Art. 5 
 
           Impianto per la produzione del CSS-Combustibile 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  il  CSS-Combustibile  e'
prodotto  esclusivamente  in  impianti   autorizzati   in   procedura
ordinaria in conformita' alle disposizioni  della  Parte  Quarta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  oppure,  ai  sensi  del
Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo  medesimo,
e comunque dotati di certificazione di qualita' ambientale secondo la
norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai  sensi
della vigente disciplina comunitaria sull'adesione  volontaria  delle
organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit
(EMAS).