito  dai
seguenti importi: 
    a) Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di
comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli  17
e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.
380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo; 
    b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli  atti
d'obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b  non  sono
tra loro cumulabili); 
    c) Euro 91 per i seguenti atti: 
      1) verbale di assemblea; deliberazione  di  organi  sociali  in
genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della  societa'
incorporante che non contenga  aumento  di  capitale  al  fine  della
fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per  perdite,  la
deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di societa'.
E' dovuta una sola tassa determinata in  misura  fissa  anche  se  le
modifiche convenute o deliberate sono piu' d'una. L'importo in misura
fissa e'  utilizzabile  solo  quando  non  e'  applicabile  l'importo
determinato in misura graduale a norma dell'articolo 5; 
      2) costituzione di associazione e di consorzio  sempreche'  sia
indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento; 
      3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di  enti
in genere; 
      4) verbale di riunioni di organi collegiali; 
      5) verbale di inventario, di constatazione, di  offerta  reale,
di apposizione e rimozione di sigilli; 
      6) convenzione matrimoniale diversa  da  quella  indicata  alla
successiva lettera d) punto 1), che non  dia  luogo  all'applicazione
dell'importo in misura graduale; 
      7) accertamento di avveramento della condizione; 
      8) testamento pubblico; testamento internazionale; 
      9) pubblicazione di testamento olografo o segreto;  verbale  di
passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi; 
    d) Euro 46 per i seguenti atti: 
      1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia; 
      2) accettazione di eredita' (indipendentemente dal numero degli
accettanti); 
      3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal  numero
dei rinuncianti); 
      4) ratifica; 
      5) convalida; 
      6) consenso a riduzione di  ipoteca  (liberazione  parziale  di
beni, se non e'  convenuto  un  corrispettivo;  se  e'  convenuto  un
corrispettivo o  l'atto  contiene  quietanza  o  riduzione  di  somma
l'importo e' quello previsto nella tabella allegato B); 
      7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i
rappresentati sono piu' di uno); 
      8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i
procuratori o i rappresentanti sono piu' di uno); 
      9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili
di impresa familiare; 
      10) deposito di documento (verbale di); 
      11) quietanza di somme concesse  a  mutuo  stipulata  con  atto
successivo (con  esclusione  delle  quietanze  di  mutui  di  credito
fondiario, agrario ed equiparati); 
      12) ricevimento o ritiro di testamento segreto; 
      13) deposito o ritiro  di  testamento  olografo  da  parte  del
testatore; 
      14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente
previsto nel presente articolo; 
    e) Euro 23 per i seguenti atti: 
      1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche
se i procuratori o i rappresentanti sono piu' d'uno); 
      2) altre procure non comprese alla precedente lett. d) (un solo
importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' d'uno); 
    f) Euro 12 per i seguenti atti: 
      1) copia, estratto o certificato  di  libri  di  commercio,  di
altri registri e di documenti; 
      2) vidimazione di libri e di registri; 
    g) Euro 15, per gli atti di  trasferimento  di  proprieta'  o  di
altro diritto reale, costituzione e cancellazione di  ipoteca  e  per
gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori  e
rimorchi. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  17  e  18  del
          Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia - Testo A): 
              "Art. 17 (L) (Riduzione o  esonero  dal  contributo  di
          costruzione).  -  1.  Nei  casi   di   edilizia   abitativa
          convenzionata, relativa  anche  ad  edifici  esistenti,  il
          contributo afferente al permesso di  costruire  e'  ridotto
          alla sola quota degli oneri di  urbanizzazione  qualora  il
          titolare  del  permesso  si  impegni,  a   mezzo   di   una
          convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
          canoni   di   locazione   determinati   ai   sensi    della
          convenzione-tipo prevista dall'art. 18. 
              2. Il  contributo  per  la  realizzazione  della  prima
          abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente
          edilizia  residenziale  pubblica,  purche'   sussistano   i
          requisiti indicati dalla normativa di settore. 
              3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
                a)  per  gli  interventi  da  realizzare  nelle  zone
          agricole, ivi comprese  le  residenze,  in  funzione  della
          conduzione del fondo  e  delle  esigenze  dell'imprenditore
          agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art.  12  della
          legge 9 maggio 1975, n. 153; 
                b)  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  e  di
          ampliamento, in misura non superiore  al  20%,  di  edifici
          unifamiliari; 
                c)  per  gli  impianti,  le  attrezzature,  le  opere
          pubbliche o di interesse  generale  realizzate  dagli  enti
          istituzionalmente  competenti  nonche'  per  le  opere   di
          urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
          strumenti urbanistici; 
                d) per gli interventi da realizzare in attuazione  di
          norme o di provvedimenti emanati  a  seguito  di  pubbliche
          calamita'; 
                e) per i nuovi impianti,  lavori,  opere,  modifiche,
          installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di  energia,
          alla  conservazione,  al  risparmio  e  all'uso   razionale
          dell'energia, nel rispetto  delle  norme  urbanistiche,  di
          tutela artistico-storica e ambientale. 
              4. Per gli interventi da  realizzarsi  su  immobili  di
          proprieta' dello Stato  il  contributo  di  costruzione  e'
          commisurato   alla   incidenza   delle   sole   opere    di
          urbanizzazione.". 
              "Art. 18 (L)  (Convenzione-tipo).  -  1.  Ai  fini  del
          rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi
          di edilizia abitativa di  cui  all'art.  17,  comma  1,  la
          regione approva una convenzione-tipo,  con  la  quale  sono
          stabiliti i  criteri  nonche'  i  parametri,  definiti  con
          meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
          uniformarsi le convenzioni comunali  nonche'  gli  atti  di
          obbligo in ordine essenzialmente a: 
                a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche  e
          costruttive degli alloggi; 
                b) la determinazione dei  prezzi  di  cessione  degli
          alloggi, sulla  base  del  costo  delle  aree,  cosi'  come
          definito dal comma successivo, della  costruzione  e  delle
          opere di  urbanizzazione,  nonche'  delle  spese  generali,
          comprese quelle per  la  progettazione  e  degli  oneri  di
          preammortamento e di finanziamento; 
                c) la  determinazione  dei  canoni  di  locazione  in
          percentuale del valore desunto dai prezzi  fissati  per  la
          cessione degli alloggi; 
                d) la  durata  di  validita'  della  convenzione  non
          superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 
              2. La regione stabilisce criteri  e  parametri  per  la
          determinazione del costo delle aree, in misura tale che  la
          sua incidenza non superi il  20  per  cento  del  costo  di
          costruzione come definito ai sensi dell'art. 16. 
              3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il  costo
          delle aree, ai fini della convenzione, sia  determinato  in
          misura  pari   al   valore   definito   in   occasione   di
          trasferimenti  di  proprieta'  avvenuti   nel   quinquennio
          anteriore alla data della convenzione. 
              4. I prezzi  di  cessione  ed  i  canoni  di  locazione
          determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
          suscettibili di periodiche variazioni,  con  frequenza  non
          inferiore al biennio, in relazione  agli  indici  ufficiali
          ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la  stipula
          delle convenzioni medesime. 
              5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei  prezzi
          di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte
          eccedente.".