Art. 7 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Ove la legge stabilisce che gli onorari notarili  sono  ridotti,
nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di  cui
al presente Capo; ove la legge stabilisce che  gli  onorari  notarili
non sono dovuti, le tasse e i contributi di cui al presente Capo  non
sono dovuti. 
  2. Il parametro per tasse e contributi  e'  determinato  in  misura
graduale per gli atti di valore  determinato  o  determinabile  e  in
misura fissa per tutti gli altri atti. 
  3. Il notaio e capo dell'Archivio devono richiedere alle  parti  ed
indicare nell'atto il valore dello stesso quando esso e'  determinato
o determinabile. 
  4. Le tasse e i contributi degli atti iscritti nel repertorio  sono
liquidati dal notaio e dal capo dell'Archivio sul  valore  risultante
dall'atto. 
  5. L'importo che costituisce il parametro per determinare le  tasse
e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle  colonne  numeri
8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del
repertorio degli atti di ultima volonta'. 
  6. L'importo determinato in misura graduale e'  indicato  anche  se
l'atto e' sottoposto a condizione. 
  7. Se l'atto contiene piu' negozi  distinti,  sono  indicati  tanti
importi quanti sono i negozi. 
  8.  Quando  l'atto  comprende  piu'  disposizioni   necessariamente
connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une  dalle  altre,
e' considerato come se comprendesse  la  sola  disposizione  che  da'
luogo all'importo piu' favorevole all'Archivio notarile,  alla  Cassa
nazionale del notariato e al Consiglio nazionale  del  notariato,  se
pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre. 
  9. L'atto dispositivo da  parte  di  unico  soggetto  a  favore  di
soggetti diversi del diritto di nuda  proprieta'  e  del  diritto  di
usufrutto, uso o abitazione, totale o  parziale,  relativamente  allo
stesso bene, ovvero di disposizione dei  detti  diritti  da  soggetti
diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e  da'
luogo ad un solo importo in misura graduale. 
  10. Per i seguenti atti il  parametro  per  la  liquidazione  delle
tasse e dei contributi indicati nel presente Capo e'  costituito  dai
seguenti importi: 
    a) se le firme delle parti indicate nella scrittura privata  sono
da autenticarsi con attestazioni separate, deve essere  indicato  nel
repertorio, anche se le autenticazioni siano fatte da piu' notai,  un
solo importo ripartito in ragione del numero delle parti del  negozio
ed eventualmente, nell'ambito della  stessa  parte,  in  ragione  del
numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto  importo
non puo' essere inferiore a Euro 11 per  ogni  separata  attestazione
quale  che  sia  il  numero  delle  persone  le  cui  firme  sono  da
autenticare. Le disposizioni del presente  comma,  eccettuata  quella
relativa all'importo minimo di Euro 11, si applicano anche agli  atti
di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. g); 
    b) se l'atto e' autenticato in piu' originali,  l'importo  e'  di
Euro 11 per ciascuno degli originali oltre il primo,  salvo  che  per
gli atti contemplati all'articolo 6, comma 1, lett.  g),  per  i  cui
originali, oltre il primo, l'importo e' di Euro 5; 
    c) per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata  o
di riconoscimento di firma in sottoscrizione  di  scrittura  privata,
l'importo e' costituito da quello previsto in misura graduale o fissa
corrispondente al contenuto della scrittura; per l'atto  di  deposito
prescritto dall'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913,  n.
89, l'importo  e'  quello  graduale  (con  percentuale  50)  o  fisso
corrispondente al contenuto della scrittura  (in  tale  caso  non  e'
dovuto l'onorario per l'atto di deposito  previsto  dall'articolo  6,
comma 1, lett. d), n. 10). 
  11. Le tasse e i contributi dovuti sulla differenza fra il  maggior
valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto sono
liquidati dall'ufficio finanziario competente, che li riscuote  e  li
versa secondo le modalita' previste dalla legge, trattenendo il 5 per
cento. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  106,  quarto  comma,
          della Legge  16  febbraio  1913,  n.  89  (Ordinamento  del
          notariato e degli archivi notarili): 
              "Art. 106. - Nell'archivio notarile  distrettuale  sono
          depositati e conservati: 
              1° - 3° (Omissis); 
              4° gli originali e le copie degli atti pubblici  rogati
          e delle scritture private autenticate in Stato estero prima
          di farne uso nel territorio dello  Stato  italiano,  sempre
          che non siano gia' depositati presso un notaio esercente in
          Italia; sono esclusi  dall'obbligo  di  deposito  gli  atti
          previsti  dall'art.  14,   comma   2,   della   convenzione
          ratificata ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 342,  per  i
          quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare,  e
          in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
          commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del D.L. 27  aprile
          1990, n. 90 convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  26
          giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di  indicare  il
          reddito   fondiario   dell'immobile   oggetto    dell'atto,
          intendendosi sostituito il  giudice  tavolare  al  pubblico
          ufficiale   incaricato   della    trasmissione    dell'atto
          all'ufficio distrettuale delle imposte dirette; 
              5°- 9°(Omissis).".