Art. 5 Impianto per la produzione del CSS-Combustibile 1. Ai fini del presente regolamento, il CSS-Combustibile e' prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformita' alle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione di qualita' ambientale secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).