Art. 6 Rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purche' non pericolosi. Salvo quanto diversamente disposto nell'Allegato 2, per la produzione del CSS-Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2. 2. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS-Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. Resta impregiudicata la possibilita' di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto purche' non pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Note all'art. 6: L'articolo 179 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 353/1 del 31.12.2008.