Art. 7 
 
 
                     Standard minimi di sistema 
 
  1. Con riferimento al sistema  nazionale  di  certificazione  delle
competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: 
    a) l'adozione di uno o piu' repertori riferiti  a  qualificazioni
dei rispettivi ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera  f),  nonche'  di  un  quadro  regolamentare  unitario  delle
condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi  format
e procedure standardizzati in conformita' delle norme  generali,  dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi  di  cui
al presente decreto; 
    b) l'adozione di misure di informazione  sulle  opportunita'  dei
servizi  di  individuazione  e  validazione  e   certificazione   per
individui e organizzazioni; 
    c) il rispetto,  per  il  personale  addetto  all'erogazione  dei
servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli  aspetti
di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa; 
    d) la funzionalita'  di  un  sistema  informativo  interoperativo
nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui  all'articolo  4,
comma  51,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  ai   fini   del
monitoraggio, della valutazione, della tracciabilita' e conservazione
degli atti rilasciati; 
    e) la conformita' delle procedure alle disposizioni in materia di
semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela  dei  dati
personali; 
    f) la previsione  di  condizioni  che  assicurino  collegialita',
oggettivita', terzieta' e indipendenza nelle  fasi  del  processo  di
individuazione e validazione  e  della  procedura  di  certificazione
delle competenze e nelle commissioni di valutazione; 
    g) l'adozione di  dispositivi  che,  nel  rispetto  delle  scelte
operate da ciascun  ente  pubblico  titolare,  disciplinano  criteri,
soglie e modalita' di verifica,  monitoraggio  e  vigilanza  riferite
agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e  professionale  al
fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei  servizi  da
parte degli  enti  titolati,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente decreto legislativo e delle linee guida di cui  all'articolo
3 comma 5, nonche' l'adozione di un elenco pubblicamente  accessibile
e consultabile per via telematica degli enti titolati. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art.  4,  comma  51,  della  citata
          legge n. 92 del 2012, si veda nelle note alle premesse.