Art. 3 
 
 
              Revoca dall'incarico di revisione legale 
 
  1. L'incarico affidato  ai  revisori  legali  o  alle  societa'  di
revisione legale puo' essere  revocato  solo  per  giusta  causa.  Le
divergenze di opinioni in merito ad  un  trattamento  contabile  o  a
procedure di revisione non costituiscono giusta causa. 
  2. L'organo di amministrazione comunica per  iscritto  al  revisore
legale  o  alla  societa'  di  revisione  legale   la   presentazione
all'assemblea  della   proposta   di   revoca   per   giusta   causa,
esplicitandone i motivi. 
  3. In presenza di  una  giusta  causa,  l'assemblea,  acquisite  le
osservazioni formulate  dal  revisore  legale  o  dalla  societa'  di
revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle
predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a
conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra
societa' di revisione legale.