Art. 6 Parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa 1. Per i seguenti atti il parametro per la liquidazione delle tasse e dei contributi indicati nel presente Capo e' costituito dai seguenti importi: a) Euro 229, per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo; b) Euro 91, per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali (gli importi di cui alle lett. a e b non sono tra loro cumulabili); c) Euro 91 per i seguenti atti: 1) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della societa' incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di societa'. E' dovuta una sola tassa determinata in misura fissa anche se le modifiche convenute o deliberate sono piu' d'una. L'importo in misura fissa e' utilizzabile solo quando non e' applicabile l'importo determinato in misura graduale a norma dell'articolo 5; 2) costituzione di associazione e di consorzio sempreche' sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento; 3) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere; 4) verbale di riunioni di organi collegiali; 5) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli; 6) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata alla successiva lettera d) punto 1), che non dia luogo all'applicazione dell'importo in misura graduale; 7) accertamento di avveramento della condizione; 8) testamento pubblico; testamento internazionale; 9) pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi; d) Euro 46 per i seguenti atti: 1) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia; 2) accettazione di eredita' (indipendentemente dal numero degli accettanti); 3) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti); 4) ratifica; 5) convalida; 6) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non e' convenuto un corrispettivo; se e' convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma l'importo e' quello previsto nella tabella allegato B); 7) procura generale (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentati sono piu' di uno); 8) procura soggetta a registrazione (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' di uno); 9) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare; 10) deposito di documento (verbale di); 11) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati); 12) ricevimento o ritiro di testamento segreto; 13) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore; 14) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto nel presente articolo; e) Euro 23 per i seguenti atti: 1) procura generale e speciale alle liti (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' d'uno); 2) altre procure non comprese alla precedente lett. d) (un solo importo anche se i procuratori o i rappresentanti sono piu' d'uno); f) Euro 12 per i seguenti atti: 1) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti; 2) vidimazione di libri e di registri; g) Euro 15, per gli atti di trasferimento di proprieta' o di altro diritto reale, costituzione e cancellazione di ipoteca e per gli atti di rettifica relativi ad autoveicoli, motocicli, trattori e rimorchi.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A): "Art. 17 (L) (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione). - 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e' pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprieta' dello Stato il contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.". "Art. 18 (L) (Convenzione-tipo). - 1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'art. 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 16. 3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.".