Art. 6 
 
       Rifiuti ammessi per la produzione del CSS-Combustibile 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per  la  produzione  del
CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i  rifiuti  urbani  e  i
rifiuti speciali, purche' non pericolosi. Salvo  quanto  diversamente
disposto nell'Allegato 2, per la produzione del CSS-Combustibile  non
sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2. 
  2. L'avvio dei rifiuti alla produzione  del  CSS-Combustibile  deve
avvenire nel rispetto dell'articolo 179  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  3.  Resta  impregiudicata  la  possibilita'  di  utilizzare   anche
materiali non classificati come rifiuto  purche'  non  pericolosi  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 
 
          Note all'art. 6: 
              L'articolo 179 del citato decreto  legislativo  n.  152
          del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. 
              Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla
          classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio  delle
          sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
          67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al  regolamento
          (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea n. L 353/1 del 31.12.2008.