Art. 5 
 
 
                     Standard minimi di processo 
 
  1. Con riferimento al processo di individuazione  e  validazione  e
alla procedura di certificazione, l'ente pubblico  titolare  assicura
quali standard minimi: 
    a) l'articolazione nelle seguenti fasi: 
      1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in
trasparenza le competenze della persona riconducibili a  una  o  piu'
qualificazioni; in caso di  apprendimenti  non  formali  e  informali
questa  fase  implica  un  supporto  alla  persona   nell'analisi   e
documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne  gli
esiti a una o piu' qualificazioni; 
      2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del  possesso
delle competenze riconducibili a una o piu' qualificazioni; nel  caso
di  apprendimenti  non  formali  e  informali  questa  fase   implica
l'adozione di specifiche metodologie  valutative  e  di  riscontri  e
prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute; 
      3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di  documenti  di
validazione o  certificati,  standardizzati  ai  sensi  del  presente
decreto, che documentano  le  competenze  individuate  e  validate  o
certificate riconducibili a una o piu' qualificazioni; 
    b)  l'adozione  di  misure  personalizzate  di   informazione   e
orientamento in favore dei destinatari dei servizi di  individuazione
e validazione e certificazione delle competenze.