Art. 4
Livelli essenziali delle prestazioni
e standard minimi di servizio
1. Il presente capo definisce gli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di
processo, di attestazione e di sistema.
2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente capo
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su
tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla
individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e al riconoscimento dei crediti formativi.
3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive
competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei
relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e
gli standard minimi di servizio di cui al presente capo.
4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per
gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di
erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di
cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici
titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di
certificazione delle competenze in conformita' alle norme tecniche
UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso
dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di
accreditamento.