Art. 4 
 
 
                Livelli essenziali delle prestazioni 
                    e standard minimi di servizio 
 
  1. Il presente capo definisce gli standard minimi di  servizio  del
sistema nazionale di certificazione delle competenze  in  termini  di
processo, di attestazione e di sistema. 
  2. Gli  standard  minimi  di  servizio  di  cui  al  presente  capo
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da  garantirsi  su
tutto  il   territorio   nazionale,   anche   in   riferimento   alla
individuazione  e  validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e al riconoscimento dei crediti formativi. 
  3. Gli enti  pubblici  titolari,  nell'esercizio  delle  rispettive
competenze legislative,  regolamentari  e  nella  organizzazione  dei
relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle  prestazioni  e
gli standard minimi di servizio di cui al presente capo. 
  4. Gli standard minimi di servizio  costituiscono  riferimento  per
gli enti pubblici titolari nella definizione di  standard  minimi  di
erogazione dei servizi da parte degli enti titolati. 
  5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto  e  di
cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti  pubblici
titolari,  gli  enti  titolati,  per  l'erogazione  di   servizi   di
certificazione delle competenze in conformita'  alle  norme  tecniche
UNI   in   quanto   applicabili,   devono    essere    in    possesso
dell'accreditamento da parte  dell'organismo  nazionale  italiano  di
accreditamento.